SCORPORO DI OPERE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE
GARA CON UN SOLO CONCORRENTE: RIPUBBLICARE IL BANDO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio -sez 3^.- così composto:
Luigi
COSSU -Presidente
Vito
CARELLA -Consigliere
Guido
ROMANO -Consigliere
relatore
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n°
7627/2003 R.G. proposto da MEDIGROUP s.r.l,, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza A.
Mancini n° 4, presso l’avvocato Michele Albanese Ginammi che la rappresenta e difende;
c o n t r o
l’AZIENDA POLICLICO
UMBERTO I°, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Antonio Capparelli e Paola Baglio, con i quali è
elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Policlinico n° 155, presso la sede
dell’Avvocatura Aziendale;
per l’esecuzione
del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n° 15381 del 18 ottobre 2001;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Udito,
alla Camera di Consiglio del 8 ottobre 2003, relatore il Cons. Guido Romano, i
difensori come da apposito verbale;
Ritenuto
e considerato quanto segue:
FATTO
Con
ricorso ex art. 37 della legge n° 1034/1971 e 27, n° 4, del T.U. approvato con
R.D. n° 1054/1924, la ricorrente società ha chiesto l’esecuzione -da parte
dell’intimata- del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo indicato in
epigrafe -reso esecutivo in data 18 marzo 2002, con apposizione di formula in
data 27 aprile 2002- perché non spontaneamente eseguito dalla predetta
intimata, pur dopo decorso l’ulteriore termine di trenta giorni concessi con
apposito atto di diffida, ex art. 90, comma 2, del RD n° 642/1907, notificato
in data 16 maggio 2003.
Si
è costituita in giudizio l’Azienda Policlinico in epigrafe contestando sia
l’improponibilità della domanda per carenza dei presupposti sia il proprio difetto di legittimazione
passiva.
Il
ricorso è stato introitato nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2003.
D I R I T T O
1. La ricorrente società -premesso che
con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Roma n° 15381 del 18
ottobre 2001, non opposto nel termine di legge, veniva ordinato all’Azienda
Policlinico Umberto I° di Roma di corrispondere alla medesima ricorrente la
somma di lire 342.480.000, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda,
nonché le spese di quella procedura, liquidate in lire 250.000 per spese, lire
115.000 per competenze e lire 170.000 per onorari, oltre IVA e CAP- ha
dichiarato che l’Azienda intimata non vi ha dato spontanea esecuzione, pur
avendo notificato per due volte appositi atti di precetto ed essendo risultata
infruttuosa successiva esecuzione presso terzi.
Ha
dichiarato, altresì, di avere notificato in data 15 aprile 2003 un terzo atto
di precetto e successivamente, in data 16 maggio 2003, atto di diffida e messa in mora, ex art. 90, comma 2, del RD n°
642/1907 e che, anche a seguito di tale intimazione, l’Azienda debitrice non ha
adempiuto all’ordine contenuto nel decreto ingiuntivo in questione, neppure nei
30 (trenta) giorni successivi alla notifica di tale intimazione.
2. Tanto premesso, rilevato, alla stregua delle attuali
risultanze di causa, che la pretesa creditoria della ricorrente -come
consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale- non risulta ancora
esser stata soddisfatta, non può il Collegio non dichiarare l’obbligo
dell’intimata Azienda di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine
di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza,
a quanto disposto -nei suoi confronti- dal decreto ingiuntivo in questione.
Infatti,
alcun rilievo, nella presente sede di ottemperanza, possono avere le eccezioni
sollevate dall’Azienda intimata per le seguenti considerazioni.
2.1 La parte resistente sostiene, con una prima argomentazione,
che, essendo presupposto necessario per potersi legittimamente invocare
l’applicazione del rimedio dell’ottemperanza, ex art. 27, n° 4, del RD n°
1054/1924, l’esistenza “…di un giudicato
che abbia conosciuto ed accertata la violazione di un diritto…”, nel caso di specie tale presupposto non
sarebbe sussistente poiché “…la
ricorrente agisce in forza di un decreto ingiuntivo che, per sua natura, è
emesso inaudita altera parte, in un procedimento monitorio, senza la benché
minima istruttoria sul merito…”, e cioè in virtù di un provvedimento
giurisdizionale che non sarebbe qualificabile “giudicato” perché in sede di sua emanazione non sarebbe stato “…valutato con adeguata istruttoria il
merito della causa…”.
Tale
tesi non può essere condivisa.
Costituisce
avviso costante sia della giurisprudenza del Giudice Amministrativo (cfr. tra le più recenti C.d.S., sez. IV^, n°
6843 del 20/12/2000, Sez. V^, n° 897 del del 16/2/2001 e Sez. VI^, n° 2604 del
14/5/2002) sia del Giudice Civile (cfr.
