RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE
Precisazioni sul certificato di bilancio 2011
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale della finanza locale
26 luglio 2011
Prot. n. F.L.9/2011
Oggetto: Istruzioni
per la richiesta, da parte dei comuni, delle province, delle comunità montane e
delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa
sostenuta nell’anno 2010 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa
per motivi sindacali.
1. Premessa
L’articolo 1-bis del D.L. 25
novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 1997,
n. 5, ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità
montane, nonché alle Ipab (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal
D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della
spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi
sindacali. Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali
prevista dal CCNQ 7 agosto 1998 (n. 5), e dall’articolo 39 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, Acc. 22 gennaio 2004.
Viene stabilito, inoltre, che in caso di insufficienza dei fondi, il contributo
é ripartito in misura proporzionale.
Per l’anno 2011 occorre tener
presente alcuni elementi di novità che rivestono particolare importanza ai fini
dell’assegnazione del contributo in questione tra i quali la fiscalizzazione di
alcuni trasferimenti erariali conseguente all’applicazione delle disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale nonché la possibilità per le
comunità montane di presentare nuovamente la certificazione contrariamente a
quanto indicato con Circ. 5 marzo 2010, n. F.L.5/2010.
2. Modalità di compilazione e
trasmissione
La richiesta del contributo da
parte di tutti gli enti interessati (per i destinatari si veda il paragrafo 4),
dovrà avvenire, come per gli anni passati, mediante compilazione di un
certificato.
Nel certificato, sempre con
riferimento all’anno 2010, gli enti debbono indicare gli elementi informativi
del personale interessato, l’ammontare del trattamento economico annuo
spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l’aspettativa sindacale,
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente, il periodo - relativo
all’anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa
l’aspettativa sindacale, nonché l’ammontare del contributo richiesto.
I responsabili del servizio
assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza
dei dati riportati.
Nel presentare istanza di rimborso
gli enti sono tenuti ad utilizzare il modello di certificato allegato alla
presente circolare consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale
nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl9-11.html.
Gli enti dovranno trasmettere i
certificati, in un originale ed una copia, alla Prefettura-UTG competente per
territorio entro il termine del 31 agosto 2011.
È il caso di precisare che eventuali
ritardi nella trasmissione dei certificati comporteranno l’esclusione dell’ente
dal pagamento del contributo per il corrente esercizio finanziario. In tal caso
la certificazione verrà presa in esame nell’esercizio successivo
compatibilmente con la disponibilità di risorse stanziate dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
Per gli enti che non hanno
personale collocato in distacco sindacale non vi è alcun obbligo di
presentazione di certificazione negativa.
3. Adempimenti delle
Prefetture-UTG
Una volta acquisito i certificati,
codeste Prefetture-UTG, dopo aver esperito un controllo formale, ovvero
verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il
certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione,
trasmetteranno a questo Ministero - Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Area III -
Trasferimenti speciali agli enti locali, i certificati stessi in un unico plico
entro il 30 settembre 2011.
La certificazione da trasmettere a
questo Ufficio dovrà essere in originale. Non verranno prese in esame copie di
certificati.
Per eventuali chiarimenti e
problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Assunta Reina
allo 06/46548156 assunta.reina@interno.it
o alla Sig.ra Daniela Secondini allo 06/46548369 daniela.secondini@interno.it.
La presente circolare viene
trasmessa esclusivamente in via informatica. Le Prefetture-UTG dovranno
inoltrare agli enti interessati copia della presente circolare e dell’allegato
modello.
4. Enti beneficiari del contributo
A seguito delle disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23, del successivo D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, nonché del decreto 21 giugno
2011, del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita ï¿ a Conferenza Stato-città ed autonomie
locali che, si ricorda riguardano i comuni appartenenti alle regioni a statuto
ordinario (RSO), il contributo di che trattasi è stato fiscalizzato nei
confronti di tutti i comuni ad eccezione di quelli appartenenti alla regione
Sicilia e Sardegna (per le quali la normativa richiamata non si applica). Per
effetto delle disposizioni citate, salvo ulteriori modifiche legislative, a
decorrere dall’anno 2011 il contributo erariale per il finanziamento della
spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi
sindacali verrà assegnato soltanto ai seguenti enti:
1. comuni della regione Sicilia e
della regione Sardegna;
2. province (dal 2012 anche le
province non potranno più beneficiare del contributo in esame - vedi art. 17
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68);
3. ex Ipab (ora ASP);
4. comunità montane.
