RIMBORSO IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Convenienza rinegoziazione mutui da valutare sul lungo periodo
Circolare F
Circolare
F.L. 1/2011
ALLE PREFETTURE-UTG LORO SEDI
(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige e Sicilia)
e,p.c
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Dipartimento per le finanze
R O M A
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ROMA
OGGETTO: Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico
locale.
1. Premessa
L’articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n.
472, prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell’IVA per
la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione di tale
disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell’Interno, di
concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del
Ministero delle finanze e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono
state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a
decorrere dall’anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti
locali sono tenuti a produrre. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
richiamato decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l’erogazione del
contributo è disposta dal Ministero dell’Interno in favore di tutte le
province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane, ad
eccezione di quelle della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia, del
Trentino Alto Adige e Sicilia.
2. Consorzi e Comunità Montane
Per quanto riguarda i Consorzi si ribadisce quanto
precisato con circolare F.L. 11/2010
del 27 maggio 2010. In merito a tale aspetto, a seguito di recenti pronunce da
parte della giustizia amministrativa, è stato chiarito che il termine “ente
locale” richiamato nell’articolo 9 della legge 472/1999, è riferito anche
ai Consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che
gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale. In
considerazione di tale orientamento giurisprudenziale anche i Consorzi di funzioni,
con esclusione dei Consorzi aventi attività economica, possono, pertanto,
produrre apposita certificazione ed ottenere il rimborso.
Con riferimento alle comunità montane la suddetta
circolare ha chiarito, altresì, che per l’erogazione del contributo in esame
non trovavano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 187,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).
Conseguentemente, le comunità montane hanno già presentato la certificazione
con la quale dichiaravano l’importo I.V.A. che presumevano di pagare per la
gestione del servizio di trasporto pubblico locale nell’anno 2010. Tale
posizione è confortata anche dalla recente sentenza n. 326, depositata in data
17 novembre 2010, con la quale la Corte Costituzionale ha riformato in parte il
citato articolo 2, comma 187, dichiarando, tra le altre, l’illegittimità
costituzionale dello stesso nella parte in cui si fa riferimento alla
cessazioni dei finanziamenti statali di cui alle “altre disposizioni di
legge relative alle comunità montane”.
Per quanto suesposto, sia i Consorzi di funzioni che
le comunità montane sono da includere tra gli enti beneficiari del contributo
in questione.
3. Enti locali che possono presentare le
certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazione.
Ai fini del rimborso dell’IVA di cui in premessa, le
province, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi, le comunità montane e le
città metropolitane possono presentare le certificazioni al Ministero
dell’Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai
contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, stipulati in applicazione all’articolo 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel decreto attuativo
del 22 dicembre 2000, devono essere prodotti entro il termine perentorio
del 28 febbraio ( modello B – dato presunto dell’IVA pagata per la gestione del
servizio di trasporto pubblico per l’anno 2011 ) e 30 aprile ( modello B1 –
dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto
pubblico per l’anno 2010 ) di ciascun anno. La mancata presentazione entro il
termine perentorio del 28 febbraio del modello B
non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione
del relativo trasferimento erariale, il modello B1
entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Restano esclusi dalla presentazione le province, i
comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane
facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige e Sicilia.
4. Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni
La tardiva o mancata presentazione del modello “B”
entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno comporta la mancata
corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel
limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui
all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000.
La tardiva o mancata presentazione del modello “B1”
entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto
alla corresponsione del relativo contributo e comporta il recupero da parte del
Ministero dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno
precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del
contributo.
5. Adempimenti delle Prefetture-UTG
Codeste Prefetture-UTG avranno cura di acquisire in
banca dati i certificati dagli enti locali utilizzando l’apposita procedura
attivabile dall’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione
del certificato. A tali fini la procedura informatica prevede l’acquisizione
dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.
Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso
acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine,
digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se consegnata a
mano), o quella del timbro postale (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine
saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione
delle somme spettanti ai singoli enti richiedenti.
L’avvenuta acquisizione di certificati presentati
fuori termine che, si ribadisce, ha finalità esclusivamente conoscitiva, va
notificata all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del
diritto o non ammissione alla contribuzione erariale. Si rammenta, che la
mancata presentazione nei termini del modello “B” non pregiudica per gli enti
la possibilità di trasmettere il modello “B1” per l’assegnazione del
trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.
La trasmissione informatica dei dati comporta che la
certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture-UTG non dovrà
essere trasmessa a questa Direzione Centrale.
Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile,
sempre sulla intranet, una guida operativa.
Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è
possibile rivolgersi alla Sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159 e alla
Sig.ra Amelia Mazzariello allo 06/46548158, mentre la mail di riferimento è finloc@interno.it
Per problematiche esclusivamente informatiche è
possibile contattare la Sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 .
La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata
agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata
scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.
Roma lì, 7 febbraio 2011
IL DIRETTORE
CENTRALE
(Verde)
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