SCADENZA ANTICIPATA CONCESSIONI
ANNULLAMENTO D'UFFICIO DI ATTI ILLEGITTIMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6187/2005
Reg.Dec.
N. 3676 Reg.Ric.
ANNO 2005
Disp.vo n. 396/2005
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ENEL RETE
GAS (già GAMUZZI –GAZOMETRI spa e GEAD srl) rappresentata e difesa dall’avv.
prof. Giuseppe Franco Ferrari e dall’avv. prof. Federico Sorrentino, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma via Lungotevere
delle Navi n. 30;
contro
COMUNE DI TELGATE E COMUNE DI COLZATE entrambi
rappresentati e difesi dall’avv. Roberta Manenti e dall’avv. Massimo Lauro ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via
Ludovisi n. 35;
e nei confronti di
ASSOGAS (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE INDUSTRIALI PRIVATI GAS E SERVIZI COLLATERALI) rappresentata e difesa
da avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, dall’avv. Luigi Manzi e dall’avv. Fabio
Todarello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma
via Confalonieri n. 5;
FEDERUTILITY
rappresentata e difesa da avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari e dall’avv. Luigi
Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via
Confalonieri n. 5;
ANIGAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI DEL
GAS) rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente
domiciliata in Roma via del Mascherino n. 72;
GRITTI GAS RETE SRL rappresentata e difesa
dagli avv. prof. Paolo Vaiano, Cesare Ribolzi e Giovanni Cocco, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio Vaiano in Roma Lungotevere Marzio n.
3;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia – sez. staccata di Brescia n. 111 del 2005;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla camera di
consiglio del 21 giugno 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.
Uditi l’avv. Sorrentino,
l’avv. Ferrari, l’avv. Cocco, l’avv. Manzi e l’avv. Zoppolato;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con le
deliberazioni impugnate in primo grado
i comuni appellanti decidevano di porre definitivamente termine con effetto dal
31 dicembre 2005 , alla concessione stipulata con la società ricorrente per la
gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale
ed i relativi impianti.
Il predetto atto
deliberativo veniva adottato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 164 del
23/5/2000 che disciplina il regime di transizione nell’attività di
distribuzione del gas al fine di attuare, con gradualità, gli obiettivi di
liberalizzazione e concorrenza in questo settore.
In sostanza i Comuni
assumevano le proprie determinazioni in vista della scadenza del periodo
transitorio, di cui al citato art. 15, fissato in cinque anni a decorrere dal
31 dicembre 2000.
Avverso i predetti atti
deliberativo vengono dedotte le seguenti censure :
1) Violazione degli
artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e
dell’art. 15 commi 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 164 del 2000, violazione e falsa
applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, violazione e falsa
applicazione del d.lgs. n. 157 del 1995, eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza ed illogicità , travisamento dei presupposti di fatto e di
diritto, disparità di trattamento, carenza di motivazione e sviamento sotto i
seguenti profili:
a) il Consiglio
Comunale avrebbe illegittimamente deliberato la cessazione del servizio con
effetto dal 31 dicembre 2005, senza calcolare gli incrementi automatici del
periodo transitorio stabiliti dall’art. 15 comma 7 del d.lgs. n. 164 del 2000,
che consentono di posticipare, in presenza di determinati presupposti, la
scadenza del periodo stesso al 31 dicembre 2010 (nei casi in esame
sussisterebbero i presupposti, secondo la ricorrente, per la prosecuzione del
rapporto almeno sino al 31 dicembre 2009).
b) In subordine alla
censura sub a) viene dedotta l’illegittimità costituzionale del citato art. 15
comma 7, nella parte in cui attribuirebbe ai comuni il potere di interrompere
le convenzioni in essere con effetto dal 31 dicembre 2005, pur in presenza dei
presupposti previsti dal medesimo comma per l’incremento del termine di
scadenza del periodo transitorio.
2) Violazione degli
artt. 3, 41, e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della legge n.
481/1995 ; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 164/2000; violazione e
falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere
per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza,
illogicità e contraddittorietà, poiché il Comune intimato non avrebbe fornito
adeguata motivazione circa la convenienza di procedere alla cessazione del
rapporto con effetto al 31 dicembre 2005, omettendo l’applicazione degli
incrementi previsti per legge.
3) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, 7 e 8 della legge n. 241/1990 per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con l’impugnata
deliberazione.
4) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione
dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, violazione e falsa applicazione del
d.lgs. n. 157 del 1995, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di
fatto e di diritto, in relazione alle determinazioni relative al successivo
svolgimento della procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo
gestore, poiché il Comune avrebbe errato nell’individuare la normativa che
dovrà disciplinare detta procedura ed errato nel fornire i relativi indirizzi
ai competenti uffici.
Con memoria depositata
per la discussione in primo grado la società ricorrente ha esaminato le novità
legislative introdotte dall’art 1 comma 69 della legge n. 239 del 2004, la
scadenza del periodo transitorio, originariamente prevista per il 31 dicembre
2005 dall’art. 15 comma 7 del d.lgs. n. 164 del 2000, sarebbe ora posticipata
al 31 dicembre 2007, con la conseguenza che il termine del 2005 indicato nella
deliberazione impugnata andrebbe sostituito con il termine nuovo del 2007, a
cui poi andrebbero sommati gli incrementi pr......