SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI
SMALTIMENTO RIFIUTI: SOLO AFFIDAMENTO CON GARA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazione
Servizio
programmazione assunzioni e reclutamento
Al
Comune di Aquara
Via
Garibaldi, 5
84020
- Aquara (SA)
Parere UPPA n. 06/08
OGGETTO: Assunzione di personale a tempo
indeterminato mediante scorrimento di graduatoria concorsuale.
Si fa riferimento
alla nota n. 5866 del 17 dicembre 2007 con la quale codesta
amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di
procedere allo scorrimento di una graduatoria vigente per assumere a tempo
indeterminato un idoneo, tenuto conto della disponibilità in dotazione organica
del profilo corrispondente a quello previsto nel relativo bando.
Nella richiesta di parere in
oggetto l’amministrazione, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, precisa
che il posto da ricoprire è stato istituito prima che fosse indetto il concorso
e che la procedura selettiva, cui si riferisce la graduatoria, si è conclusa
nell’anno 2007. L’assunzione del vincitore è avvenuta nell’agosto dello stesso
anno.
Al riguardo, in
ordine alla problematica trattata, lo Scrivente è del parere che l’ente possa
procedere allo scorrimento della graduatoria de qua, proprio in quanto
il posto da ricoprire, resosi disponibile in eccesso a quelli messi a concorso,
non risulta di nuova istituzione.
Il divieto di
utilizzare graduatorie concorsuali per la copertura di posti istituiti dopo la
pubblicazione del bando di concorso e l’approvazione della graduatoria
medesima, quale principio consolidato in materia di pubblico impiego, è
richiamato dall’art. 9, comma 4, del T.U.E.L. e, nel caso di specie, confermato
dal bando del concorso che l’amministrazione ha indetto.
Nella fattispecie, lo
si ripete, il posto da ricoprire risultava già presente nella dotazione
organica dell’ente alla data di indizione del concorso, e, pertanto,
l’amministrazione, nel procedere allo scorrimento della graduatoria, agirebbe
nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui
all’art. 97 della Costituzione. E’ evidente come all’attuazione di detti
principi il suddetto divieto risulta preordinato ad evitare che, attraverso
l’individuazione del titolare prima della creazione del posto da ricoprire,
siano istituiti ad personam nuovi posti nella pianta organica
dell’amministrazione. Fatta, dunque, salva la possibilità per il Comune di
procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale vigente, si precisa
che l’assunzione del personale considerato deve avvenire nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, il
richiamato comma 562 prevede che gli enti locali non sottoposti alle regole del
patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale, ivi
compreso quello di cui al comma 558, nel limite delle cessazioni di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno e
purché le spese di personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno
2004.
In ordine alla
disposizione richiamata è opportuno precisare che i presupposti assunzionali
previsti dal legislatore risultano concorrenti e non sono alternativi.
Non si tralascia di
evidenziare che, con l’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il comma 562 è stato integrato con nuove disposizioni.
A seguito
dell’entrata in vigore della nuova legge finanziaria, in particolare, le
amministrazioni interessate possono disporre eventuali deroghe alla disciplina
in esame, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 e nel rispetto delle seguenti condizioni fissate dal legislatore:
a) che il volume
complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al
parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto
medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello
determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
A fronte delle
modifiche apportate, è bene evidenziare che il comma 121 introduce disposizioni
speciali e derogatorie del comma 562, che, in quanto tali, non risultano
suscettibili di interpretazione estensiva.
La deroga consente di
superare tanto il tetto di spesa del personale quanto il vincolo di subordinare
le assunzioni alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia è fondamentale il
richiamo che il legislatore fa all’articolo 19, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
Il rinvio a tale disposizione,
in armonia con la ratio del comma 562, ribadisce l’esigenza di
improntare le scelte di politica del personale e quelle occupazionali, espresse
nei documenti di programmazione triennale dei fabbisogni, ai principi di
riduzione complessiva della spesa per il personale.
Eventuali deroghe ai
principi sopra richiamati, che rappresentano i canoni di riferimento
imprescindibili nella gestione delle risorse, sono ammissibili solo se
analiticamente motivate. A tal proposito rilevano due aspetti certamente
qualificanti: la necessità di una motivazione a supporto della deroga e
l’esigenza che la stessa sia espressa analiticamente per dare contezza
all’esterno delle motivazioni sottese e consentire così ai competenti organi di
controllo di esprimere le loro valutazioni al riguardo.
E’ il caso di
aggiungere che non può costituire motivazione a supporto della deroga il fatto
stesso di non aver avuto cessazioni utili al fine di procedere a nuove
assunzioni, in quanto se così fosse si vanificherebbe l’elemento teleologico
della disposizione di cui al richiamato comma 562 che è quello di fondare le
politiche occupazionali a principi di razionalizzazione e riduzione della
spesa.
Si ritiene che le
motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con
interventi di potenziamento di servizi all’utenza anch’essi opportunamente
rappresentati.
Si evince, da quanto
sopra esposto, che il rinvio all’art. 19 comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 induce a ritenere che il rispetto delle condizioni previste dalle
lettere a) e b) del comma 562 modificato non implica tout court la
possibilità di ricorrere alla deroga dei presupposti assunzionali fissati dal
legislatore per gli enti non sottoposti al patto.
Se così fosse,
infatti, avremmo una nuova disciplina ordinaria, modificativa e sostitutiva
rispetto a quella del comma 562 o semmai a questa alternativa. La volontà del
legislatore invece è soltanto di introdurre possibili deroghe alla normativa
ordinaria, che continua a rimanere quella prevista dal comma 562, soltanto in
caso di situazioni di eccezionalità. Per assicurare il rispetto degli equilibri
finanziari, nonché una gestione comunque avveduta e prudente da parte degli
enti, sono stati fissati ulteriori confini alle possibilità di deroga che sono
quelli scaturenti dal rispetto delle condizioni evidenziate nelle richiamate
lettere a) e b) che fissano parametri riconducibili rispettivamente alle
dinamiche generali della spesa del personale ed a quelle di razionale
dimensionamento degli organici rapportato al personale in servizio.
Ciò posto, alla luce
delle osservazioni formulate, l’amministrazione può procedere allo scorrimento
della graduatoria precedentemente approvata ai fini dell’assunzione del
personale considerato, nel rispetto delle condizione e della normativa
richiamata.
Il
Direttore dell’Ufficio