SCIOGLIMENTO C.C. PER RIDUZIONE DI OLTRE LA METÀ DEI CONSIGLIERI
Riforma del titolo V e cause di imcompatibilità
TAR LOMBARDIA - BRESCIA – Sentenza 16 luglio 2002 n
TAR LOMBARDIA - BRESCIA
– Sentenza 16
luglio 2002 n. 1055 – Pres. Mariuzzo, Est. Farina -
Stombelli ed altri (Avv.ti Onofri, Gariboldi e Soncini) c.
Prefetto di Cremona ed altri (Avv.ra distr. Stato) e Commissario Prefettizio
per il Comune di Vailate (n.c.) – (accoglie).
FATTO
I ricorrenti sono Sindaco
e Consiglieri del Comune di Vailate, eletti a seguito delle consultazioni
elettorali tenutesi il 13 giugno 1999.
Il Comune di Vailate conta
una popolazione di 3925 abitanti, per cui, ai sensi dell’art.27 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267, T.U.EE.LL., rientra nell’ipotesi prevista dalla lettera g)
del primo comma, per cui i componenti del Consiglio comunale sono, oltre al
Sindaco, pari a 16 Consiglieri (16 + 1= 17 componenti).
Le dimensioni del Comune
hanno dato luogo alla presentazione della c.d. "lista ridotta",
prevista dal terzo comma dell’art.71 del T.U., cioè di una lista, cui è
collegato il candidato Sindaco, comprendente un numero di candidati non
inferiore ai tre quarti del numero di consiglieri da eleggere, nonché
dell’ipotesi prevista dal successivo decimo comma, e cioè che tale lista
"ridotta" fosse l’unica lista ammessa e votata.
Le elezioni hanno, quindi,
dato luogo alla proclamazione del Sindaco e dei componenti il Consiglio
comunale di Vailate secondo il sistema individuato dall’art. 71, 3° e 10°
comma, con la costituzione di un Consiglio composto di 13 Consiglieri più il
Sindaco.
Una serie di avvenimenti,
susseguitisi nel tempo, hanno, tuttavia, dato luogo alla progressiva riduzione
dei componenti del Consiglio comunale, in quanto, dapprima un Consigliere in
carica rassegnava le proprie dimissioni, successivamente interveniva il decesso
di altro Consigliere, ed, infine, altri quattro Consiglieri (rappresentanti la
minoranza di opposizione) presentavano a loro volta le dimissioni dalla carica.
Per l’effetto, il
Consiglio comunale risultava ridotto a 7 Consiglieri più il Sindaco, rispetto
agli originari 14 componenti.
Sulla base della
situazione così venutasi a determinare, il Prefetto di Cremona emanava in data
1.11.2001 il decreto prot. n.1736/13.2.A/Gab, con il quale disponeva la
sospensione, ex art. 141 T.U.EE.LL., del Consiglio comunale di Vailate,
nominando il Vice-Prefetto Aggiunto, dott. Giuseppe Montella, Commissario
Prefettizio, conferendogli i relativi poteri.
Avverso il provvedimento
prefettizio di sospensione del Consiglio comunale i ricorrenti proponevano il
primo dei ricorsi indicati in epigrafe, chiedendone, per i motivi ivi esposti,
l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con ordinanza n.1249 del
21.12.2001 il Tribunale accoglieva la richiesta di sospensione del
provvedimento impugnato.
Nelle more interveniva,
tuttavia, il decreto del Presidente della Repubblica del 29.1.2002 di
scioglimento ex art. 141 T.U.EE.LL., con contestuale nomina del Commissario
Prefettizio ed attribuzione allo stesso dei poteri del Sindaco, del Consiglio e
della Giunta.
Avverso tale provvedimento
i ricorrenti presentavano il secondo ricorso indicato in epigrafe, evidenziando
nuovamente le censure già sviluppate in occasione del primo gravame,
chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, sospensione che
veniva accordata dal Tribunale con ordinanza n. 208 del 15 marzo 2002.
I motivi di diritto posti
a fondamento dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti impugnati sono stati
i seguenti:
Violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 37,
71 e 141 del T.U.EE.LL.;
Violazione e falsa
applicazione dei principi costituzionali di autonomia, rappresentanza, democrazia,
sussidiarietà, legalità, proporzionalità (artt.5 e 97 Cost.);
Eccesso di potere per
irragionevolezza, illogicità, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria;
Violazione di legge con
riguardo alla L. n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione;
I ricorrenti contestano la
legittimità dell’interpretazione seguita dall’Amministrazione riguardo alle
disposizioni normative richiamate, interpretazione che avrebbe dato esclusivo
rilievo al numero di componenti astrattamente previsto dalla legge per i Comuni
di dimensioni ridotte, compresi fra i 3.000 ed i 10.000 abitanti, pari a 16
Consiglieri più il Sindaco, al fine di ritenere ridotto l’organo assembleare,
per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio (ipotesi
prevista dalla lettera b, punto 4 del primo comma dell’art. 141 T.U.).
