RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARSU
Precisazioni sul concetto di parcheggi pertinenziali
Risoluzione del 30/07/2002 n
Risoluzione del
30/07/2002 n. 8
Dipartimento delle Politiche Fiscali - Federalismo Fiscale
Oggetto:Tributi locali. Modalita' di riscossione. Quesito.(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo: Con la nota sopradistinta si chiede se l'ente locale possaprocedere alla riscossione in via ordinaria di tutti i tributi e, inparticolare, se in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidiurbani interni (TARSU), possa optare per la riscossione diretta eliminandoquella mediante ruolo. Al riguardo, si fa presente che l'ente locale, nell'esercizio della potesta' regolamentare prevista dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446, puo' autonomamente disciplinare le proprie entrate,anche tributarie. Cio' vale, naturalmente, anche per le modalita' diriscossione, poiche' queste ultime non sono strettamente vincolate aiprincipi generali inderogabili dell'ordinamento tributario. In particolare, in materia di TARSU, la disposizione dell'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - che prevede la riscossione della tassamediante ruolo - proprio perche' non e' espressione di tali principi, puo'essere disapplicata dall'ente locale in favore di una diversa forma diriscossione che l'ente stesso reputi piu' consona alle proprie esigenzegestionali. La validita' di detta affermazione e' rafforzata da quantodisposto nel comma 5, dell'art. 52, che detta i criteri a cui deve essereconformato il regolamento nell'ipotesi in cui il comune decida di affidareai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997-che sono diversi dai concessionari del servizio nazionale dellariscossione, di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - la riscossione deipropri tributi, ivi compresa anche la TARSU. In quest'ultimo caso, se non si ammettesse la possibilita' diriscuotere la TARSU con strumenti diversi dal ruolo, l'affidatario delservizio di riscossione del tributo non potrebbe di fatto svolgerel'attivita' di riscossione in questione in nome e per conto del comune,poiche' non potrebbe utilizzare il ruolo, che e' di esclusiva competenza deiconcessionari di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999. Si realizzerebbe in questaipotesi una limitazione della potesta' regolamentare che, in quanto nonprevista dalla legge, non potrebbe che essere considerata illegittima. Si deve osservare che quanto sopra esposto risulta confermato dalConsiglio di Stato, che, con ordinanza n. 4989 del 28 agosto 2001, haespressamente stabilito che: . "dal sistema delle fonti non e' ricavabile il criterio della esclusiva riscossione della TARSU a mezzo ruolo, mentre invece il principio della potesta' regolamentare dei comuni e