RIMOZIONE DEI RIFIUTI NOCIVI
INAIL OBBLIGATORIA PER POLIZIA LOCALE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA N. 6406/05
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 633 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 633/2005,
proposto dai sigg.ri: Luigi Maria GIANNINI, Carmela GIANNINI, Gaetano Mario
GIANNINI e Raffaele GIANNINI; rappresentati e difesi dall’:avv. Pasquale Nasca, con domicilio
eletto in Roma, via Celimontana 38
presso l’avv. Benito Panariti;
contro
il
COMUNE di BARLETTA, rappresentato
e difeso dall’avv. Isabella Palmiotti con
domicilio eletto in Roma viale
Parioli, 180 presso l’avv. Mario Sanino;
e nei confronti della
CURATELA
FALLIMENTARE LIAN S.R.L. IN P. DI FRANCAVILLA VITO rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Cianciola, con domicilio
eletto in Roma via del Corso 504
presso l’avv. Antonio Pignatelli;
per la riforma
della sentenza del
TAR PUGLIA - BARI Sezione III 4178/2004, resa tra le parti, concernente ORDINANZA
CONTINGIBILE e URGENTE PER BONIFICARE AREA.
Visto l’atto di
appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del comune di Barletta e della Curatela del Fallimento
Lian srl;
Viste le memorie
difensive;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 28 giugno 2005, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi,
altresì, gli avvocati B. Panariti per delega dell’avv. P. Nasca e M. Sanino per
delega dell’avv. I, Palmiotti e E. Cianciola;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza TAR Puglia, sez.
3°, n. 4178/2004 è stato respinto il ricorso proposto dai sigg. Luigi Maria
Giannini ed altri avverso l’ordinanza del Sindaco di Barletta n. 7236
dell’11.3.2003, con la quale veniva ordinato alla Curatela fallimentare della
società Lian s.r.l. ed ai sigg. Giannini Carmela, Giannini Gaetano Mario,
Giannini Maria e Giannini Raffaele, ognuno per i propri diritti ed in solido
tra tutti, “di rimuovere con
immediatezza i fusti contenenti materiale chimico depositati nel capannone sede
della ditta G.I.G., di avviarli allo smaltimento e/o allo stoccaggio in locali
idonei, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione dei
rifiuti pericolosi, ovvero…al riutilizzo come materia prima presso altre
industrie; di effettuare interventi di incapsulamento dei materiali e detriti
contenenti fibre di amianto presenti nel medesimo stabilimento….; di seguire
successivamente il monitoraggio continuo… ; di procedere…… all’esecuzione dei
lavori di rimozione e smantellamento delle parti pericolanti all’interno del
capannone sede della ditta GIG….”.
2. Avverso detta sentenza hanno
proposto appello i sigg. Luigi Maria Giannini ed altri, deducendo quanto segue:
- Incompetenza del Vice Sindaco,
in mancanza di espressa delega per assenza o impedimento del Sindaco, né tale
delega era stata prodotta;
- i ricorrenti non erano né
proprietari, né possessori, né detentori qualificati dell’area coinvolta
dall’incendio e interessata dalla ordinanza di rimozione, avendo i medesimi
soltanto proposto al Tribunale di Trani un concordato fallimentare per rilevare
il cespite di proprietà della fallita Lian s.r.l., concordato che, sebbene
omologato nell’anno 2000, non era ancora concluso per la pendenza di situazioni
che ne potrebbero comportare la revoca ai sensi dell’art. 137 della legge
fallimentare, sicché unico soggetto tenuto alla bonifica era la curatela
fallimentare Lian, effettiva detentrice dell’immobile;
con la conseguente necessità di
far permanere la curatela fallimentare tra i soggetti tenuti ad eseguire
l’ordinanza impugnata mentre il Comune l’aveva successivamente estromessa;.
- l’impugnata ordinanza
contingibile ed urgente era stata adottata in mancanza dei presupposti di
urgenza e di pericolo imminente prescritti dalla relativa normativa;
- l’ordinanza impugnata, essendo
il concordato fallimentare subordinato all’adempimento degli obblighi facenti
capo agli assuntori, doveva essere rivolta solo nei confronti della curatela
fallimentare, in quanto organo preposto a sorvegliare sull’esatto adempimento del
concordato fallimentare e nella cui disponibilità era l’area da bonificare, dal
momento che solo a seguito del verificarsi di tale condizione l’attivo
fallimentare della Lian poteva essere trasferito agli assuntori; né nella
specie vi era stata finora da parte del Giudice delegato al fallimento
l’emissione di un atto di accertamento dell’esatto adempimento del concordato ;
- l’evento che aveva causato
l’inquinamento era di natura dolosa e gli autori dell’illecito erano rimasti
ignoti, per cui nulla poteva addebitarsi ai proprietari dell’immobile, tanto
più che essi non erano neppure proprietari per quanto sopra precisato.
3. Si cono costituiti in giudizio
il comune di Barletta e la Curatela del Fallimento Lian che hanno chiesto il
rigetto dell’appello.
Il Comune ha in particolare
rilevato la competenza del Vicesindaco ad adottare l’ordinanza impugnata con
riferimento alla delega del Sindaco di cui alla nota n. 7695 del 5.3.1997;
l’avvenuto trasferimento della proprietà dei beni in capo all’assuntore del concordato
fallimentare con la sentenza di omologazione del concordato n. 105/2000
(passata in giudicato); il particolare scopo delle ordinanze contingibili ed
urgenti in materia di rifiuti che non sarebbe quello di individuare i
responsabili ma quello di rimuovere con la maggiore celerità possibile uno
stato di pericolo per l’incolumità pubblica.
Considerazioni analoghe ha
prospettato anche la Curatela del Fallimento Lian, che tra l’altro ha precisato
che dopo l’ordinanza impugnata il Comune era di nuovo intervenuto con
l’ordinanza n. 16924 del 29.5.2003 con la quale, prendendo atto di quanto
dichiarato dal Giudice delegato del Tribunale di Trani per effetto della
cessazione delle ordinarie funzioni degli organi fallimentari a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza omologativa, revocava l’ordinanza
impugnata per la parte attinente la Curatela stessa.
Con ordinanza n. 1021/2005, questa
Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
Con atto del 22.6.2005, gli
appellanti hanno depositato una nota del Giudice delegato al Fallimento in data
16.6.2005, poi ripresentata alla pubblica udienza odierna.
Alla pubblica udienza del
28.6.2005, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.
L’appello è infondato.
4.1.
Priva di pregio è la doglianza di difetto di competenza del vice sindaco ad adottare il
provvedimento contingibile ed urgente per asserita mancanza di una delega in
......