RITARDATO PAGAMENTO ONERI CONCESSORI
ERRATA-CORRIGE
TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ
TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. II - sentenza 24 maggio 2005,
n. 1006 - Pres.
Radesi, Est. De Berardinis - IM.CO S.p.A. (Avv. La Russa) c. Comune di Milano
(Avv.ti Surano e Tempesta) - (previa riunione di due ricorsi, dichiara
inammissibile il primo ed accoglie il secondo) (sulle sanzioni
applicabili nel caso di ritardato od incompleto pagamento di una o più rate
degli oneri dovuti per una concessione edilizia).
(omissis)
per l'annullamento
previa sospensione
della
nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Pianificazione Urbana e
Attuazione P.R. – Progetto Stralcio Edilizia Privata – Ufficio Stralcio Grandi
Opere – Gruppo 3 in data 7 ottobre 2002 (pg. 264.398.400/1992 sub 14 dell’8
novembre 2002) recante comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
finalizzato all’accertamento, alla determinazione e all’irrogazione della
sanzione amministrativa di cui all’art. 3 della l. n. 47/1985 per l’omesso
versamento di oneri concessori;
(omissis)
e per l'annullamento
della
nota del Comune di Milano – Direzione Centrale Pianificazione Urbana e
Attuazione P.R. – Progetto Stralcio Edilizia Privata – Ufficio Stralcio Grandi
Opere – Gruppo 3 in data 7 gennaio 2003, rectius 19 dicembre 2002, (pg.
264.398.400/1992-16 del 23 dicembre 2002) recante l’irrogazione della sanzione
amministrativa di EURO 2.262.982,00, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c),
della l. n. 47/1985
(omissis)
FATTO
La
Lambrate 81 S.r.l., poi fusa per incorporazione nella Nuova Finanziaria Moderna
S.p.A. (che ha assunto dal 2000 la denominazione sociale di IM.CO S.p.A.), nel
1984 stipulò con il Comune di Milano una convenzione di lottizzazione
concernente un intervento di edilizia a destinazione terziaria. Per tale
intervento il Comune rilasciò la concessione edilizia n. 376 del 12 luglio
1985, nonché le successive concessioni edilizie in variante ed a sanatoria nn.
384 del 29 luglio 1986 e 697 del 24 giugno 1991.
Nella
convenzione di lottizzazione de qua era tra l’altro stabilito che la
società lottizzante, a scomputo del contributo di concessione ex art. 3
della l. n. 10/1977, avrebbe realizzato il secondo lotto di un centro sportivo
polivalente. Successivamente, tuttavia, il Comune decise che non si desse
seguito alla realizzazione di tale progetto, in quanto il progetto relativo al
primo lotto non aveva avuto possibilità di esecuzione.
Nel
comunicare tale decisione, con nota del Settore Edilizia Privata – Ufficio
Esecuzione Opere di Urbanizzazione prot. n. 232212/30093 E.P. 88 del 4 febbraio
1993, il Comune di Milano dispose perciò di introitare, in luogo della
realizzazione del suddetto centro sportivo, l’importo residuo del contributo di
concessione, decurtato dell’ammontare relativo alle opere di urbanizzazione
primaria realizzate dalla predetta società a scomputo degli oneri di diverse
concessioni edilizie (e precisamente, la n. 549 del 3 agosto 1987 e la n. 561
del 4 agosto 1987).
Dell’importo
così determinato, pari a £. 4.381.744.341, fu richiesto il pagamento con avviso
della Ragioneria del Comune di Milano del 26 febbraio 1993, in cui si invitava
la Lambrate 81 S.r.l. a recarsi presso la Ragioneria stessa per ritirare il
deposito cauzionale versato, salvo pagamento del predetto importo "per
scomputo oneri".
La
società impugnò davanti a questo Tribunale la predetta nota del Comune del 4
febbraio 1993, chiedendone l’annullamento e chiedendo altresì l’accertamento
dell’infondatezza della pretesa di pagamento contenuta nell’avviso della
Ragioneria del 26 febbraio 1993.
Questo
Tribunale accolse la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, previa
prestazione di idonea garanzia fideiussoria, ma poi nel merito rigettò il
ricorso con sentenza n. 532/94 pubblicata il 22 luglio 1994.