In realtà, ad avviso dei
ricorrenti, tenuto conto della particolare conformazione del Consiglio comunale
di Vailate, regolarmente costituito in composizione ridotta a 13 Consiglieri
più il Sindaco, a seguito della presentazione di una sola lista
"ridotta" ai sensi del combinato disposto del terzo e decimo comma
dell’art.71, la sospensione ed il conseguente scioglimento ex art.141,
avrebbero potuto essere disposti soltanto facendo riferimento all’effettiva
composizione, consentita dalla legge, del Consiglio comunale in carica, e cioè
laddove il numero dei componenti si fosse ridotto, senza possibilità di
surroga, a meno della metà dei tredici Consiglieri eletti più il Sindaco.
Nel caso di specie la
presenza di sette Consiglieri più il Sindaco, superiore al limite fissato dalla
legge secondo l’interpretazione fornita dai ricorrenti, avrebbe impedito il
configurarsi del presupposto per disporre lo scioglimento del Consiglio.
Le Amministrazioni intimate
si sono costituite nei rispettivi giudizi, rilevando l’assoluta legittimità e
conformità al dettato normativo dei provvedimenti impugnati, osservando come
non sussista alcun regime derogatorio a favore dei Comuni di piccole dimensioni
che possa giustificare una interpretazione della norma di cui all’art. 141 del
T.U.EE.LL. in ordine allo scioglimento per impossibilità di surroga.
All’udienza del 31 maggio
2002 entrambi i ricorsi venivano trattenuti in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si dispone
la trattazione congiunta dei ricorsi indicati in epigrafe, trattandosi di cause
fra di loro connesse sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Oggetto dei ricorsi sono,
infatti, i provvedimenti con i quali, rispettivamente il Prefetto della
Provincia di Cremona ed il Presidente della Repubblica, hanno disposto la
sospensione e quindi lo scioglimento del Consiglio comunale di Vailate,
ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 141 T.U.EE.LL.,
primo comma, lettera b, punto 4, facente riferimento all’ipotesi di riduzione
del numero dei Consiglieri, senza possibilità di surroga, alla metà dei
componenti il Consiglio.
Nel caso di specie
l’Amministrazione ha ritenuto che il numero dei componenti si fosse ridotto al
di sotto della soglia indicata dalla norma, in quanto essendo rimasti in
carica, a seguito dei noti avvenimenti, soltanto otto componenti (sette
Consiglieri più il Sindaco), il numero dei Consiglieri si sarebbe ridotto oltre
il limite della metà dei componenti previsto, per i Comuni di piccole
dimensioni, quale è Vailate, dalla lettera g) del secondo comma dell’art. 37
del T.U. (17).
Secondo l’interpretazione
seguita dall’Amministrazione, il termine di riferimento deve essere sempre il
numero di componenti assegnati dalla legge in termini generali con riguardo
alle diverse dimensioni della popolazione residente nell’ambito del Comune:
pertanto, nel caso di Vailate, il termine di riferimento doveva essere, ed è
stato, quello di 17 componenti il Consiglio, di cui 16 Consiglieri più il Sindaco.
La riscontrata riduzione
ad otto componenti, inferiore alla metà del numero di Consiglieri preso come
termine di riferimento, avrebbe dato luogo alla sospensione ed al conseguente
scioglimento del Consiglio comunale.
Come già anticipato nella
sede cautelare, ad avviso del Collegio, l’interpretazione delle norme
richiamate seguita dall’Amministrazione non appare corretta e coerente con lo
spirito delle disposizioni introdotte dal T.U.EE.LL. in materia di composizione
e funzionamento degli organi assembleari degli enti locali e non può, pertanto,
essere condivisa.
Un primo elemento utile
per avallare la diversa interpretazione, così come prospettata dai ricorrenti
in entrambi i gravami proposti, è quello letterale, desumibile sia dall’esame
delle diverse ipotesi contemplate nella norma di cui all’art.141 T.U., sia dal
significato proprio dei termini utilizzato dal legislatore.
Partendo da tale ultimo
profilo è necessario attribuire al termine "componente" il Consiglio
comunale il significato di "soggetto che lo compone", cioè di
soggetto che a tutti gli effetti ne fa parte, esercitando al suo interno le
relative funzioni.
Di conseguenza, i
"componenti il Consiglio comunale" sono i Consiglieri che
effettivamente, a seguito regolare elezione e proclamazione, fanno parte del
Consiglio svolgendo al suo interno la loro attività politico-istituzionale.
