RISERVATEZZA SULL'APPARTENENZA SINDACALE DEI LAVORATORI
Contributo all'ARAN: restano valide le precedenti modalità
Sindacati
Sindacati.
Finalita' pubblica o niente nomi all'assessore comunale
L'assessore comunale non può conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti
al sindacato se non è indispensabile per una precisa finalità di interesse
pubblico. L'iscrizione ad un determinata sigla sindacale, infatti, costituisce
un dato di natura sensibile, sottoposto a particolare tutela.
Lo ha stabilito l'Autorità in un parere reso ad un Comune che chiedeva se fosse
legittimo comunicare i dati sull'appartenenza sindacale dei dipendenti
all'assessore comunale che ne aveva fatto richiesta.
L'Autorità ha rilevato che la disciplina sull'ordinamento degli enti locali,
mentre riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici
del Comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile
all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d'ufficio, non
prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali. Le norme dispongono,
invece, che il sindaco e i singoli assessori per gli specifici settori ad essi
delegati, debbano solo sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei
servizi e non con atti di diretta gestione, ma con direttive generali.
L'ordinamento degli enti locali, infatti, prevede che si applichino le norme
del decreto legislativo n. 29/1993, in particolare la distinzione tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli
organi di governo dell'ente, e le funzioni di attuazione e gestione
amministrativa, che spettano ai dirigenti.
Pertanto, solo nel caso in cui la richiesta di dati relativi al personale
dipendente, anche di natura sensibile, sia effettivamente indispensabile
all'assessore per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo
sull'andamento dell'ufficio del personale, l'acquisizione dei dati potrebbe
risultare conforme alle norme sulla privacy.
Le norme sulla protezione dei dati personali, infatti, considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati effettuati per l'espletamento di
funzioni di controllo della rispondenza dell'attività amministrativa a
requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, attribuite
dalla legge a soggetti pubblici (specificando comunque che, trattandosi di dati
sensibili, occorre rispettare alcune precise cautele, quali, ad esempio,
l'esigenza che comunicazione deve riguardare solo dati realmente indispensabili
all'attività istituzionale svolta dal soggetto pubblico che li richiede e che
vi sia una stretta pertinenza tra i compiti a questi attributi e i dati
raccolti).
Se invece sono proprio le ricordate finalità di rilevante interesse pubblico a
mancare la comunicazione di questi dati non è legittima e l'accesso da parte
dell'assessore non è quindi consentito.
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