Cass.Civ., sez. 3^, 25/9/2000, n° 12664 e Cass. Civ. sez. 1^, 14 luglio 2000,
n° 9335 ), che il Collegio condivide, che il decreto ingiuntivo non opposto
è provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata
sia sulla regolarità formale del titolo sia sull’esistenza del credito (in particolare, Cass. Civ. n° 11641/1997 e n° 3757/1996 e n° 4547/1987) e tanto in
ordine all’oggetto che ai soggetti, così che la sua efficacia si estende a
tutte le questioni relative (in
particolare, Cass. Civ. n°
11228/1997; n° 6532/1995 e n° 1460/1995).
Consegue
il rigetto dell’esaminata eccezione.
2.2 Ad eguale avviso negativo ritiene il Collegio che possa,
poi, pervenirsi anche con riferimento all’eccezione di difetto di
legittimazione passiva, parimenti sollevata dalla difesa dell’Azienda
Policlinico Umberto I°, in quanto la relativa questione andava proposta in sede
di eventuale opposizione al decreto ingiuntivo, invece non proposta dalla
citata Azienda, pur essendole stato ritualmente notificato detto decreto.
Il
Collegio, invero, non ritiene di poter condividere le tesi sul punto espresse
dalla predetta difesa poiché il giudicato, coprendo, per costante e pacifica
giurisprudenza, il dedotto ed il deducibile, impedisce che possano trovare
ingresso nella presente fase di ottemperanza tutte quelle questioni, sia
pregiudiziali sia di merito, che la parte debitrice, una volta raggiunta,
mediante apposita notificazione, dall’ingiunzione emessa in via di cognizione
sommaria dal Giudice, avrebbe potuto legittimamente proporre nella naturale
sede di cognizione ordinaria del rapporto sottostante e cioè di opposizione al
decreto ingiuntivo.
Infatti,
la giurisprudenza del Giudice Civile (cfr.
Cass. Civ., sez. III^, n° 12664 del 25/9/2000 e sez. I^ n° 9061 del 28/8/1999)
ha ribadito più volte:
-
da un lato, che in sede di opposizione all’esecuzione, la pretesa azionata dal
creditore “…può essere neutralizzata
soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto
sostanziale conseguenti al giudicato, che si siano verificati successivamente
al giudicato medesimo…”, e “…non anche sulla base dei fatti che, in
quanto verificatisi in un periodo precedente avrebbero potuto essere dedotti
nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo…”;
-
dall’altro, che il relativo principio, come è “…assolutamente pacifico in dottrina e giurisprudenza, trova applicazione anche per il decreto
ingiuntivo non opposto, cui pure deve essere attribuita l’efficacia propria del
giudicato…”.
Ciò
perché, il processo esecutivo “…non ha
la funzione di accertare e decidere su una res litigiosa, ma solo di porre in
esecuzione un titolo già costituito…” (cfr.
Cass.Civ. sez. III^, n° 14727 del 21 novembre 2001), per cui non rileva più
la giustezza o meno del “comando”
contenuto nel giudicato, sia esso frutto di apposito processo di cognizione o
derivato dall’omessa proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo, come
nella fattispecie in esame.
Consegue
il rigetto anche della esaminata eccezione.
2.3 Né, infine, nella specie, possono ritenersi ammissibili
tutte le argomentazioni che, muovendo dalle norme del D.L. n° 341/1999,
convertito nella legge n° 453/1999, sono rivolte a contestare pur sempre la
legittimazione passiva dell’Azienda Policlinico Umberto I°, inerendo anch’esse
all’ambito proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cui la
predetta Azienda, che solo oggi si dichiara non debitrice, non ha ritenuto di
accedere, pur avendone la possibilità per esserle stato ritualmente notificato
il decreto ingiuntivo che la qualificava invece debitrice.
3. Per tutte le suesposte considerazioni non può il Collegio
non ribadire l’obbligo dell’intimata Azienda di dare piena ed integrale
esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla
notificazione della presente sentenza, a quanto disposto -nei suoi confronti-
dal decreto ingiuntivo n° 15381 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 18
ottobre 2001, provvedendosi, inoltre, sin d’ora, per evidenti esigenze di
economia processuale, anche alla nomina
del Commissario “ad acta”, che è
individuato nella persona del Funzionario direttivo dell’Assessorato Regionale
competente in materia di Sanità, designato con apposito provvedimento dal
competente Assessore Regionale, il quale è incaricato di sostituirsi, nei
successivi 60 (sessanta) giorni, alla obbligata Azienda Policlinico Umberto I°,
qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto
ulteriore termine di 30 giorni assegnatole.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sez. 3 – accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto,