SEGRETARIO/DIRETTORE NEI PICCOLI ENTI
FIRMATO L'ACCORDO PER IL CONTRATTO DEI DIRIGENTI
Sentenza n
Sentenza n. 594
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Dott.
Antonio ETRO Presidente
Dott. ssa Luisa MOTOLESE
Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA
VENTURA
Consigliere
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità
iscritto al n. 25557 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore
regionale avverso :
Guido Dell’Era, nato a Gravedona
(Co) il 10.06.1972, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Guerra ed
elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Emilia n. 1, presso lo studio
dell’avvocato Pietro David Nucera.
Lucia Franco, nata a Roma il
23.04.1952, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Brambilla presso cui è
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Bertarelli n.1.
Visti gli atti e documenti di
causa.
Visto il decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza di trattazione della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del
7 luglio 2009, il consigliere relatore dr.ssa Luisa Motolese, il
sostituto procuratore generale dr. Gaetano Berretta, gli avv.ti
Mauro Guerra e Paola Brambilla per i convenuti Dell’Era e Franco;
Svolgimento del processo
L’odierna vicenda giudiziaria trae
origine da articoli di stampa, da cui la Procura presso questa Sezione
giurisdizionale ha appreso che una serie di Comuni di piccola ovvero
piccolissima dimensione, quale tra gli altri quello di Cremia (abitanti
761), aveva attribuito al segretario comunale la funzione di direttore generale
corrispondendogli, in aggiunta alle competenze stipendiali previste dal
contratto di categoria, una ulteriore indennità aggiuntiva.
La Procura regionale ha esperito
la relativa istruttoria, in relazione a possibili danni erariali connessi con
tali vicende.
E’ emerso in tal modo che dopo la
stipula da parte del Comune di Cremia (Co) con i Comuni di Musso (Co) e S. Siro
(Co) della convenzione (approvata con delibera consiliare n. 16 del 30/06/03) per
la gestione in forma associata del servizio di segreteria, ai sensi dell’art 98
del TUEL n. 267/2000, venne stabilito, alla stregua della convenzione suddetta,
che l’impegno lavorativo del segretario comunale presso il Comune di
Cremia sarebbe stato di due giorni, di due giorni presso il Comune di S.
Siro (Mi) e di un giorno presso il Comune di Musso (Co), con una ripartizione
degli oneri patrimoniali pari al 20% per il Comune di Musso (Co) ed al 40% per
gli altri due Comuni.
Con ulteriore atto consiliare n.
35 del 7.10.05 il Comune di Cremia ha approvato una nuova convenzione,
tuttora operante, con i Comuni di Musso, Pianello del Lario e Trezzone, ove
l’orario di servizio del segretario presso i singoli Comuni non veniva
concretamente predeterminato in quanto improntato alla massima flessibilità,
mentre i relativi oneri patrimoniali venivano assunti nella misura del 10% dal
Comune di Trezzone e nella misura del 30% dagli altri tre enti.
Ai sensi della prima convenzione
citata (Cremia-S.Siro-Musso) è stata nominata, quale segretario comunale, la
d.ssa Lucia Franco, che ha prestato servizio presso il Comune di Cremia con
decorrenza 15.09.03 per due giorni alla settimana sino al 5.10.04, data nella
quale subentrò quale segretario il dr. Ernesto Amato d’Andrea.
Dopo la stipula della convenzione
con i Comuni di Musso, Pianello del Lario e Trezzone, è stata nominata
nuovamente titolare della segreteria convenzionata la d.ssa Franco, alla quale
il sindaco Guido Dell’Era, con decreto n. 6 del 19.10.2005, “ha conferito le
funzioni di direttore generale”, con la previsione di una indennità annua
lorda di € 7.740,00 più gli oneri riflessi.
L’indennità in questione è stata
corrisposta alla Franco nell’anno 2005 per un importo pari ad € 1.706,68,
nell’anno 2006 per un importo pari ad € 10.240,02, nell’anno 2007 per un
importo pari ad € 10.240,02 e nell’anno 2008, sino al mese di giugno, per un
importo pari ad € 5.120,01.
Complessivamente, l’indennità di
direzione è stata corrisposta per un totale di € 27.306,73 comprensivo degli
oneri accessori.