Analogamente,
in sede di giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado davanti al
Consiglio di Stato, quest’ultimo accolse la domanda di sospensione
dell’esecuzione della sentenza impugnata, ma poi respinse il ricorso in
appello, confermando la sentenza di primo grado, con decisione n. 4839/2000
pubblicata il 21 settembre 2000.
Successivamente
il Comune di Milano, con la nota della Direzione Centrale Pianificazione Urbana
e Attuazione P.R.–Progetto Stralcio Edilizia Privata–Ufficio Stralcio Grandi
Opere–Gruppo 3 in data 7 ottobre 2002 (pg. 264.398.400/1992 sub 14 dell’8
novembre 2002), ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e segg. della l. n.
241/1990, l’avvio del procedimento di accertamento, determinazione ed
irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 3 della l. n. 47/1985
per l’omesso versamento del contributo concessorio.
Peraltro,
la Ragioneria del Comune di Milano–Settore Entrate–Ufficio Riscossioni Diverse,
con avviso del 26 novembre 2002, in applicazione della sentenza del Consiglio
di Stato n. 4839 cit., ha invitato la IM.CO S.p.A. a versare entro trenta
giorni dalla notifica della stessa gli oneri concessori dovuti in relazione
alla vicenda in esame, quantificandoli in complessivi EURO 3.597.707,52
(comprensivi pure degli interessi legali maturati), con l’avvertenza che il
mancato tempestivo pagamento avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 3 della l. n. 47/1985.
L’odierna
ricorrente provvedeva al pagamento in data 31 dicembre 2002.
Infine,
con nota del 19 dicembre 2002 (pg. 264.398.400/1992-16 del 23 dicembre 2002),
il Comune di Milano–Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione
P.R.–Progetto Stralcio Edilizia Privata–Ufficio Stralcio Grandi Opere–Gruppo 3,
considerando decorso il termine di duecentoquaranta giorni di cui all’art. 3,
comma 2. lett. c) della l. n. 47/1985, che prevede, in caso di omesso
pagamento dei contributi concessori entro il predetto termine, la sanzione
dell’aumento del contributo dovuto in misura pari al 100% dello stesso, ha
irrogato alla IM.CO S.p.A. la sanzione amministrativa di EURO 2.262.982,00,
corrispondente, per l’appunto, al contributo residuo non corrisposto (£.
4.381.744.312). Ciò, in quanto la società concessionaria era tenuta al
pagamento dei contributi concessori dovuti nei termini indicati dall’avviso
della Ragioneria del Comune di Milano del 26 febbraio 1993.
Avverso
la comunicazione del 7 ottobre 2002 la IM.CO S.p.A. (come già detto, subentrata
nel frattempo alla Lambrate 81 S.r.l.) ha presentato ricorso (R.G. n.
210/2003), deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa
sospensione, per i seguenti motivi:
eccesso
di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
eccesso
di potere per contraddittorietà fra più atti;
violazione
di legge per vizio del procedimento;
violazione
di legge ed eccesso di potere per illogicità manifesta.
La
IM.CO S.p.A. ha, inoltre, presentato distinto ricorso (R.G. n. 233/2003)
avverso la nota del Comune di Milano pg. 264.398.400/1992-16 del 23 dicembre
2002 recante l’irrogazione della sanzione amministrativa di EURO 2.262.982,00,
chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
eccesso
di potere per contraddittorietà fra più atti;
eccesso
di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
violazione
di legge per vizio del procedimento;
violazione
di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti;
violazione
di legge;
eccesso
di potere per illogicità manifesta (sotto due distinti profili).
Con
ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 febbraio 2003, la IM.CO S.p.A. ha
inoltre formulato un motivo aggiunto di ricorso avverso la nota impugnata del
Comune di Milano del 23 dicembre 2002, deducendone l’illegittimità per non
avere il Comune preventivamente richiesto il pagamento al fideiussore, alla
luce di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 32/2003 del
10 gennaio 2003.
Il
Comune di Milano si è costituito in ambedue i giudizi ed ha chiesto, previa
riunione dei ricorsi, che il ricorso R.G. n. 210/2003 fosse dichiarato
inammissibile e/o improcedibile e che il ricorso R.G. n. 233/2003 fosse
respinto in quanto infondato. A tale ultimo riguardo, ha eccepito, altresì,
l’infondatezza del motivo aggiunto di ricorso proposto nel giudizio R.G. n.
