RISERVATEZZA DEI DATI DEI DISABILI
Personale Ata e riduzione trasferimenti erariali
Disabili al supermercato: solo dati essenziali - 13 maggio 2010
Disabili al supermercato: solo dati essenziali - 13
maggio 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
IN DATA ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De
Paoli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali);
VISTA la segnalazione presentata il 4 settembre 2009 da
Elsa Meani nei confronti di GS S.p.A.
VISTI gli elementi in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
1. Con nota del 4 settembre 2009, Elsa Meani, "volontaria
Caritas collaborante con le assistenti sociali di zona", ha segnalato
che, "accompagnando un'invalida a fare la spesa [presso un punto
vendita della catena commerciale GS S.p.A. sito in Milano aveva] avuto modo di
constatare che, per il servizio a domicilio gratuito riservato agli invalidi al
100% [veniva] richiesta copia del verbale di invalidità", tanto che
un'addetta all'esercizio commerciale aveva rifiutato all'interessata di poter
fruire del servizio sulla base della mera esibizione di una tessera attestante
lo stato di invalidità, affermando che, al contrario, era indispensabile
acquisire copia del predetto verbale.
2. Al fine di verificare la liceità del trattamento di
dati personali della clientela effettuato nel caso di specie e di acquisire
elementi idonei ad accertarne la conformità al Codice, sono state chieste a GS
S.p.A. (di seguito, la società) informazioni volte a conoscere i presupposti
-in specie normativi- che legittimerebbero il segnalato trattamento, con
particolare riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati
idonei a rivelare le condizioni di salute ed all'osservanza delle disposizioni
dettate dall'art. 13 del Codice in tema di informativa.
3. Nel fornire il riscontro, la società, assumendo ogni responsabilità
-anche penale- ai sensi dell'art. 168 del Codice, ha dichiarato (allegando
documentazione al riguardo) che:
a. la procedura aziendale che disciplina il servizio
di consegna a domicilio, in ordine alla raccolta e al trattamento dei dati
personali dei clienti interessati ad avvalersene, prevede "unicamente
la raccolta dei dati strettamente necessari", [e cioè] "i
dati anagrafici (nome e cognome), l'indirizzo del luogo ove si intende ricevere
la consegna nonché un recapito telefonico": tale raccolta avviene
mediante compilazione ― a cura del personale preposto e sulla base delle
informazioni rese presso il c.d. "box informazioni" dal
cliente che dichiari per la prima volta l'intenzione di fruire del servizio
― di un modulo "in via informatica" che,
successivamente, viene stampato e consegnato anche all'interessato. Il
servizio, di norma a pagamento presso tutti gli esercizi commerciali della
catena G.S. ove sia stato attivato, è reso gratuitamente ed in via sperimentale
solo in alcune città del territorio nazionale, tra cui Milano, ove "è
attualmente attivo in 18 punti vendita". Per fruire del servizio in
forma gratuita, il cliente ― che deve essere in possesso di specifici
requisiti individuati dalla società, tra i quali è previsto anche lo stato di "diversamente
abile"― deve ogni volta esibire alla cassa "un
apposito tesserino" rilasciato dalla società, che "null'altro
attesta se non il diritto di ricevere la consegna gratuita, senza perciò
specificare in nessun modo la ragione di tale beneficio" (v. nota del
18 novembre 2009; v. altresì, all. 1 recante procedura "servizio consegna
domicilio" emessa dal Gruppocarrefour Italia servizio procedure);
b. al fine di "tutelare gli aventi diritto
[…] e prestare un servizio gratuito che vada ad effettivo ed esclusivo
beneficio di coloro che ne abbiano l'effettiva necessità", gli "addetti
sono autorizzati ad effettuare [in occasione del rilascio del tesserino] una
verifica dello stato di disabilità/invalidità dei clienti se tale stato non sia
manifestamente visibile […] mediante la semplice esibizione della […] tessera
di invalidità" (v. nota cit., p. 2);
c. nel caso di specie, la richiesta all'interessata
di esibire la copia del verbale di invalidità era stata formulata in assenza
dei presupposti e delle finalità definiti dal titolare del trattamento ed aveva
costituito "un'autonoma iniziativa, abnorme quanto tuttavia isolata,
del personale del punto vendita [oggetto di segnalazione], il quale ha agito in
modo non conforme alle disposizioni aziendali" (v. nota cit., p. 2);
d. appreso il contenuto della segnalazione, la
società avrebbe intrapreso delle azioni correttive e di controllo, diramando
agli esercizi commerciali interessati una circolare volta a richiamare il
personale al rispetto della procedura aziendale e appurando che, presso gli
altri punti vendita ove era stato introdotto il servizio di consegna gratuita a
domicilio, risultavano osservate le disposizioni specificamente impartite (v.
