SEMAFORI: NO A LUCE VERDE LAMPEGGIANTE
Piccoli Enti: responsabili senza laurea?
ATTO CAMERA
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07047
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura:
16
Seduta di annuncio: 316 del 04/05/2010
Firmatari
Primo
firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2010
Destinatari
Ministero destinatario:
·
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale
delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato
in data 04/05/2010
Stato iter:
CONCLUSO il
16/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
16/09/2010
MATTEOLI
ALTERO
MINISTRO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Fasi iter:
RISPOSTA
PUBBLICATA IL 16/09/2010
CONCLUSO IL 16/09/2010
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-07047
presentata
da
ETTORE
ROSATO
martedì 4 maggio 2010, seduta n.316
ROSATO. -
Al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere
- premesso che:
esiste la possibilità di installare, presso gli impianti semaforici posti a
regolare le intersezioni stradali maggiormente frequentate, l'intermittenza del
segnale verde e/o di contasecondi che preannuncino l'accensione della lanterna
rossa;
l'introduzione di tali sistemi in altri Paesi europei ha ridotto
significativamente il numero di incidenti, ed è generalmente apprezzata da
parte della cittadinanza, specie dai pedoni e dai conducenti di autobus, che
vedono notevolmente agevolato lo svolgimento delle loro mansioni, diminuendo le
possibilità di infrangere gli articoli 41 e 146 del codice della strada;
la possibilità di introdurre l'intermittenza del verde e i contasecondi è stata
fatta presente alle autorità (prefettura, provincia e comune) di Trieste da
parte delle rappresentanze sindacali degli autoferrotranvieri, i quali
denunciano, illustrando nel dettaglio come e perché, che spesso molti di loro
siano quasi costretti ad impegnare gli incroci col semaforo già rosso, a causa
della lunghezza dei mezzi (fino a 18 metri) e perché il trasporto di persone
sconsiglia il ricorso a frenate troppo brusche;
a seguito di tali infrazioni infatti alcuni conducenti si sono visti
sanzionare, oltre che economicamente, anche con la decurtazione di sei
punti-patente, compromettendo la possibilità di continuare a svolgere le
proprie mansioni lavorative;
per l'introduzione delle succitate modifiche tecniche agli impianti semaforici
è necessaria l'omologazione da parte del Ministero -:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno assumere iniziative volte a
modificare la normativa vigente al fine di introdurre in via sperimentale degli
impianti semaforici più sicuri e quindi più funzionali alle esigenze di
conducenti e pedoni. (4-07047)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata giovedì 16 settembre 2010
nell'allegato B della seduta n. 369
All'Interrogazione 4-07047 presentata da
ETTORE ROSATO
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i
seguenti elementi di risposta.
Le norme relative al funzionamento delle lanterne semaforiche non possono
essere modificate unilateralmente, in quanto esse sono fissate dagli articoli
23 e 24 della convenzione di Vienna e successivi emendamenti.
Ciò premesso, si ricorda che le norme internazionali sottoscritte dall'Italia,
e trasposte nell'articolo 41 del nuovo codice della strada (decreto legislativo
n. 285 del 1992) nonché negli articoli dal 158 a 169 del connesso regolamento
di esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992), non consentono il lampeggio della luce verde né prevedono l'impiego
di contasecondi che preannuncino l'accensione della luce rossa.
Al riguardo si osserva che l'adozione di tale ultimo dispositivo, per il
traffico veicolare, potrebbe indurre i conducenti a forzare l'andatura,
sortendo dunque un effetto deleterio sulla sicurezza della circolazione, senza
alcun apprezzabile miglioramento rispetto a quanto oggi avviene durante
l'accensione della luce gialla.
Per quanto concerne le osservazioni delle rappresentanze degli
autoferrotranvieri, si osserva che, a norma dell'articolo 41, comma 10, del
codice, non è sanzionabile l'attraversamento della intersezione intrapreso
nella impossibilità di arrestarsi in condizioni di sicurezza all'accensione
della luce gialla.
Lo sgombero della intersezione, da parte di veicoli di considerevole lunghezza,
potrebbe peraltro essere agevolato procedendo ad una opportuna revisione del
ciclo semaforico, calibrando al meglio il tempo di accensione della luce gialla
e il tempo di «tutto rosso» previsto dalle norme della buona tecnica al fine di
vietare contemporaneamente, a tutte le correnti di traffico, l'impegno della
intersezione stessa.
Per quanto riguarda l'impiego dei dispositivi in parola per gli attraversamenti
pedonali, l'attuale situazione normativa è la seguente: l'articolo 41, comma 5,
lettera b) del codice consente durante l'accensione del giallo lo sgombero
dell'attraversamento a coloro che lo hanno impegnato durante il verde,
vietandone l'impegno a coloro che si trovano sul marciapiede; l'articolo 162,
comma 4 del regolamento impone che il tempo di giallo abbia durata sufficiente
a consentire ai pedoni lo sgombero dell'attraversamento prima dell'accensione
del verde per i veicoli.
Solo in tale connessione è ipotizzabile un impiego dei dispositivi
contasecondi, allo scopo di evidenziare il tempo di sgombero, fermo restando
però il divieto di impegnare l'attraversamento dopo l'accensione del giallo
pedonale.
Da ultimo si informa che l'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.
120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, prevede che con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della citata legge, sono definite le caratteristiche per
l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare
il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di
impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal
rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.
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