SCORRETTA ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA E STIPENDIO
AGGIORNATI I MINIMALI INAIL
N
N.1179/2001REL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai
magistrati:
Giancarlo Guasparri Presidente
Angela Silveri Consigliere
relatore
Enrico Torri Referendario
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei sigg.
· R.P., R.M., C.M., R.A., S.L., L.M. e N.P., rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Paolo Emilio Paolini e Marco Manneschi presso lo studio dei quali
in Arezzo, Via Verdi n. 13, hanno eletto domicilio;
· R.G., rappresentato
e difeso dall'Avv.to Marco Manneschi presso il cui studio in Arezzo, Via Verdi
n. 13, ha eletto domicilio;
· V.A. e F.G.,
rappresentati e difesi dall'Avv.to Alberto Rubechi ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Leonardo Lascialfari in Firenze, Via Masaccio n. 17;
· G.C., rappresentata
e difesa dall'Avv.to Giuseppe Morbidelli presso il cui studio in Firenze, Via
A. La Marmora n. 14, ha eletto domicilio;
· B.A., B.M., C.A.,
C.P., F.E., F.M., G.I., G.P., L.F., M.R., P.L., V.V. e V.P.; non costituitisi
in giudizio.
Visto l'atto di citazione iscritto al
n. 50183/REL del registro di segreteria.
Uditi alla pubblica udienza del 6
dicembre 2000 il relatore, Consigliere Angela Silveri, il P.M. in persona del
Vice Procuratore Generale dott. Antonio D'Aversa e gli Avv.ti Marco Manneschi,
Paolo Emilio Paolini, Alberto Caretti (per delega dell'Avv. Morbidelli) e
Alberto Rubechi.
Esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
\E[s \E[201s SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 31
luglio 2000 il Procuratore Regionale ha chiamato in giudizio dinanzi a questa
Sezione giurisdizionale i signori indicati in epigrafe, chiedendone la condanna
al pagamento, in favore dell'erario, della somma di lire 64.468.349, oltre a
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Osserva il P.R. che, con delibera della
Giunta comunale di Arezzo n. 926 del 1988, la dipendente Gabriella B.,
istruttore direttivo amministrativo di 7^ qualifica funzionale, venne
trasferita all'Ufficio Servizi Demografici con funzioni sostitutive del
funzionario responsabile dell'Ufficio e con compiti di organizzazione del
lavoro e dei servizi in collaborazione con i singoli responsabili, fermo
restando il trattamento giuridico-economico di 7^ q.f. Le funzioni, sempre
indicate come temporanee, vennero protratte sino al 19 settembre 1991, quando,
con delibera di Giunta n. 4333, venne prevista una “integrazione dello stipendio pari alla differenza tra lo stipendio
iniziale della 7° q.f. e dell'8° q.f.” in attesa della “soluzione definitiva da perseguire tramite la previsione di un
posto in pianta organica di Funzionario Amministrativo 8° q.f. e conseguente
procedura concorsuale”.
Una serie di delibere di identico
contenuto, ripetutesi con cadenza regolare, hanno perpetuato nel tempo tale
situazione (salvo una interruzione dal 30 giugno al 17 dicembre 1998), senza
che fossero apportate le previste variazioni alla pianta organica.
Solo con la delibera di Giunta n. 2053
del 2 ottobre 1997 è stato istituito il posto di funzionario amm.vo (8^ q.f.)
per l'Ufficio Servizi Demografici, messo a concorso (unitamente ad altri) con
delibera n. 2437 del 16 dicembre 1997. Senonchè, il posto è stato, poi,
indicato come disponibile (insieme ad un posto di funzionario presso i Servizi
Sociali) per la mobilità dei Segretari comunali, ai sensi dell'art. 17, comma
82, della legge n. 127/1997 e perciò stralciato dalla procedura concorsuale, in
quanto al momento non coperto da contratti a termine o da procedure di mobilità
ordinaria.
Quindi, l'incarico di direzione è stato
nuovamente attribuito alla sig.ra B. con delibera n. 1703 del 17 dicembre 1998
fino al 30 giugno 1999.
Sostiene il P.R. che il Comune di
Arezzo ha subito un danno derivante dalla indebita corresponsione alla B. delle
differenze retributive corrisposte dal 19 settembre 1991 al 1° ottobre 1997,
quantificato dallo stesso Comune in lire 45.255.547, non esistendo in organico
- fino a quella data - il posto di 8^ q.f. per l'Ufficio Affari Demografici e
considerato che al funzionario di 7^ q.f. spettano anche funzioni di
coordinamento. A tale cifra si dovrebbe aggiungere il danno maturatosi
successivamente alla delibera istitutiva del posto di funzionario amm.vo, pari
a lire 21.212.802, in quanto a detta posizione la B. non poteva essere preposta
perché priva del titolo di studio necessario per partecipare al concorso.
