RISARCIMENTO PER MANCATA AGGIUDICAZIONE
Impugnazione del bando per clausole illegittime
Corte di giustizia europea, Sez
Corte di giustizia
europea, Sez. III, 30/9/2010 n. C-314/09
La dir. 89/665/CEE
osta ad una normativa nazionale, che subordini il diritto ad ottenere un
risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti da parte
di un'amministrazione aggiud. al carattere colpevole di tale violazione.
La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che
essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere
un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti
pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole
di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in
questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo
all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far
valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di
imputabilità soggettiva della violazione lamentata.
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
30 settembre 2010
(*)
«Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – Procedure di
ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Aggiudicazione illegittima – Norma
nazionale sulla responsabilità fondata su una presunzione di colpevolezza
dell’amministrazione aggiudicatrice»
Nel procedimento C-314/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof
(Austria), con decisione 2 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 7 agosto
2009, nella causa
Stadt Graz
contro
Strabag AG,
Teerag-Asdag AG,
Bauunternehmung Granit GesmbH,
con l’intervento di:
Land Steiermark,
LA CORTE (Terza
Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di
sezione, e dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 24 giugno 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la
Stadt Graz, dall’avv. K. Kocher, Rechtsanwalt;
– per la Strabag AG, la Teerag-Asdag AG e la
Bauunternehmung Granit GesmbH, dall’avv. W. Mecenovic, Rechtsanwalt;
– per il Land Steiermark, dall’avv. A.R. Lerchbaumer,
Rechtsanwalt;
– per il
governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;
– per la
Commissione europea, dai sigg. B. Schima e C. Zadra, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda
di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 2,
nn. 1, lett. c), e 7, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989,
89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395,
pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra la Stadt
Graz [Comune di Graz (Austria)], da un lato, e la Strabag AG, la Teerag-Asdag AG e la Bauunternehmung Granit GesmbH (in prosieguo,
congiuntamente: le «società Strabag e a.»), dall’altro, a seguito
dell’affidamento illegittimo di un appalto pubblico da parte del comune
suddetto.
Contesto normativo
Il diritto
dell’Unione
3 I
‘considerando’ terzo e sesto della direttiva 89/665 enunciano quanto segue: