SEGRETARI: PIENAMENTE PENSIONABILE L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
IL CONCESSIONARIO E' AGENTE CONTABILE
Sent
Sent. 642/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario Dott. Francesco
Lombardo
in esito all’udienza del 23 settembre
2008 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in riassunzione depositato
in data 22.10.2007 ed iscritto al n.21862 del registro di segreteria, proposto
dai signori P. P., residente a …omissis...; V. B., residente a …omissis….; G.
P. M., residente a …omissis….; D. R. F., residente a …omissis…, elettivamente
domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Carmine ed Antonio Pascucci, che li
rappresentano e difendono, ai fini del presente giudizio instaurato
contro
l’INPDAP di Bergamo e di Como, per
vedersi riconosciuto il diritto ad avere inclusi nella quota A della base
retributiva pensionabile la “indennità per l’incarico di Direttore Generale”.
Vista l’ordinanza n.35/05/C emessa al
termine della precedente udienza del 14.12.2004;
Vista la successiva ordinanza n.55/08/C
emessa al termine della precedente udienza del 7 marzo 2008;
Vista la memoria integrativa depositata
in ultimo da parte ricorrente in data 25 luglio 2008;
Vista la memoria difensiva depositata
in ultimo dall’INPDAP in data 3 settembre 2008;
Visti gli atti e i documenti tutti di
causa;
Uditi il dott. Iadarola per l’Inpdap e
l’Avv. Pascucci per il ricorrente;
Al termine dell’udienza, nel corso
della quale le parti hanno compiutamente svolto le opposte argomentazioni a
sostegno delle rispettive posizioni, la causa è stata trattenuta per la
decisione resa, dopo averne dato in aula pubblica contezza, sulla base delle
seguenti considerazioni in
FATTO e DIRITTO
Sulla questione all’esame, concernente
la pretesa inclusione in quota A di pensione dell’indennità per l’incarico di
Direttore Generale –attribuito, ai sensi dell’art.51/bis della legge n.142/1990
(attuale art.108 del T.U. n.267/2000), ai Segretari Generali – ha avuto modo di
pronunciarsi favorevolmente alla tesi di parte attrice questo Giudice, con la
sentenza n.116 del 20.2.2007, che richiama la pronuncia della Sezione
Giurisdizionale d’Appello Sicilia, 9 dicembre 2004, n.224/A, secondo cui
l’indennità in argomento, condividendo natura e funzione dell’indennità di
posizione e costituendo emolumento fisso sia nell’an che nel quantum,
rientrerebbe a pieno titolo nella quota A di pensione (cfr. in senso conforme
la sentenza ivi pure citata n.309/2006 della Sezione Giurisdizionale della
Toscana).
Invero, la quota A è costituita dagli
emolumenti contemplati dall'art. 15, L. 5 dicembre 1959, n. 1077 (emolumenti
fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte
fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di
lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il
posto ricoperto).
A conforme avviso perveniva in quella
vicenda questo Giudice, proprio sulla base delle suddette disposizioni recate
dagli art. 15 e 16 l. 5 dicembre 1959 n. 1077, in quanto ravvisava la
ricorrenza – per detto titolo – anche dell'ulteriore condizione, e cioè che
l'emolumento venga corrisposto quale remunerazione per la "normale"
attività lavorativa
richiesta per il posto ricoperto (cfr. C.Conti
reg. Lombardia, sez. giurisd., 25 giugno 2003, n. 814). Si riporta, di
seguito, il nucleo della motivazione della citata sentenza n.116/2007: “In
vero, per quanto ne occupa, la quota A è costituita dagli emolumenti
contemplati dall'art. 15, L. 5 dicembre 1959, n. 1077 (emolumenti fissi e
continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale
della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione
per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto). Né
vale addurre, in senso contrario alla pretesa del ricorrente a detto specifico
titolo, la previsione dell’art.44 del C.C.N.L., in quanto il fondamento sinallagmatico
(rectius:la natura fondamentale) della prestazione retributiva di che
trattasi (si tratta, invero, della retribuzione per lo svolgimento
dell’incarico di Direttore Generale) è acclarato dal fatto che essa si
aggiunge, come tale, alla retribuzione di posizione corrisposta per la
normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto. E’, pertanto,
del tutto inconferente, da questo punto di vista, tanto la durata del rapporto,
che le revocabilità dell’incarico suddetto, che risultano ormai essere tratti
comuni dei normali incarichi dirigenziali, dopo la privatizzazione del pubblico
impiego”.
Senonchè, con la prefata ordinanza
n.35/05/C, emessa al termine dell’udienza del 14.12.2004, veniva disposta la
sospensione dell’odierno giudizio, in attesa della pronuncia sull’argomento
della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello di questa Corte.
Intervenuta, quindi, la pronuncia
attesa, di cui alla sentenza n.673 del 9.11.2005, questo Giudice ritiene, non
di meno, la stessa non conferente alla stregua degli ulteriori approfondimenti
che emergono dalla memoria in ultimo depositata da parte ricorrente in data 25
luglio 2008, in specifica ottemperamza all’ordinanza di questo Giudice
n.55/08/C, emessa al termine della precedente udienza del 7 marzo 2008. In
detta decisione si trova, infatti, tralaticiamente affermato che “pur potendosi
convenire nell’assunto che l’indennità
in questione quale naturale
accrescimento della retribuzione di posizione sia entrata a far parte della
retribuzione, non si può disconoscere che si tratta di una voce che non ha le
caratteristiche volute dall’art.15 della legge n.177 del 1976 come, del resto,
denota il fatto che l’importo dell’indennità, la sua continuità e, addirittura,
la sua stessa istituzione, sono condizionati dalla capacità di spesa degli Enti
territoriali”.
Per contro, la difesa di parte
ricorrente evidenzia – anche alla luce del comma 2.1. dell’art.30 del D.L. 28
febbraio 1983, n.55, introdotto in sede di conversione ad opera della legge
n.131 del 26 aprile 1983, recante provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale – il carattere propriamente remunerativo del compenso
contrattuale previsto per lo svolgimento dello specifico incarico di Direttore
Generale, che implica attività lavorativa di direzione, programmazione,
gestione e controllo di tutto l’apparato amministrativo dell’Ente. A questo
preciso riguardo, parte ricorrente cita la sentenza n.239 del 12.5.2007 di
questa Sezione Giurisdizionale che, in tema di responsabilità, ha ben evidenziato
come “i compiti macrogestionali (soprattutto la presentazione del piano
esecutivo di gestione) esulino dalle mansioni legislative (TU enti locali) e
contrattuali del Segretario Comunale e, come tali, vadano retribuite, quali
mansioni dirigenziali generali, non solo in base alle basilari norme (in
quella sede divisate nell’art.58 Statuto provinciale e art.16-17 del
Regolamento dei Servizi della Provincia, art.44 CCNL 1998-2001) sulla
indennità spettante al Segretario Provinciale cui siano conferite funzioni di
Direttore Generale dell'Ente, ma anche ai sensi del generale principio
costituzionale di “giusta ed adeguata retribuzione” ex art.36 cost., confermato
dall'art.52, d.lgs.n.165 del 20......