RSU: ANCORA SU TASSA E TARIFFA
FINANZIAMENTO PROGETTI DELLE SCUOLE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nota Ministero dell'economia e delle finanze 5/4/2007 prot
Nota
Ministero dell'economia e delle finanze 5/4/2007 prot.6415/2007/DPF/UFF
Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Passaggio da tassa a tariffa. Quesito
Con la
nota sopradistinta, codesto comune chiede di sapere se, pur avendo applicato
nell’anno 2006 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
possa effettuare ugualmente nell’anno 2007 il passaggio alla tariffa per la
gestione dei rifiuti (TIA) di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. A parere
del comune, infatti, il regime di prelievo adottato per l’anno 2006 sarebbe
quello della tariffa, avendo modificato in data 30 marzo 2006, ossia entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione per lo stesso anno, il
precedente regolamento per l’applicazione della tariffa, introdotto sin dall’11
ottobre 2000, ma mai concretamente applicato.
Si deve, inoltre, osservare che nel regolamento del 30 marzo 2006 è stata
espressamente prevista la sua entrata in vigore “contestualmente
all’affidamento in concessione del servizio di igiene pubblica alla costituenda
società di capitali” a prevalente capitale pubblico. Tale società, però,
pur essendo stata costituita in data 29 dicembre 2006, non risulta ancora
affidataria del servizio in questione, poiché mancano le necessarie autorizzazioni,
tanto che l’operatività del sistema tariffario è stata rimandata, come
precisato dallo stesso comune, a “non oltre il 1° maggio 2007”.
Al riguardo, confermando quanto già indicato da questo Ufficio con le note n.
2586/2007/DPF/UFF e n. 3838/2007/UFF/DPF del 19 marzo 2007, occorre evidenziare
che l’art. 1, comma 184, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, fa riferimento al regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune nell’anno 2006. Detta
disposizione, infatti, prevede che “il regime di prelievo relativo al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per
l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007”.
Pertanto, ove accada, come nel caso di specie, che sia stato approvato il
regolamento per l’applicazione della TIA nei termini per la deliberazione del
bilancio di previsione, si potrebbe essere indotti a ritenere che il regime di
prelievo vigente nel corso del 2006 sia quello della tariffa e non quello della
tassa, poiché a norma dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, il suddetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. Tuttavia, tenuto conto della particolare situazione appena
descritta, si deve concludere che non sia possibile per l’anno in corso operare
il passaggio dal regime della tassa a quello della tariffa, in quanto pur
essendo stato deliberato il regime tariffario della TIA, esso non è stato mai
concretamente applicato, per cui il sistema di prelievo adottato dallo stesso
ente per l’anno 2006 non può che essere quello della tassa.
Bisogna, infatti, rilevare che, con la disposizione dell’art. 1, comma 184,
lett. a), della legge n. 296 del 2006, si è voluto fare specifico
riferimento al regime di prelievo effettivamente operante nel corso dell’anno
precedente e non a quello eventualmente deliberato ma mai applicato dal comune.
Aderire ad una diversa interpretazione significherebbe vanificare lo spirito
della legge, poiché, come già precisato nelle richiamate note nn.
2586/2007/DPF/UFF e 3838/2007/UFF/DPF, il divieto di effettuare il passaggio da
un sistema di prelievo all’altro è da ricercarsi nella volontà del legislatore
di evitare qualsiasi modifica del regime già operante nell’ente locale, proprio
al fine di impedire l’insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more
della completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
recante il Codice ambientale.
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