SCADENZA RIMBORSO SPESE ELETTORALI
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINI COMUNITARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
1059/07
Reg.Dec.
N. 4318 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4318/2002
proposto dal Comune di Pontinvrea, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido
Francesco Romanelli con domicilio eletto in Roma via Cosseria 5 presso Guido
Francesco Romanelli
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di
Savona, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio in Roma via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale Liguria – Genova – Sezione II n.840/2001;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di
Savona;
Viste le memorie
difensive;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 21 novembre 2006, relatore il Consigliere G.Paolo Cirillo
ed uditi, altresì l’avv.to Franzin per delega dell’avv.to Romanelli e l’avv.to
dello Stato Ferrante;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con provvedimento
della Prefettura della Provincia di Savona del 30 marzo 2001 veniva comunicato
al Comune di Pontinvrea che veniva ammesso al rimborso delle spese elettorali a
carico dello Stato per il referendum popolare del 21 maggio 2000 per sole lire
15.322.845 anziché per lire 45.634.679, come invece richiesto dall’ente locale
con nota del 14.11.2000. In particolare erano state decurtate le spese relative
all’assunzione di personale a tempo determinato per esigenze relative allo
svolgimento delle operazioni elettorali, essendo ammissibili solamente quelle
sostenute per il periodo 4 aprile 2000 – 20 giugno 2000, essendo questo il c.d.
periodo elettorale.
2. Il provvedimento
veniva impugnato innanzi al Tribunale, che con sentenza resa in forma
semplificata, rigettava il ricorso, ritenendo che l’amministrazione non aveva
fornito alcuna specifica e concreta indicazione in ordine alla connessione delle
spese sostenute in epoca successiva al periodo indicato e le precedenti
operazioni elettorali.
3. Propone ora
appello il Comune, deducendo la violazione della circolare ministeriale S.A.F.
10/2000 sia perché la documentazione conteneva precise indicazioni circa
l’utilizzo del personale assunto e sia perché essa circolare non limitava il
periodo di assunzione a quello indicato, ponendo come unico limite quello
massimo di due mesi.
4. Si costituiva
l’Avvocatura, deducendo l’infondatezza dell’appello.
5. La causa veniva
trattenuta in decisione all’udienza del 21 novembre 2006.
DIRITTO
1.1
L’appello non è fondato.
1.2
La circolare S.A.F. n.10/2000 del 26 aprile 2000, portata a
conoscenza della Prefettura di Savona a tutti i sindaci dei comuni della
provincia, con nota n. 194/III del 18 maggio 2000, dopo aver stabilito che sono
rimborsabili anche le “spese per l’assunzione da parte dei comuni di personale
indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con le predette
consultazioni, stabilisce altresì che: «Al riguardo si fa presente che qualora
gli enti non riescano a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle
consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro
straordinario potranno, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. C), del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, non disapplicato dal nuovo
C.C.N.L., procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di
personale a tempo determinato relativamente al periodo strettamente necessario
ai cennati adempimenti e, comunque, nel limite massimo di 6 mesi». Ai sensi
dell’art. 15 della legge 19 marzo 1993 n.68 il periodo per gli adempimenti
elettorali decorre dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni
stesse, che, per la consultazione oggetto del presente giudizio, decorre dal 4
aprile 2000 al 20 giugno 2000.
Il
Comune appellante ha assunto a tempo determinato c......