SANZIONI SU PATENTE A PUNTI: AUTOTUTELA P.A.
FINANZA DI PROGETTO: PERCORSO PER LA SCELTA DEL PROMOTORE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA
GENOVA
SECONDA SEZIONE
Registro
Sentenze:/ 1460
Registro
Generale: 1369/2004
/as
nelle persone dei Signori:
MARIO AROSIO Presidente
SERGIO FINA Consigliere, relatore
FLORIANA RIZZETTO Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del
20 Ottobre 2004.
Visto il ricorso 1369/2004
proposto da:
PERRI
PIERLUIGI
rappresentato e difeso da:
GERBI GIOVANNI
con domicilio eletto in GENOVA
VIA CORSICA 21/18-20
presso
GERBI GIOVANNI
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in GENOVA
V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2
presso la sua sede
MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in GENOVA
V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2
presso la sua sede;
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.
30154 assunto in data 16 settembre 2004 dalla Direzione generale della
motorizzazione a della sicurezza del trasporto terrestre, Ufficio provinciale
di Genova, avente ad oggetto revisione della patente di guida della categoria B
n. GE5244032K, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o
conseguente, anche non conosciuto (ed in particolare della comunicazione 3
settembre 2004 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione e della
sicurezza del trasporto terrestre).
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO
DELL'INTERNO
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Udito il relatore Consigliere SERGIO FINA e uditi, altresì, i difensori delle parti.
Visto l’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17
agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Rilevato
che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art.
9 della legge 205 del 21.7.2000 e sentite sul punto le parti, accertata altresì
la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;