RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI
ANNULLAMENTO ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA
REPUBBLICA ITALIANA Sent
REPUBBLICA
ITALIANA Sent. n. 159/2006/E.L.
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA BASILICATA
composta
dai seguenti Magistrati:
Dott. Vincenzo PERGOLA Presidente f.f. (relatore)
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
Dott. Antonio NENNA Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al
n. 6580/E.L. del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura
regionale presso questa Sezione nei confronti di DELORENZO Carmela, nata a
Montemurro (PZ) il 06/04/1953, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Savino
e presso il cui studio, sito in Potenza via del Gallitello n. 177,
elettivamente domiciliata, e di LATORRACA Vincenzo, nato a Moliterno (PZ) il
19/11/1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario D'Urso e dall'avv. Antonio
D'Urso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Filna Orlando in Potenza via
Mazzini n. 51;
Visto l'atto introduttivo del giudizio,
nonché tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del
16.5.2006, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Maria A. Catuogno, il
relatore Consigliere dr. Vincenzo Pergola, il pubblico ministero nella persona
del Vice Procuratore Regionale dott. Ernesto Gargano, nonché l'avv. Mario
D'Urso e l'avv. Vincenzo Savino per i convenuti;
Ritenuto in
FATTO
La vicenda per cui è causa trae
origine dall'adozione della
deliberazione n. 26 del 29/9/2004 con cui il Consiglio comunale di
Moliterno riconosceva, ai sensi dell'art. 94 del d. lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori
bilancio per l'importo di euro 6.757,37, pari alle spese legali sostenute in un
procedimento innanzi alla Corte dei conti dai signori Nicola Orlando, Angelo
Sansone, Emanuela Lapadula e Teresa Alberti, già amministratori comunali di
Moliterno.
In precedenza, con sentenza n.
73 del 29/3/2001 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la
Basilicata aveva condannato gli amministratori comunali innanzi citati al
pagamento di euro 1.024,13 ciascuno, oltre interessi e spese di giudizio, per
aver adottato due deliberazioni di rimborso delle spese legali sostenute da
alcuni consiglieri comunali per la difesa legale in un procedimento penale
innanzi al Tribunale di Lagonegro.
Successivamente, con sentenza
n. 162 del 28/4/2003 la seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello
accoglieva l'appello promosso dagli amministratori di Moliterno
condannati in primo grado ed annullava la sentenza n. 73
della
Sezione Giurisdizionale per la Basilicata.
In data 18/3/04 gli ex
amministratori sopra citati chiedevano il rimborso delle spese legali per un
totale di euro 6.567,37, sostenute dagli stessi al fine di difendersi nei
giudizi di primo e secondo grado svoltisi innanzi alla Corte dei conti ed il
Comune di Moliterno con la suindicata delibera di C.C. n. 26 del 29/9/2004 - trasmessa alla
Procura della Corte dei Conti in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 23
c. 5 della l.n. 289/2002 - ne riconosceva la legittimità. Le premesse della
succitata delibera consiliare, tra l'altro, sottolineavano “che l'art. 3 del
D.L. 23/11/96 convertito con modificazioni in legge 20/11/96 n. 639 prescrive
che, in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti
sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, sono rimborsate
dall'Amministrazione di appartenenza”. Il rimborso veniva poi effettuato con
mandato di pagamento n. 149 del 25/1/2005.
L'atto introduttivo del
presente giudizio evidenzia che nella fattispecie all'esame assume valore
determinante il fatto che i giudici della II Seconda Sezione Giurisdizionale
Centrale di Appello, facendo uso del proprio potere di statuire sul regolamento
delle spese di giudizio, hanno dichiarato nella sentenza n. 162/2003 “ compensate
le spese di giudizio in considerazione del danno comunque sopportato dal Comune
di Moliterno”.
Il Requirente
sottolinea che con
riferimento alle
problematiche specifiche delle spese processuali nel
giudizio contabile, è intervenuta la sentenza n. 17014 del 12/11/2003 delle
SS.UU. della Cassazione che ha “concluso affermando che la sentenza, che ha
rigettato la domanda di condanna del dipendente per responsabilità contabile ed
ha provveduto sulle spese del giudizio (mediante dichiarazione di
compensazione), si risolve nella sostanziale negazione del diritto al rimborso
dalla amministrazione di appartenenza”. Ha poi richiamato varia giurisprudenza
delle Corte dei Conti (tra cui anche diverse pronunce di questa Sezione)
conformi al principio innanzi riportato.