233/2003.
Nella
Camera di Consiglio del 20 febbraio 2003 il Tribunale, con ordinanza n. 307/03,
ha disposto la riunione dei giudizi n. 210/2003 e n. 233/2003, perchè le
ragioni di connessione soggettiva, oggettiva e procedimentale ne consigliavano
la decisione interinale con un’unica ordinanza, ed ha poi dichiarato
improcedibile il ricorso n. 210/2003, in quanto proposto nei riguardi di una
mera comunicazione di avvio del procedimento, priva di alcun contenuto
provvedimentale, accogliendo, invece, la domanda incidentale di sospensione
proposta con il ricorso n. 233/2003.
All’udienza
del 10 marzo 2005 le cause sono state riservate dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
In
via preliminare è necessario procedere alla riunione, per evidenti ragioni di
connessione soggettiva e oggettiva, dei due ricorsi indicati in premessa.
In
relazione al primo ricorso (R.G. n. 210/2003), il Collegio non può che
confermare quanto già indicato nell’ordinanza n . 307/03, di rigetto
dell’istanza di sospensione, circa il fatto che il ricorso stesso risulta
proposto avverso un atto (la nota del Comune di Milano–Direzione Centrale
Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.–Progetto Stralcio Edilizia
Privata–Ufficio Stralcio Grandi Opere–Gruppo 3 in data 7 ottobre 2002) recante
la mera comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all’art. 3 della l. n. 47/1985, come tale sprovvista di
effetti lesivi e dunque non impugnabile.
Infatti,
la giurisprudenza ha chiarito che, poichè la comunicazione di avvio del
procedimento è priva di qualsiasi effetto lesivo, avendo mera natura
informativa, per mettere il destinatario a conoscenza dell’avvio del
procedimento e consentirgli così di parteciparvi, l’impugnazione della
comunicazione stessa è inammissibile (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 10
dicembre 2003, n .5734; id., Sez. II, 26 maggio 2003, n, 2377).
Ne
segue che il ricorso R.G. n. 210/2003 deve essere dichiarato inammissibile.
Passando
all’esame del secondo ricorso (R.G. n. 233/2003), si osserva quanto segue.
Con
il primo motivo di ricorso, la ricorrente allega l’illegittimità della nota del
Comune di Milano pg. 264.398.400/1992-16 in data 23 dicembre 2002, recante
l’irrogazione della sanzione amministrativa di EURO 2.262.982,00, in quanto
viziata da eccesso di potere per contraddittorietà fra più atti.
Ciò
alla luce del fatto che, mentre con l’avviso del 7 ottobre 2002 il Comune
comunicava l’avvio del procedimento di accertamento ed irrogazione delle
sanzioni amministrative per il mancato pagamento degli oneri concessori, il
successivo avviso della Ragioneria comunale del 26 novembre 2002 invitava la
ricorrente al versamento dell’importo complessivo dovuto (comprensivo degli
interessi legali maturati) a titolo di oneri ai sensi della l. n.
10/1977 ed in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4839/2000,
avvertendo che le sanzioni amministrative ex art. 3 della l. n. 47/1985
sarebbero state irrogate solo in ipotesi di mancato pagamento entro trenta
giorni dalla notifica dell’avviso stesso.
Il
motivo è fondato.
In
particolare, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza, l’eccesso di
potere per contraddittorietà di comportamento si verifica quando sussistono più
manifestazioni di volontà dello stesso Ente od Autorità, che si pongono tra di
loro in contrasto, dando luogo all'irrazionale adozione di contrapposti criteri
di svolgimento dell’attività amministrativa (v. C.d.S., Sez. VI, 31 marzo 1987,
n. 207).
Nella
vicenda in esame, il Comune, dapprima, con la nota del 7 ottobre 2002 ha
comunicato l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all’art. 3 della l. n. 47/1985, ma poi, in palese
contraddizione con tale nota, con l’avviso della Ragioneria del 26 novembre
2002 ha invitato la IM.CO S.p.A. a pagare nel termine di trenta giorni dalla
notifica dello stesso avviso l’importo dovuto a titolo di oneri concesso......