RIMOZIONE PER OSTACOLO ALLE CONVOCAZIONI
ACCESSO DEI CONSIGLIERI AL PROTOCOLLO DELL'ENTE
REPUBBLICA
ITALIANA N.
114/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1828-6655
REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2005
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nn.1828 e
6655 del 2005, proposti entrambi dal
Sig. Luigi BORZACCHIELLO, Cod. Fisc. BRZLGU60S26B925L, rappresentato e difeso,
in entrambi giudizi, dall’ Avv. Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso il
suo studio, in Roma, Via Pasubio n. 2
contro
il COMUNE di GRUMO NEVANO, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, in entrambi i giudizi,
dagli Avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il
loro studio, in Roma, Corso Rinascimento n. 11
e nei
confronti di
(nel solo ricorso n. 1828/2005)
- MINISTERO dell’INTERNO in persona
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvoatura Generale dello
Stato presso cui è per legge domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
nonché
- PREFETTO in carica della PROVINCIA
DI NAPOLI;
- Sig. ARCANGELO D’ERRICO;
- Sig.ra LAURA D’ATTARDI;
nonché (nel solo ricorso n.
6655/2005)
- Sig. Raffaele Di Noia;
per la
riforma
- (con il ricorso n. 1828/2005)
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione
I, n. 19284/2004 del 17 dicembre 2004, con il quale è stato respinto il ricorso
R.G. n. 3196/2004, proposto dall’attuale appellante avverso i provvedimenti di
revoca delle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale di Grumo Nevano ;
- (con il ricorso n. 1828/2005)
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione
I, n. 9397/2005 del 7 luglio 2005, con la quale è stato respinto il ricorso
R.G. 3718/2005, proposto dall’attuale appellante avverso la deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 dell’11 marzo 2005, con la quale è stato nominato il
nuovo Presidente del Consiglio comunale il luogo del suddetto attuale
appellante;
Visti
i ricorsi con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio, in entrambe le cause, del Comune di Grumo
Nevano e (sul solo appello n. 1828/2005) del Ministero dell’Interno;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 15 novembre 2005, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi!Fine dell'espressione imprevista, altresì, per la parti, l’Avv.
Dore per l’appellante, l’Avv. Gianluigi Pellegrino per il Comune appellato e
l’Avv. dello Stato Tortora per delega dell’avv. Fedeli, per l’Amministrazione
statale costituita;
!Fine dell'espressione imprevista
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T
T O
Il Sig. Luigi Borzacchiello, eletto presidente del
Consiglio Comunale di Grumo Nevano con deliberazione 2 luglio 2003 del
Consiglio comunale del Comune di Grumo Nevano, con successiva deliberazione del
Consiglio comunale di Grumo Nevano n. 1 del 2 gennaio 2004 è stato revocato
dalla carica, per effetto dell’approvazione della apposita mozione di sfiducia
presentata, nei suoi confronti, da n. 10 consiglieri comunali oltre che dal
Sindaco, a norma e per gli effetti dell’art. 12 bis, comma 3 dello Statuto dell’Ente.
Con
il ricorso sono stati anche impugnati: a) la deliberazione n. 2 in pari data,
con la quale è stato nominato il nuovo Presidente del Consiglio comunale, nella
persona del Sig. Arcangelo D’Errico; b), per quanto di ragione e se lesive, le
note prefettizie prot. n. 22929 del 5 e
del 17 novembre 2003 comunale; ogni altro atto comunque preordinato, connesso e
conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi
compreso il citato art. 12 bis, dello
Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.
20 del 20 luglio 2000.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, con sentenza n. 19384/2004 del 17 dicembre 2004 della Sezione I, ha
respinto l’impugnazione.
Successivamente,
in seguito alle dimissioni dalla carica del Sig. Arcangelo D’Errico e della
nomina del nuovo Presidente del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione
n. 6 dell’11 marzo 2005, in pendenza del giudizio d’appello avverso l’anzidetta
sentenza del TAR Campania (ricorso depositato in data 7 marzo 2005 ed iscritto
al R.G. n. 1828/2005 del Consiglio di Stato), l’interessato ha anche impugnato
la deliberazione di nomina del nuovo Presidente, per vizi derivanti dalla
deliberazione di revoca su approvazione della mozione di sfiducia, impugnata
con il primitivo ricorso.
Anche
tale impugnazione è stata respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, con sentenza n. 9397/2005, resa a norma degli art. 21 e 26 della L.
n. 1034 del 1971 (testo corrente), in quanto trattenuta la causa per
l’immediata decisione nel merito, con sentenza semplificata, nella camera di
consiglio del 8 giugno 2005, fissata per la trattazione della istanza
cautelare.