Da quanto innanzi riferito,
secondo il Requirente, deriva che il rimborso delle spese di giudizio per
l'importo di euro 6.757,37 effettuato dal Comune di Moliterno va considerato
indebito e quindi dannoso per le finanze comunali. Del predetto danno,
aumentato di interessi, rivalutazione e spese di giudizio e ripartito in parti
uguali tra gli odierni convenuti, sono stati chiamati a rispondere il revisore
dei conti dott. Vincenzo
Latorraca ed il responsabile del servizio finanziario del Comune sig.ra Carmela
Delorenzo, per aver espresso parere favorevole alla delibera in questione,
determinandone in tal modo, per la funzione rivestita e per il profilo
tecnico-giuridico dell'argomento, l'approvazione da parte del Consiglio
comunale.
Nell'interesse del convenuto
Latorraca si sono costituiti
in giudizio gli avv.ti Mario D'Urso ed Antonio D'Urso, che,
con memoria depositata in segreteria il 10.4.2006, hanno innanzitutto affermato
che il riconoscimento del debito fuori bilancio effettuato con la delibera
consiliare n. 26/2004, è stato assunto in perfetta aderenza della normativa di
settore vigente ed alla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti. Hanno
poi contestato le conclusioni che l'attore ha tratto dalla sentenza n.
17014/2003 delle SS.UU. della Cassazione, affermando che “Dalla esegesi di
detta sentenza emerge per tabulas….. il diritto al rimborso del soggetto
pubblico assolto in un giudizio di responsabilità dinanzi al giudice contabile,
da azionare nei modi di legge nelle opportune sedi giudiziarie”. I difensori
hanno sottolineato la correttezza e la legittimità dell'operato del loro
assistito, secondo la normativa e la giurisprudenza della Corte dei Conti,
evidenziando il diritto al rimborso delle spese sostenute dal soggetto poi
assolto, anche se soltanto per mancanza di colpa grave, sottolineando sia che
la “colpa grave” è limite soggettivo del criterio legale di imputazione delle
responsabilità finanziarie, mentre la “colpa” è esente da responsabilità per danno
pubblico, sia che “la giurisprudenza prevalente di codesta Ecc.ma Corte,
superando alcune incertezze iniziali, ha escluso la possibilità del giudice
contabile di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese legali in caso di
assoluzione…”. Inoltre, secondo la difesa, i giudici contabili di appello, nel
ritenere compensate le spese di giudizio, hanno fatto soltanto riferimento alle
spese processuali ai sensi degli artt. 90 e seguenti c.p.c. e non al rimborso
delle spese legali di cui all'art. 3, c.2 bis della l.n. 539/1996. Evidenziando, infine, comunque la
mancanza di colpa grave da parte del loro assistito, considerato che la
liquidazione del rimborso è stata effettuata dopo “i riscontri contabili dovuti
e dopo aver acquisito agli atti il parere favorevole del Ministro dell'Interno
n. 15700/5C1.445 e numerose sentenze della Corte dei Conti , tutte
favorevoli alla liquidazione” i
difensori hanno concluso perché il dott. Latorraca sia mandato assolto, ed in via
gradata per l'applicazione del potere riduttivo.
In difesa della sig.ra
Delorenzo si è costituito in giudizio l'avv. Savino, che con memoria depositata
il 22.4.2006, ha contestato innanzitutto il contributo causale della relazione
svolta dal responsabile del servizio finanziario all'approvazione della
delibera come prospettato dalla Procura, evidenziando, di contro, che l'operato
della sua assistita “si è limitato non già ad un parere di legittimità ma ad
una relazione tecnica e quindi ad una disamina che dal punto di vista tecnico
finanziario è perfettamente conforme alla normativa vigente all'epoca in cui
gli atti sono stati adottati”. Ha anche sottolineato, tenuto conto della
finalità dell'art. 3, c. 2 bis, del D.L. n. 543/1996, che in caso di proscioglimento da responsabilità per difetto di
dolo o colpa grave l'Ente Locale è tenuto a rimborsare le spese legali
sostenute dal dipendente, anche “per non incorrere in una ipotesi di danno
erariale opposta a quella che oggi si vorrebbe contestare ma certa”. Asserendo che la Delorenzo è esente da dolo
o colpa grave, poiché non aveva un potere discrezionale per giungere ad
ignorare la sentenza assolutoria di Appello della Corte dei Conti ed il parere
del Ministro dell'Interno n. 15700/5C1.445, il difensore ha concluso per il
rigetto dell'avversa domanda “con ogni conseguente statuizione anche in ordine
alle spese di giudizio”.
All'odierna pubblica udienza,
tutte le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito gli argomenti svolti
negli atti scritti, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Considerato in