Al termine dell’istruttoria
esperita, la Procura contabile, in data 10 luglio 2008, ha emesso l’invito a
fornire deduzioni ex art. 5 legge n. 19/1994, nei confronti del sindaco del
Comune di Cremia Guido Dell’Era e nei confronti del direttore generale Lucia
Franco ai quali è stata contestata l’illiceità dell’operazione compiuta ed il
conseguente danno erariale subito dall’Amministrazione comunale.
Le deduzioni difensive prodotte
non sono apparse, al Requirente, idonee a superare i motivi dell’addebito.
Ha fatto quindi seguito la
citazione in giudizio nei confronti dei due soggetti precedentemente
destinatari dell’invito ex art. 5 legge n. 19/1994.
Ritiene la Procura attrice con
l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio che il menzionato
importo di € 27.306,73 abbia costituito danno arrecato al Comune di Cremia, del
quale debbono rispondere coloro che con il loro comportamento hanno concorso a
determinarlo.
Ricorda in proposito il P.M. che,
ai sensi dell’art. 108, co. 4 del t.u. n. 267/2000, “… quando non risultino
stipulate le convenzioni previste dal III co. e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
attribuite dal sindaco al segretario”.
Nella specie, ricorda il
procuratore che il sindaco Dell’Era, con proprio decreto n. 6 del 19.10.05, ha
attribuito alla d.ssa Lucia Franco le funzioni di direttore generale, ai sensi
dell’art. 108 del T.U.E.L. 267/00, “… rilevato che il direttore generale in
conformità al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è organo
di vertice della struttura amministrativa che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi programmatici del Comune, secondo le direttive impartite dal
sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza dell’azione
amministrativa”.
L’atto, fa notare il procuratore
contabile, ripete pedissequamente quella parte del primo comma dell’art. 108
del T.U.E.L., nella quale l’articolo indica come e con quali modalità il direttore
generale deve perseguire i compiti che il sindaco o il presidente della
Provincia vorranno affidargli.
Questa è nella sostanza -
ribadisce la Procura contabile - la motivazione con la quale il decreto
sindacale ha giustificato l’attribuzione delle funzioni di direttore generale e
della conseguente indennità aggiuntiva al segretario comunale.
A fronte di tale provvedimento,
ricorda la citazione che il 1° comma dell’art. 108 prevede che nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti il sindaco (o il presidente della
Provincia) possano nominare, previa deliberazione della Giunta, un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo indeterminato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sugli uffici e
sui servizi; detta figura dovrà provvedere ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia e di efficienza. Precisa, da ultimo, il comma all’esame
come al direttore generale competa, in particolare, la predisposizione del
piano dettagliato degli obiettivi, ex art. 197, co. 2, lettera A) del T.U.E.L.,
nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, ex art. 169 del T.U.E.L.
E’ di tutta evidenza, sempre ad
avviso del P.M. procedente, come per il raggiungimento degli obiettivi e per il
perseguimento degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, la nomina del
direttore generale non sia condizione necessaria, ma soltanto eventuale, in
quanto correlata alla sussistenza di specifiche e peculiari circostanze ed
esigenze di carattere locale: il raggiungimento degli obiettivi ed il realizzo
degli indirizzi stabiliti è fisiologicamente perseguito, da ogni Comune
(compresi quelli che non hanno il direttore generale), non essendo pensabile che
tutti quei Comuni che non hanno attribuito le funzioni dirigenziali al
segretario comunale non raggiungano gli obiettivi e non realizzino gli
indirizzi programmatici.
Sotto altro profilo, precisa poi
la citazione che, mentre la nomina del direttore generale avviene secondo le
regole del pubblico impiego contrattualizzato (quindi con la prodromica
delibera di Giunta e con un contratto stipulato secondo le regole del diritto
privato), il conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario
comunale, ai sensi del 4° comma dell’articolo menzionato, si perfeziona con la
semplice emanazione di un decreto da parte del sindaco, che ha natura
provvedimentale e deve, quindi, come ogni provvedimento amministrativo
discrezionale, essere motivato, ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Nella specie - sempre secondo
parte attrice - le generiche affermazioni contenute nel decreto sindacale n.
6/05 (il quale conterrebbe, nella sostanza e nella forma, mere petizioni di
principio), non assolverebbero all’obbligo di m......