Ritiene il P.R. che di tale danno
debbono rispondere i Sindaci, gli Assessori, i Sindaci Revisori ed i Segretari
Comunali che, in quel periodo, hanno adottato o non hanno impedito che fossero
adottati gli atti di attribuzione dell'incarico di direzione alla sig.ra B. con
conseguente maggiorazione retributiva e contributiva.
I sigg. R.P., R.M., S.L., C.M.,
R.A., L.M., R.G. e N.P., costituitisi in
giudizio a mezzo degli Avv.ti Paolo Emilio Paolini e Marco Manneschi, hanno
osservato che nel 1990 il Comune di Arezzo scelse di potenziare l'Ufficio
legale al fine di ridurre il ricorso alle consulenze e alle ditte esterne; per
tale ragione all'Avv. R. fu tolta la responsabilità dirigenziale dell'Ufficio
Servizi demografici, affidando l'incarico ad un dipendente con funzioni
direttive che, come gran parte degli altri direttivi, era in possesso del
diploma di scuola media superiore. Il provvedimento trovava, quindi, esplicita
giustificazione nell'esigenza di garantire la regolarità del servizio facendo
conseguire all'ente un notevole risparmio di spesa.
Rilevano,
quindi, che non vi è stato alcun atto illegittimo, in quanto, secondo la più
corretta interpretazione dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
il limite di durata degli incarichi di mansioni superiori non era da ritenere
perentorio. Inoltre, circa la mancanza del titolo di studio, hanno osservato
che la sig.ra B. è rimasta una dipendente di 7^ q.f. e che la mancanza del
titolo di studio non costituisce un impedimento per l'assegnazione di funzioni
superiori. Deducono, inoltre, l'insussistenza del danno ingiusto, in quanto la
nullità del provvedimento di adibizione a mansioni superiori è stata
espressamente introdotta soltanto con il decreto legislativo n. 80 del 1998 e
tenuto conto che si trattava di posto dirigenziale rimasto scoperto per
esigenze di contenimento della spesa; circostanza che evidenzierebbe anche
l'assenza di colpa grave.
Hanno,
infine, eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità per gli atti
antecedenti il quinquennio a partire dalla data di notifica dell'invito a
dedurre (25.2.2000).
I sigg. V.A. e F.G., costituiti a mezzo dell'Avv. Alberto
Rubechi, hanno dedotto in via preliminare: 1) l'inammissibilità dell'azione, in
quanto la P.R. non ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere
le deduzioni difensive svolte dopo la notifica dell'invito a dedurre; 2) la
nullità della citazione, non essendo determinato l'ammontare del danno
richiesto ai convenuti che, tra l'altro, non rivestivano neppure la carica di
Sindaco Revisore del Comune di Arezzo nel periodo cui si riferisce la citazione.
Hanno,
poi, dedotto nel merito: 1) la mancanza dell'elemento soggettivo: al riguardo, evidenziano di essere in carica soltanto
dal mese di gennaio 1997 e rilevano che tra i compiti dei revisori dei conti
non vi quello di verificare la legittimità delle delibere di Giunta, ma quello
di esercitare controlli sulla regolarità contabile e finanziaria, nonché di
esprimere rilievi o proposte volte a migliorare l'efficienza e l'economicità
della gestione; 2) la mancanza dell'elemento oggettivo: sostengono, al riguardo,
che con l'incarico di cui trattasi il Comune ha avuto un notevole risparmio di
spesa, non sostenendo i maggiori oneri che sarebbero derivati dalla assunzione
di un nuovo dipendente; contestano, inoltre, la richiesta di condanna per
l'intero ammontare, evidenziando ancora la genericità e inammissibilità
dell'atto di citazione.
In via
subordinata, hanno eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento alla
proposizione dell'azione giudiziaria, osservando che lo svolgimento delle
mansioni superiori è stato disposto con atti deliberativi aventi rilevanza e
conoscibilità esterna.
La
sig.ra G.C., costituita a mezzo dell'Avv. Giuseppe Morbidelli, ha, in via
preliminare, eccepito l'intervenuta prescrizione, osservando che il fatto da
cui decorre il termine quinquennale è rappresentato dalla delibera di Giunta n.
4333 del 1991; ha richiamato, sul punto, alcuni precedenti giurisprudenziali di
questa Corte. Ha, inoltre, rilevato di essere stata Assessore dal 1990 al 1995
con delega alla Cultura e ai Servizi scolastici; la sua partecipazione sarebbe,
pertanto, assolutamente marginale, mentre la P.R. avrebbe omesso di fornire
qualunque spiegazione sulla misura del danno ad essa imput......