SCELTA DELL'INDICAZIONE DEL NOME
LIMITE TERRITORIALE CELEBRAZIONE MATRIMONI NON CATTOLICI
Ministero dell’Interno
Ministero
dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile
Prot. n. 200701708-15100/397 Roma, 14 febbraio 2007
-AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA – Servizio Affari di Prefettura 11100 AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
e, per conoscenza:
-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie – Uff.III ROMA
-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
-AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI SEDE
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE
-ALL’ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
-ALL’ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)
-ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
per gli adempimenti di competenza SEDE
CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 – Scelta
dell’indicazione del nome.
Atteso che continuano a pervenire richieste di chiarimenti in relazione alla
interpretazione del disposto dell’art. 36 del DPR 396/2000 si ritiene opportuno
emettere una circolare esplicativa che consolidi i contenuti della precedente
circolare n. 2 del 26 marzo 2001 ed i vari chiarimenti in più occasioni
pubblicati sul sito web di questa Direzione.
Come è noto la normativa prevede la possibilità, per il cittadino nato prima
della entrata in vigore del decreto sopra menzionato, di effettuare una
dichiarazione all’ufficiale dello stato civile al fine di indicare, con
carattere vincolante, gli elementi del proprio nome da riportare negli estratti
per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e dalla
anagrafe.
Tale dichiarazione può essere motivata o dalla semplice volontà del dichiarante
o dall’uso protratto nel tempo.
Come già indicato nella predetta circolare, in caso di dichiarazione motivata
dalla sola volontà dell’interessato, la facoltà concessa dal DPR non può
comportare l’alterazione dell’ordine dei vari elementi del nome. Di
conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler essere menzionato con il
solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno dei
nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di
elementi onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il
secondo nome ma non il secondo ed il terzo, in quanto altererebbe l’ordine
originario dei vari elementi del nome.
Si ricorda che tale diritto del cittadino non incontra alcun limite. Dunque,
anche nel caso in cui il soggetto interessato fosse stato indicato, per un
lungo periodo di tempo, con uno o l’altro degli elementi del nome, egli avrà
comunque il diritto, garantito dalla norma, di decidere con quale nome deve
essere indicato, con i soli limiti sopra riportati e l’ufficiale dello stato
civile dovrà obbligatoriamente annotare la dichiarazione ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 36.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà
ma dall’uso protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà
anche possibile, a cura del richiedente, variare il numero e/o l’ordine dei
vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome, ovvero, in
caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi in un
ordine diverso da quello originariamente risultante dall’atto di nascita.
Quanto sopra, ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e
comprovato che la “scelta del nome” rappresenti una circostanza ormai
cristallizzata nel tempo. Spetta all’ufficiale dello stato civile vagliare con
attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare
l’uso protratto nel tempo.
Al di fuori delle ipotesi precedenti resta ferma la possibilità di attivare la
procedura di cambio del nome di cui agli artt. 89 e segg. del DPR n.396/2000.
In entrambe le ipotesi sopra menzionate, resta ovviamente esclusa la
possibilità, da parte dell’ufficiale di stato civile, di procedere ex officio,
senza una specifica dichiarazione scritta del richiedente. Si precisa che, nel
caso in cui l’ufficiale di stato civile riscontri d’ufficio (es: verifiche dei
dati identificativi del soggetto) un uso consolidato del nome diverso da quello
risultante dall’atto di nascita, si potrà procedere a contattare l’interessato
al fine di ricevere l’indicazione di cui all’art. 36. Fino a quando una tale
indicazione non sia stata resa, si dovranno tenere fermi i dati come risultanti
dall’atto di nascita.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler richiamare l’attenzione dei Sigg.
Sindaci circa l’esigenza di assicurare la corretta attuazione di quanto ivi
stabilito.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)
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