SCADENZA DEL TERMINE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
ADDIZIONALE IRPEF: SALDO 2002
Permesso di costruire: scaduti i termini la decadenza del permesso è
automatica
Permesso
di costruire: scaduti i termini la decadenza del permesso è automatica
(Tar
Lazio, Sez. Roma, Sentenza n. 5370/05)
La decadenza del permesso di costruire per
decorso del termine assegnato dalla legge per l’inizio e la fine dei lavori è
automatica e non è necessaria l’adozione di un provvedimento espresso da parte
del Comune.
Questo è uno dei principi affermati dal Tar
nella Sentenza in commento, con la quale ha respinto due ricorsi presentati da
un cittadino avverso il diniego del Comune di rilasciare una seconda
concessione edilizia (adesso permesso di costruire).
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente
ricordato che l’art. 4, della Legge n. 10/77 dispone,
testualmente che “nell'atto di concessione sono
indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per
l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può
essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato,
solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti
a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per
l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non
siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza
diretta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione
concerne la parte non ultimata”.
I Giudici hanno chiarito che la decadenza dalla
concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine prefissato, a
norma del citato art. 4, è un istituto giuridico fondato sull'elemento
oggettivo del decorso del tempo e i predetti termini indicati nell'atto sono
intesi a dare certezza temporale all'attività edificatoria.
Il termine per l'inizio dell'attività
edificatoria non è suscettibile né di sospensione né di interruzione e non è
pertanto prorogabile.
Se infatti, scaduto il termine di validità del
titolo autorizzatorio, l'attività di trasformazione edilizia non è ancora
iniziata, prevale l'esigenza di verificare nuovamente, nel preminente interesse
pubblico, la conformità dell'intervento edilizio alla vigente normativa
urbanistica, “esigenza, che, invece, nell'ottica del Legislatore, si attenua in
presenza di un'attività edilizia già iniziata, benché non terminata per fatti
indipendenti dalla volontà del costruttore”.
Non assume alcuna rilevanza a tali fini lo stato
di salute del richiedente anche se manifestatosi successivamente al presunto
inizio dei lavori di realizzazione degli edifici, indipendentemente dalla
circostanza che tale situazione sia stata portata a conoscenza
dell’Amministrazione comunale interessata con l’istanza di proroga della
concessione.
Ed infatti, affermano i Giudici amministrativi,
“alla luce della citata interpretazione oggettiva del suddetto termine di
inizio lavori, la proroga dello stesso non sarebbe giuridicamente configurabile
per alcun motivo, neppure quello inerente allo stato di salute del titola del
titolo edificatorio”.
Peraltro, una volta presentata l’istanza di proroga
del permesso di costruire, inoltrata nelle more di decorrenza del termine
annuale di inizio dei lavori, secondo il Tar, di fronte all’eventuale inerzia
del
Comune nel riscontrare tale richiesta,
l’interessato dovrebbe tempestivamente, e nei modi di legge, attivarsi contro
la predetta inerzia, ai fini di fare valere, eventualmente, le proprie ragioni
al riguardo nei confronti dell’Amministrazione comunale.
I Giudici hanno inoltre chiarito che, nonostante
vi sia una parte della giurisprudenza che ritiene che la decadenza del permesso
di costruire per mancato inizio ed ultimazione dei lavori non sia automatica e,
pertanto, tale decadenza debba essere necessariamente dichiarata con apposito
provvedimento che renda operanti gli effetti della decadenza accertata, in tale
situazione, in aderenza all’orientamento che appare prevalente in materia e in
riferimento alla lettera della legge, la decadenza operi automaticamente dal
semplice fatto dell'inutile decorso del tempo.
Diversamente opinando, infatti, si farebbe
dipendere la decadenza, non solo da un comportamento dei titolari della
concessione ma anche della P.A., con probabili disparità di trattamento tra
situazioni che nella sostanza si presentano identiche.
La decadenza del permesso a costruire per mancata
osservanza del termine di inizio dei lavori, quindi, secondo i Giudici
amministrativi, opera di diritto, con la conseguenza che il provvedimento, ove
adottato ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se
con l'inutile decorso del termine.
L’eventuale provvedimento di decadenza è
sufficientemente motivato con richiamo al termine ultimo previsto per l'inizio
dei lavori, senza che sia necessaria una comparazione tra l'interesse del
privato e quello pubblico, essendo quest'ultimo ope legis prevalente sul primo.
Il Tar ha precisato inoltre che non è necessaria
la comunicazione di avvio del procedimento, essendo la decadenza un effetto
ipso iure del mancato inizio dei lavori e non residuando all'Amministrazione
alcun margine per valutazioni di ordine discrezionale.
La decadenza della concessione edilizia si
determina, pertanto, anche in assenza di un'espressa dichiarazione da parte
dell’Amministrazione competente.
I Giudici hanno inoltre chiarito un altro
importante principio, precisando che, ai fini della sussistenza o meno dei
presupposti per la decadenza del permesso di costruire, “l'effettivo inizio dei
lavori relativi deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con
specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento
edificatorio programmato ed autorizzato, all'evidente scopo di evitare che il
termine prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici
e non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare
del permesso di procedere alla costruzione dell'opera progettata”.
L' inizio dei lavori idoneo ad impedire la
decadenza della concessione edilizia può ritenersi sussistente quando le opere
intraprese siano tali da manifestare una effettiva volontà da parte del
concessionario di realizzare il manufatto assentito, non essendo sufficiente il
semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e
materiali da costruzione.
Pertanto, secondo i Giudici amministrativi,
l’inizio dei lavori non si configura con la sola esecuzione dei lavori di scavo
di sbancamento senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del
cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare
della concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed
al completamento dell'opera.
Inoltre, la declaratoria di decadenza del
permesso edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è
illegittima solo ove il titolare dello stesso abbia eseguito “lo scavo ed il
riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla
quota del piano di campagna entro il termine di legge oppure lo sbancamento
interessi un'area di vaste proporzioni”.
Secondo i Giudici, inoltre, non assume rilevanza
la circostanza che sia stata data comunicazione dell’inizio dei lavori atteso
che la predetta circostanza non è idonea ad attestare l’effettivo inizio degli
stessi, in assenza di positivi riscontri materiali al riguardo, così come per
la nomina del direttore dei lavori.
Secondo il Tar, quindi, il regolare inizio degli
interventi già autorizzati non può essere inteso in senso difforme dall’inizio
dei lavori ai fini della decadenza dal permesso di costruire di cui al
richiamato art. 4, della Legge n. 10/77, indipendentemente dalla irrilevante
circostanza che effettivamente il Comune abbia provveduto tempestivamente
all’adozione di un atto formale ed espresso di decadenza.
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