SANZIONI PER MANCATO CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI
COMUNICAZIONE SPESE PER CONSULENZE
REPUBBLICA ITALIANA Sent
REPUBBLICA ITALIANA Sent.
401/06
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai signori magistrati :
Dott. Francesco
Pezzella
Presidente
Dott. Giorgio Capone
Consigliere
rel.
Dott. Enzo Rotolo
Consigliere
Dott. Eugenio
Schlitzer
Consigliere
Dott.
Amedeo Rozera
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d'appello iscritto
al n.24273 del registro di segreteria
ad istanza
del Procuratore regionale per la Regione Calabria
avverso
la sentenza n. 250\2005 depositata il 1\3\2005 pronunciata dalla Sezione
giurisdizionale per la Regione
Calabria e
nei confronti
di Marangi Giovanni
Vista la sentenza resa fra le
parti del presente giudizio;
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza
del giorno 21\6\2006 con l'assistenza dl segretario signora Lucia
Bianco , la relazione del Consigliere
dott. Giorgio CAPONE ed udito altresì
il Pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale Alfonso
Tranchino ;
RITENUTO in
FATTO
Con l'appellata sentenza
la sezione giurisdizionale per la
Regione Calabria ha prosciolto dalla domanda risarcitoria posta dalla
Procura regionale con atto di citazione del 6 aprile 2004 il signor Marangi
Giovanni.
I fatti che hanno occasionato la richiesta
risarcitoria possono così riassumersi.
Con delibera n 51 del 29\9\2001 ,il Consiglio
comunale di Roseto Capo Spulico procedeva al riconoscimento della legittimità
di alcuni debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.lgs. n 267 \2000.
Tra le voci debitorie risultava quella
relativa al pagamento in favore dell'impresa Perciaccante della somma
complessiva di 36. 937.651 conseguente al pagamento di spese giudiziali conseguenti al pignoramento disposto dal
Tribunale di Castrovillari a danni del comune e distinta in lire 26.015.950 per
sorte capitale ,lire 5.458 434 per
interessi e 5.463.267 per rivalutazione e spese.
A seguito di tale delibera ,il servizio
finanziario del Comune provvedeva al pagamento di quanto dovuto (mandato n 673
del 4\6\2002 )..
Per l'Organo requirente quanto pagato a
titolo di interessi ,rivalutazione e spese di giudizio (pari a d euro 5.352,92
) costituiva danno erariale da porsi a carico di Marangi Giovanni ,all'epoca di
fatti,responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune e responsabile del
procedimento .Per la parte pubblica, per adempiere correttamente ai suoi doveri di servizio , egli avrebbe dovuto
seguire tutto l'iter procedimentale di esecuzione dell'opera pubblica( “lavori
di completamento della rete di distribuzione idrica del Cardona”),dalla fase
originaria a quella dell'ultimazione (collaudo) al fine di verificare il
corretto iter realizzativo .
Fra i suoi doveri ,per l'accusa, era
compreso anche seguire la fase ultima ,relativa al pagamento di quanto
dovuto all'impresa appaltatrice.
Precisava
l'organo requirente che con
delibera di giunta (n 139 del 1998) si era approvato il certificato di
regolare esecuzione di lavori e liquidata la somma dovuta a saldo all'impresa ed era stato previsto che
copia della delibera sarebbe stata
essere trasmessa alla regione Calabria per il relativo accreditamento di
fondi.
Per
l'accusa sussisteva in capo al geometra Marangi ,responsabile del procedimento,
uno specifico obbligo che non è stato assolutamente adempiuto ,appunto
l'immediata trasmissione della delibera
alla regione per ottenere il saldo del finanziamento.
Da qui l'affermazione della responsabilità
e la richiesta risarcitoria nella misura soprariportata.
Il primo giudice ,non ha ritenuto il signor Marangi responsabile
dei fatti ascritti sia perché non
tenuto a trasmettere la delibera di giunta n 139 del 1998 alla Regione in quanto le sue competenze si
erano esaurite con l'approvazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori ,sia perchè,in ogni caso, non
poteva ritenersi che la sua condotta
fosse improntata da “colpa grave”.
Avverso la pronuncia ha presentato appello
il Procuratore regionale assumendo,in contrario, che spettava al Marangi per il
suo ruolo di responsabile del procedimento d'appalto e insieme capo
dell'ufficio proponente la delibera di approvazione del certificato di regolare
esecuzione dell'opera attivarsi per la liquidazione del credito in favore
dell'impresa.
Per l'appellante , il Marangi avrebbe dovuto attivarsi anche dopo
l'approvazione della delibera.
Il pagamento dell'ultimo stato di
avanzamento dei lavori e stato finale sebbene successivi al collaudo,sottolinea
l'accusa, attengono sempre e comunque alla fase esecutiva dell'appalto durante
la quale sussiste un obbligo giuridico di impulso,coordinamento e controllo del
responsabile del procedimento sia ai sensi della legge n 109 del 1994 che della
legge n 241 del 1990 .
Rammenta
che lo stesso convenuto aveva ammesso “di non aver inviato né
sollecitato agli uffici competenti l'invio della delibera alla regione” al fine
di dimostrare che la sua condotta và censurata perché contraddistinta da
inerzia assolutamente ingiustificabile.
Nega infine che in fattispecie possa
riconoscersi la responsabilità di altri soggetti rilevando che all'epoca dei fatti, l'unico che poteva ad......