Sono, quindi, i
Consiglieri in carica a dover essere considerati, i quali non necessariamente
corrispondono al numero dei Consiglieri astrattamente previsto dalla legge per
ogni singolo Comune in relazione alle dimensioni della popolazione residente,
dato che è la stessa norma a prevedere l’ipotesi di una riduzione dei
Consiglieri in carica, rispetto a quelli previsti, riduzione tollerata, come si
è visto, sino ad un preciso limite numerico, stabilito a garanzia di un
regolare funzionamento dell’organo.
Appare, pertanto,
ragionevole e coerente con un’interpretazione letterale e funzionale della
norma, ritenere che il termine "componenti" utilizzato nella
previsione di cui al punto 4 della lettera b del primo comma dell’art.141, sia
riferito ai Consiglieri in carica e non a quelli astrattamente previsti per il
singolo Comune.
E’, peraltro, di supporto
all’interpretazione prospettata, il confronto con il disposto di cui al
precedente punto 3 della norma richiamata, il quale, contemplando altra ipotesi
di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, ha
esplicitamente fatto riferimento al numero dei "membri assegnati",
avendo cura di precisare come da tale computo andassero esclusi il Sindaco o il
Presidente della Provincia.
Il confronto fra le due
disposizioni induce a concludere che laddove il legislatore ha inteso fare
riferimento al numero dei membri astrattamente assegnati per legge al Comune,
ha puntualmente fatto riferimento al numero del Consiglieri previsti dalla
legge, avendo cura di estromettere da tale computo il Sindaco o il Presidente
della Provincia, i quali normalmente vengono computati nell’ambito dei
componenti il Consiglio, mentre, come avviene nell’ipotesi in esame, il mero
riferimento al numero dei componenti, senza alcuna precisazione, pare logico
debba essere inteso nel senso dei componenti effettivamente in carica.
La tesi interpretativa
così esposta risulta coerente anche con riferimento alla particolare disciplina
introdotta dal T.U. con riguardo alle ipotesi in cui, in ragione delle
particolari dimensioni del Comune, si verifichi l’ipotesi della presentazione
di una lista di dimensioni ridotte rispetto al numero di consiglieri da
eleggere, purché entro il limite minimo dei tre quarti del numero astrattamente
previsto per il singolo Comune.
Nel caso del Comune di
Vailate a detta ipotesi si è aggiunta l’altra possibilità prevista dalla norma
di cui all’art. 71, decimo comma, e cioè l’ammissione della sola lista
"ridotta", nei termini sopra descritti, in modo tale che, rispettate
le condizioni di validità delle operazioni di voto relativamente al numero dei
votanti e dei voti espressi, la sola lista presentata è stata votata dagli
aventi diritto, dando luogo all’elezione di un Consiglio comunale composto da
13 Consiglieri più il Sindaco, per un totale di 14 componenti.
Il sistema individuato dal
legislatore ha, pertanto, dato luogo, non tanto ad un particolare regime
derogatorio rispetto all’ipotesi ordinaria ove sono presenti più liste con un
numero di consiglieri pari al numero previsto dalla legge, quanto ad una
fattispecie normativamente disciplinata, nella quale la composizione del
Consiglio comunale può risultare, sin dal suo insediamento, inferiore al numero
di membri astrattamente previsto per il singolo Comune in ragione delle sue
dimensioni.
Ciò induce a ritenere che
per i Comuni che hanno potuto usufruire legittimamente della possibilità di
elezione di un Consiglio comunale di dimensioni ridotte rispetto a quelle
astrattamente previste in base alla disposizione generale di cui all’art.37 del
T.U., sia logico mantenere tale limite numerico quale limite di riferimento ai
fini del computo dei Consiglieri mancanti ai fini del regolare funzionamento
dell’organo assembleare.
Non pare, infatti,
coerente e logico ammettere, da un lato, che un Comune possa eleggere e
funzionare regolarmente con un Consiglio comunale composto da un numero di
Consiglieri ridotto rispetto alla previsione ordinaria (nel caso di Vailate, un
Consiglio composto dal quattordici Consiglieri, compreso il Sindaco, anziché
diciassette), dall’altro, prendere come riferimento ai fini della sussistenza
delle condizioni per imporre lo scioglimento ai sensi della lettera b, punto 4
dell’art.141, il numero di Consiglieri previsto in termini generali dalla
lettera g) dell’art 37 per i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i
10.000 abitanti.
Coerente appare, invece,
un’applicazione della norma in esame che, facendo riferimento al numero dei
componenti il Consiglio comunale, così come eletto e proclamato ab origine,
imponga la sospensione e lo scioglimento laddove il numero degli st......