nota cit., p. 3).
La società ha altresì allegato copia del "Modulo
servizio di Consegna a Domicilio" sopra citato, recante in calce
l'informativa sul trattamento dei dati degli interessati (v. punto 3, lett.
a.).
4.1. Dalle risultanze istruttorie emerge che la procedura
aziendale adottata per regolamentare il servizio di consegna a domicilio e alla
quale, in base alle dichiarazioni rese dalla società, tutti gli esercizi e i
punti vendita della catena commerciale -ad esclusione di quello oggetto di
segnalazione- si sono conformati, prevede il trattamento dei soli dati
personali dei clienti interessati (nominativo; indirizzo di consegna; numero
telefonico) effettivamente indispensabili, pertinenti e non eccedenti rispetto
alla finalità di erogazione del servizio (articoli 3 e 11, comma 1, lett. d)
del Codice).
Ciò premesso, non deve ritenersi illecito che, per poter
fruire del beneficio della gratuità della consegna della merce acquistata, i
clienti debbano essere in possesso di specifici requisiti fissati dalla società
(tra i quali, nel caso in esame, essere portatori di disabilità/invalidità), da
comunicare, mediante l'esibizione di una "tessera di invalidità",
solo nel momento in cui il servizio venga richiesto per la prima volta: il
tutto, infatti, è volto all'inserimento dei dati del cliente nell'anagrafica
utenti dell'applicativo informatico relativo alle consegne a domicilio e al
rilascio di un apposito tesserino personale, non cedibile e con validità
limitata nel tempo, da esibire direttamente al personale di cassa ogni volta
che ci si voglia avvalere del servizio in questione.
4.2. Le affermazioni rese dalla società, tuttavia, hanno
confermato che presso il punto vendita segnalato, contrariamente a quanto
stabilito nella procedura aziendale, è stato chiesto alla clientela portatrice
di disabilità/invalidità intenzionata a beneficiare del servizio di dimostrare
il proprio status mediante la consegna di una copia del verbale redatto dalla
Commissione per l'invalidità, ponendo in essere un trattamento di dati
sensibili non conforme ai principi di necessità, liceità e finalità (artt. 3 e
11, comma 1, lett. a) e b) del Codice).
Pur prendendo atto delle iniziative autonomamente assunte
dalla società per censurare tale iniziativa e per controllare la corretta
applicazione della procedura aziendale presso gli altri punti vendita
coinvolti, deve rilevarsi che, per legge, i dati sensibili possono essere
trattati da soggetti privati solo con il consenso scritto e informato degli
interessati e sempre che il medesimo trattamento sia autorizzato
preventivamente dal Garante, anche tramite autorizzazioni generali (artt. 26,
40 e 41 del Codice). Con riferimento al caso in questione, quindi, il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei clienti portatori
di handicap o disabilità può essere considerato lecito laddove risulti che la
società abbia osservato quanto disposto da questa Autorità con l'autorizzazione
generale n. 2/2009 (in particolare al Capo I, Punto 1.2., lett. e);
vedi http//www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1682956)
e sempre che gli interessati abbiano fornito il consenso scritto sulla base di
un'adeguata informativa.
