SEDE INAIL COMPETENTE A TRATTARE LE DENUNCE
INPDAP: COMPILAZIONE MOD. 770/04
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Organo:
INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 54 del 24 agosto 2004.
Oggetto: Denuncia di infortunio e di malattia professionale. Modifica dei
criteri di individuazione della Sede competente.
Quadro normativo
· D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali". Artt. 13 e 53 , commi 1 e 5, e 54, comma 2.
· Decreto Ministeriale 26 gennaio 1988: "Approvazione di delibere
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro".
· Circolare INAIL n. 51 del 3 ottobre 1988: "Regolamentazione in materia
di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi
dell'articolo 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48".
· Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 446 del 17 giugno 2004:
"Modifica dei criteri per l'individuazione della sede competente a
trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
Articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni.
· R.D. n. 262 del 16 marzo 1942: "Approvazione del testo del Codice
civile", art. 43, comma 1: "Domicilio e residenza".
· Lettera della Direzione Centrale Prestazioni n. 3754/bis del 1° luglio 2004:
"Modifica dei criteri per l'individuazione della Sede competente a
trattare le denunce di infortunio sul lavoro o di malattia professionale".
Premessa
Nell'ottica della presa in carico e della continuità della tutela del
lavoratore, e più specificatamente con riferimento alla necessità di migliorare
costantemente il servizio offerto dall'Istituto, è stata attentamente valutata
l'opportunità di modificare i criteri di individuazione delle Sedi competenti a
trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale.
Tenuto conto dell'impegno, anche organizzativo, assunto dall'Istituto in questa
direzione nonché sulla base della positiva esperienza maturata nell'ambito
delle aree metropolitane, la competenza a trattare le denunce di infortuni e di
malattie professionali è stata attribuita1 alla Sede nel cui ambito
territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè "la
sede principale dei suoi affari e interessi"2.
L'adozione del nuovo criterio non inciderà in alcun modo sui rapporti tra
l'Istituto e i datori di lavoro.
Istruzioni operative
Di seguito sono indicate le varie modalità tra cui i datori di lavoro potranno
scegliere per effettuare le denunce di infortuni e di malattie professionali,
unitamente ai conseguenti adempimenti delle Sedi territoriali dell'Inail.
Dal momento che l'attuale sistema informatico consente la visualizzazione in
tempo reale di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso la quale
vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di fornire informazioni sullo stato
di ogni pratica a tutti i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.
Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici e l'incidenza sui carichi di
lavoro, le elaborazioni e le analisi effettuate hanno evidenziato che le nuove
modalità di attribuzione della competenza territoriale non avranno
significative conseguenze a livello operativo.
Non si verificheranno, inoltre, variazioni rispetto alle regole di carattere
generale valide per l'espletamento delle attività collegate all'iter di
istruttoria della pratica (es.: individuazione della Sede competente a disporre
gli incarichi ispettivi ovvero ad esercitare le azioni di rivalsa o ad irrogare
le sanzioni amministrative in caso di omessa o ritardata denuncia ecc.) atteso
che tali attività sono a carico della Sede competente per il territorio di
domicilio dell'assicurato. Tale Sede si avvarrà, ove necessario, della
collaborazione della Sede nel cui territorio è avvenuto l'infortunio,
utilizzando la procedura "trattazione per conto di altra Sede".
Per i datori di lavoro resta fermo l'obbligo di inviare la denuncia all'autorità
di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio3.
Per quanto riguarda infine gli infortuni occorsi o le malattie professionali
contratte dai lavoratori frontalieri, la competenza a trattare le relative
denunce rimane della Sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.
Decorrenza
Tenuto conto, fra l’altro, dell’adeguamento della procedura informatica
concernente l’indirizzamento automatico delle denunce di infortunio acquisite
per via telematica, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a
trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali in base al
“domicilio dell’assicurato” dovrà essere applicato a tutti gli infortuni
occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio
2004.
_______________________________
1. Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 446 del 17 giugno 2004.
2. Codice civile, art. 43, comma 1.
3. D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, art. 54, comma 2.
4. Cfr. Lettera della Direzione Centrale Prestazioni n. 3754/bis del 1° luglio
2004.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
DENUNCE
DATORI DI LAVORO
INAIL
Infortunio
Invio
via Internet
Invio
automatico, per via informatica alla Sede competente per il territorio nel
quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, la quale gestirà la
pratica.
Infortunio
M. P.
Trasmissione
per le vie ordinarie alla Sede competente per il territorio nel quale
l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio
La Sede
competente tratterà la pratica seguendo l'ordinario flusso istruttorio
Infortunio
M. P.
Trasmissione
per le vie ordinarie alla Sede che gestisce il rapporto assicurativo
La
Sede che ha ricevuto la denuncia protocolla il caso "per conto"
della Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito
il proprio domicilio.<br>
Trasferimento
alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il
proprio domicilio, della "pratica informatizzata, compresa l'immagine
documentale della denuncia
......