SELEZIONI PER PROGRESSIONI VERTICALI: LIMITI
Adeguamento della patente di servizio
N
N. 00689/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione
staccata di Latina (Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 625 del 2010, proposto da:
Federica Raponi, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Raponi ed Emiliano
Santaroni, con domicilio eletto presso il primo in Latina, corso G. Matteotti
n.208;
contro
Comune di
Monte San Giovanni Campano, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e
difeso dall'avv. Loreto Gentile, con domicilio eletto presso la Segreteria del
Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
per
l'annullamento, previa sospensiva,
della
determina del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Monte San
Giovanni Campano n. 207 del 18.5.2010, recante indizione della procedura
selettiva interna, per titoli, prova di praticità e colloquio, per la copertura
di n. 1 posto di “Comandante” (Categoria D, posizione giuridica D3)” e
approvazione del relativo bando;
del bando
della relativa procedura;
di ogni
altro atto presupposto, connesso o conseguente;
con espressa
riserva di motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza materiale;
in parte
qua, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Monte San Giovanni Campano comprensivo anche della nuova dotazione
organica dell’ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 9.4.2002;
in parte
qua, della deliberazione di giunta comunale n. 118 del 15.9.2009, recante
“Rideterminazione della dotazione organica e approvazione della programmazione
triennale (2009/2011) del fabbisogno di personale”, comprendente, tra l’altro,
la copertura di n. 1 posto di “Comandante mediante procedura selettiva interna”.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Comune di Monte San Giovanni Campano;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1) Con
ricorso notificato a mezzo servizio postale il 10 luglio 2010 e depositato il
successivo giorno 12, la dott.ssa Federica Raponi, premesso di essere laureata
in giurisprudenza e interessata a partecipare a concorsi per l’accesso a
impieghi a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, ha impugnato
gli atti in epigrafe specificati, relativi alla procedura selettiva interna
indetta dal Comune di Monte San Giovanni Campano per la copertura di n. 1 posto
di Comandante (Cat. D posizione giuridica D3).
2) Spiega di
avere interesse all’annullamento dell’intera procedura interna e alla conseguente
futura indizione di un concorso pubblico al quale potere partecipare, posto che
possiede i requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Monte San Giovanni
Campano Allegato C.
3) A sostegno
del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:
I)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 2, lett. f) della legge
delega n. 15 del 4.3.2009; degli artt. 24, 31 e 62 del D.L.vo n. 150/2009;
degli artt. 2 e 52 del D.L.vo n. 165/2001; dell’art. 88 del D.L.vo 267/2000.
Eccesso di potere per presupposto erroneo e per sviamento. Violazione dell’art.
3 L. 241/90 per carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei
principi costituzionali racchiusi negli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Gli atti
impugnati violano il D.L.vo n. 150 del 27.10.2009 i cui artt. 24 e 62
stabiliscono che i posti disponibili nella dotazione organica devono essere
coperti con concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento
a favore del personale interno.
Tale
previsione, secondo anche l’interpretazione della Corte dei Conti con la
deliberazione 29.4.2010 n. 10, deve ritenersi operativa dal 1° gennaio 2010.
II)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma 3 del D.L.vo n. 267/2000.
Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili.
Nella
fattispecie, non è neanche applicabile l’art. 91 comma 3 del TUEL (che prevede
la possibilità di concorsi riservati esclusivamente agli interni quando
trattasi di posto per i quali occorre una professionalità maturata solo
all’interno dell’Ente), in quanto manca la deliberazione motivata (prevista
dall’art. 141 comma 5 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi) che individui la “particolare figura professionale prevista nella
dotazione organica del Comune, caratterizzata da professionalità visibile
esclusivamente all’interno dell’Ente”.
Né,
comunque, il posto di Comandante della Polizia Municipale richiede una
professionalità maturata solo all’interno dell’Ente.
III)
Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali racchiusi negli
artt. 3, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per presupposto erroneo e per
sviamento. Violazione dell’art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione.
Nella
determinazione impugnata n. 207/10 si assume rispettata la riserva del 50% dei
posti disponibili per l’accesso dall’esterno, con il richiamo alla
deliberazione di G.C. n. 118/2009 (recante approvazione del programma triennale
del fabbisogno di personale 2009/2011) che, però, prevede per l’altra
assunzione nella categoria giuridica D3 un posto part time (24 ore) non
equivalente a quello messo a concorso (che è a tempo pieno).
Inoltre, la
possibilità di attuare la riserva di posti non può trovare spazio nell’ipotesi
di concorso per un solo posto in quanto il numero dei posti riservati dovrebbe
essere uguale a quelli non riservati.
IV)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D.L.vo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 62 del D.L.vo n. 150/2009. Eccesso di potere sotto diversi
profili.