Tuttavia, si deve rilevare che, mentre detto trattamento
risulta conforme ai principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza,
ove effettuato secondo le modalità individuate nella procedura aziendale (cioè
esibizione, all'atto della richiesta del tesserino, di una "tessera di
invalidità") e per consentire alla società di verificare il possesso,
da parte di ciascun interessato, di un requisito fondamentale per la fruizione
in forma gratuita del servizio, altrimenti erogato a pagamento, invece va
considerata sproporzionata la richiesta di esibire e (a maggior ragione) di
consegnare copia del verbale rilasciato a coloro che abbiano chiesto
l'accertamento dell'invalidità (artt. 10 e ss. della legge 27 maggio 1970, n.
382; artt. 6 e ss. della legge 30 marzo 1971, n. 118), dell'handicap o della
disabilità (art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104), tenuto conto della pluralità
di informazioni in esso contenute e, in particolare, del giudizio diagnostico
espresso dalla Commissione medica.
Inoltre, non risulta che gli interessati abbiano reso il
consenso al trattamento in forma scritta, con la conseguenza che esso risulta
effettuato in violazione dell'art. 26 del Codice.
4.3. Alla luce di ciò, si deve disporre nei confronti
della società, ove non avesse già assunto determinazioni al riguardo, il
divieto di trattare ulteriormente, presso il punto vendita oggetto di
segnalazione, i dati relativi allo stato di invalidità/disabilità dei clienti
che possono fruire in forma gratuita del servizio di consegna a domicilio
mediante l'indebita richiesta di copia dei verbali che accertano lo status
invalidante, l'handicap o la disabilità (art. 154, comma 1, lett. d) del
Codice); a tal fine, quale misura necessaria, si deve prescrivere la
distruzione della documentazione acquisita in violazione della procedura
aziendale e del Codice dal predetto punto vendita, ove la stessa sia ancora
detenuta.
Atteso che la violazione dell'art. 26 del Codice rientra
tra le fattispecie previste dall'art. 167, comma 2 del Codice, impregiudicate
le eventuali violazioni penalmente rilevanti in capo all'autore della condotta
oggetto di segnalazione, l'Autorità si riserva di verificare, con autonomo
procedimento, i presupposti per l'eventuale contestazione della violazione
amministrativa di cui all'art.162, comma 2-bis del Codice.
Inoltre, tenuto conto del fatto che la procedura aziendale
prevede genericamente che il servizio a domicilio venga erogato dietro
esibizione di una non meglio specificata "tessera di invalidità", si
deve prescrivere che la verifica della sussistenza del predetto status (come
pure di altre condizioni di handicap o di disabilità), ove già non manifesto,
avvenga mediante esibizione al personale (debitamente designato per iscritto
incaricato o responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 20 del
Codice e al quale devono essere state impartite le relative istruzioni) di
qualsiasi documento idoneo ad attestarne il possesso per consentire di
avvalersi di vantaggi, agevolazioni, provvidenze ed altre utilità di tipo
economico riconosciute dalla normativa vigente (a titolo meramente
esemplificativo: la tessera che dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket
sanitario; la tessera attestante l'invalidità civile; la tessera rilasciata per
avvalersi del trasporto pubblico gratuito o a condizioni tariffarie di miglior
favore). Tale esibizione potrà essere richiesta soltanto al momento del
rilascio, da parte della società, del tesserino emesso in favore degli aventi diritto
al servizio di consegna gratuita a domicilio, il quale, in ogni caso, non dovrà
recare indicazioni sulle ragioni della sua concessione.
4.4. Infine, si deve rilevare che anche l'informativa resa
dalla società ai clienti (rinvenibile in calce al modulo per richiedere il
servizio di consegna a domicilio e contenente, peraltro, erronei riferimenti
all'abrogata l. n. 675/1996) presenta alcune carenze. In particolare, essa
risulta inidonea in quanto:
- non contiene indicazioni circa la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (art. 13, comma 1,
lett. b) del Codice);
- non indica le conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere (art. 13, c......