SCADENZE PER LE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL SINDACO DA PARTE DEL PREFETTO
Consiglio di Stato - Sezione I Parere 2 aprile 2008 n
Consiglio
di Stato - Sezione I Parere 2 aprile 2008 n. 1016/08
OGGETTO:
Ministero dell'Interno. Quesito concernente la decorrenza delle disposizioni
relative alle circoscrizioni di decentramento comunale.
Vista la relazione del 13/3/2008, prot. n. 0003296
trasmessa con nota pari data, prot. n. 0003315, con la quale il Ministero
dell'Interno (Dipartimento per gli Affari interni e internazionali, Direzione
centrale per le autonomie - Sportello delle Autonomie) chiede il parere del
Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Silvio Traversa;
Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;
Premesso e Considerato:
Riferisce
l'Amministrazione che le sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla
problematica determinata dall'entrata in vigore dell'art. 2, comma 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, novellando l'art. 17 del decreto
legislativo 267/2000, ha modificato i parametri demografici relativi
all'istituzione delle circoscrizioni comunali, riducendone il numero.
Secondo la nuova formulazione del citato art. 17 del d.lgs. 267/2000 i comuni
con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti non hanno più la possibilità di
articolare il proprio territorio in circoscrizioni e la popolazione media di
tali circoscrizioni non può essere inferiore ai 30 mila abitanti.
L'articolo 42-bis della legge 28/2/2008 di conversione del decreto legge
31/12/2007, n. 248 (recante «proroga dei termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria») ha previsto che «Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».
Osserva ancora l'Amministrazione che tali norme hanno suscitato incertezza
interpretativa, particolarmente in quei comuni che, appartenendo alla fascia di
popolazione tra i 30 mila ed i cento mila abitanti ed avendo suddiviso il loro
territorio in circoscrizioni, dovranno procedere alla loro soppressione.
Di qui il quesito proposto con il quale si chiede «un chiarimento in ordine al
momento di applicazione delle succitate disposizioni, se cioè esso vada
individuato in coincidenza con le prime elezioni amministrative successive
all'entrata in vigore della legge n. 31/2008 (nel caso di specie il 13 aprile
prossimo) ovvero alla scadenza naturale del mandato elettivo di ciascun ente».
L'Amministrazione che pur propende decisamente per tale ultima tesi, in favore
della quale avanza numerose, convincenti argomentazioni, ha ritenuto, tuttavia,
di pervenire ad una chiarificazione dell'evidenziato profilo problematico,
anche in relazione alle richieste che provengono dai prefetti.
La Sezione ritiene di dover condividere l'orientamento espresso
dall'Amministrazione in ordine alla circostanza che l'espressione secondo la
quale le disposizioni in esame «si applicano a decorrere dalle elezioni
successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» non possa significare che i loro effetti abbiano a prodursi
dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge,
bensì alle specifiche elezioni che concernono gli organismi rappresentativi
considerati dalla norma e, cioè, i consigli circoscrizionali al cui rinnovo si
debba procedere successivamente a tale data.
Secondo tale lettura, che è ad un tempo letterale ma anche sistematica, le
elezioni da prendere in considerazione non sono quelle che comunque
temporalmente si collochino dopo l'entrata in vigore di tale decreto legge,
bensì ed esclusivamente quelle successive a tale data che riguardino appunto la
sostituzione di quegli organismi rappresentativi che, in forza dell'entrata in
vigore delle disposizioni in esame non potranno, per il futuro, essere
rappresentative della popolazione di quel determinato territorio comunale.
Diversamente argomentando si attribuirebbe alla norma in esame una valenza che
la stessa obiettivamente non ha e non potrebbe avere, tenuto conto che è
fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi
rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro
mandato, previsto dalla legge, e quest'ultima non può stabilirne anticipatamente
la cessazione anticipata se non in forma espressa ed al verificarsi di
circostanze preventivamente previste in via generale ed astratta come
suscettibili di condurre alla fine anticipata del mandato conferito dagli
elettori.
Per le suesposte considerazioni al quesito formulato non può che darsi risposta
nel senso indicato dalla stessa Amministrazione e, cioè, che le elezioni
considerate dalla norma sono sì quelle successive all'entrata in vigore del
decreto legge che tale norma prevede (chè, altrimenti, si avrebbe addirittura
la paradossale conseguenza di sciogliere anticipatamente degli organismi
rappresentativi con effetto retroattivo) ma, naturalmente, di quelle specifiche
elezioni che concernono gli specifici consigli circoscrizionali che, in assenza
di detta norma, andrebbero rinnovati.
P.Q.M.
Nei sensi che precedono è il parere della Sezione.
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