Con l’entrata in vigore della
normativa in materia di federalismo Fiscale Municipale le risorse relative ai
trasferimenti ancora gestiti da questo Ministero sono state determinate nel
loro esatto ammontare. Tale circostanza comporterà che eventuali certificazioni
relative a spese sostenute ad anni precedenti non verranno prese in esame (ad
eccezione delle comunità montane come di seguito precisato).
Riguardo i comuni delle regioni a
statuto ordinario ai quali a decorrere dall’anno 2011 non verrà più concesso il
contributo in esame occorre precisare che alla definizione dell’importo
complessivo dei trasferimenti erariali da fiscalizzare (art. 1, comma 1, del
decreto 21 giugno 2011, applicativo dell’art. 2, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23) hanno concorso le somme che ai medesimi comuni sono state
assegnate ed erogate nell’anno 2010 a titolo del medesimo contributo erariale.
Per quanto attiene invece le
comunità montane, si ricorda che tali enti erano stati esclusi dall’assegnazione
del contributo per l’anno 2010 a seguito delle disposizioni di cui all’art. 2,
comma 187, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che
aveva previsto quanto segue: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità
montane previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle
altre disposizioni di legge relative alle comunità montane”.
Sulla materia è intervenuta la
Corte Costituzionale che con sentenza n. 326 del 3 novembre 2010, depositata il
17 novembre 2010, ha riformato in parte il citato articolo 2, comma 187,
dichiarando, tra le altre, l’illegittimità costituzionale dello stesso nella
parte in cui si fa riferimento alla cessazioni dei finanziamenti statali di cui
alle “altre disposizioni di legge relative alle comunità montane”. Tra le altre
disposizioni di legge rientrano le norme che disciplinano l’attribuzione del
contributo erariale in esame.
Conseguentemente, per effetto di tale
sentenza le comunità montane sono da includere tra gli enti beneficiari del
contributo erariale, come peraltro previsto dalla L. n. 5/1997, e potranno
presentare la certificazione con l’indicazione della spesa sostenuta nell’anno
2010, unitamente alla certificazione relativa all’anno 2009, che non è stato
possibile produrre in quanto vigevano le disposizioni dell’articolo 2, comma
187, della L. n. 191/2009.
Per quanto suesposto le
Prefetture-UTG dovranno ricevere e trasmettere a questo Ufficio esclusivamente
le certificazioni prodotte da comuni della regione Sicilia e della regione
Sardegna, province, ex Ipab (ora ASP) e comunità montane. Tutte le
certificazioni trasmesse prima dall’adozione della presente circolare non
saranno prese in esame. Le Prefetture-UTG sono invitate ad acquisire le
certificazioni degli enti e a trasmetterle successivamente a questo Ufficio
accertando che siano state rispettate le indicazioni innanzi descritte.
5. Ulteriori chiarimenti
sull’assegnazione del contributo
Si coglie l’occasione per ribadire
quanto già comunicato con precedente Circ. 5 marzo 2010, n. F.L.5/2010, con la
quale venivano forniti opportuni chiarimenti in merito ad alcune problematiche
sollevate dagli enti beneficiari riguardo l’assegnazione del contributo di che
trattasi.
Il primo aspetto da chiarire
riguarda il dispositivo di cui all’articolo 1-bis del D.L. 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5, ed il
significato da attribuire alla terminologia adoperata dal legislatore.
La L. n. 5/1997 prevede, infatti,
un contributo per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è
stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali mentre nel caso in questione
si ritiene che il rimborso statale faccia riferimento all’istituto del distacco
sindacale. Infatti, è da supporre, a tal proposito, che il legislatore nel
volersi fare carico della particolare situazione dei comuni dove presta
servizio personale con incarichi sindacali, ha inteso far riferimento proprio alla
fattispecie del distacco sindacale anziché a quella dell’aspettativa sindacale.
Peraltro, dall’esame delle varie norme che disciplinano il collocamento in
aspettativa sindacale del lavoratore (art. 31, L. 20 maggio 1970, n. 300; art.
12 e 17 CCNL Pub 15/1998 ecc.) emerge che il lavoratore può fruire di
aspettativa sindacale non retribuita. L’aspettativa sindacale non retribuita è
coperta solo da contribu......