SEQUESTRO PREVENTIVO DI IMMOBILI PER RISCHIO FRANA
ESCLUSA L'IMPRESA CHE AGGIRA I CRITERI DEL L'APPALTO CONCORSO
Corte di Cassazione - Sezione I penale - Sentenza 30 settembre-14
ottobre 2009 n
Corte di Cassazione - Sezione I penale - Sentenza 30 settembre-14
ottobre 2009 n. 40034 Presidente Chieffi - Relatore Piraccini
Fatto e diritto
Il Tribunale del riesame di Isernia rigettava l'istanza di riesame proposta da
El.Po., Gi.On., Pi.Te. e Lu.Fr. verso il decreto di sequestro preventivo emesso
dal GIP della stessa città, avente ad oggetto un campo da calcetto e vari
fabbricati in relazione al reato di cui all'art. 677, 3 comma, c.p.
Il sequestro era stato disposto in quanto era in atto un evento franoso a valle
degli edifici, dovuto alla presenza di terreno di riporto sotto i fabbricati,
inserito per eliminare il dislivello su cui erano stati costruiti, nonché
dovuto alla mancanza di fognature e di un sistema drenante idoneo a facilitare
il deflusso delle acque, per cui sussisteva un imminente pericolo per la
pubblica incolumità derivante dal possibile allargamento del fenomeno franoso.
Sussisteva quindi sia il fumus boni juris del reato di cui all'art. 677 c.p.
sia il periculum in mora, confortato anche dalla consulenza di parte prodotta
dalla difesa dalla quale emergeva che le abitazioni dei ricorrenti distavano
dal fronte della frana dai 3 ai 10 metri. La circostanza che all'interno delle
abitazioni non fossero state rilevate fessure non riduceva l'allarme, vista la
vicinanza del fronte franoso e la necessità di interventi immediati per mettere
in sicurezza gli edifici, per cui non era possibile lasciare detti edifici
nella libera disponibilità stante la pericolosità di un crollo.
L'individuazione dei dati catastali dei beni sottoposti a sequestro era stata
corretta tanto che tutti i soggetti che avevano proposto riesame avevano
confermato di essere i proprietari di quegli appartamenti e l'eventuale errore
dell'individuazione del numero degli interni condominiali era privo di effetti
ai fini del sequestro.
Avverso la decisione presentavano ricorso gli istanti e deducevano violazione
di legge e difetto di motivazione in relazione alla individuazione negli
attuali ricorrenti degli indagati mentre essi erano da considerarsi persone
offese del reato; omessa considerazione della mole enorme di dati tecnici
raccolti dalla difesa dai quali emergeva l'insussistenza del reato e di ogni
situazione di pericolosità; difetto di motivazione per aver fondato la decisione
su dati raccolti da persone della P.O. incompetenti in materia; travisamento
dei fatti in relazione alla identificazione dei proprietari avvenuta senza aver
effettuato visure catastali ed esecuzione dei sequestri su particelle non
coinvolte nell'evento franoso; omessa individuazione dei beni esposti a
pericolo e travisamento dei risultati della consulenza di parte ed anche delle
considerazioni espresse dall'Ufficio tecnico del Comune che aveva voluto
rassicurare sulla stabilità degli edifici osservando che erano stati costruiti
su pali. Non sussisteva il fumus commissi delicti in capo agli indagati in
quanto costoro non potevano rispondere del reato di cui all'art. 677 c.p. visto
che l'evento franoso non nasceva dal bene di loro proprietà e non potevano mettere
in sicurezza nulla visto che non competeva a loro ma al proprietario del
terreno e comunque per ogni azione di loro competenza doveva provvedete
l'amministratore di condominio e non i singoli proprietari di appartamenti.
La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere rigettati.
Deve in primo luogo rilevarsi che il tribunale ha correttamente individuato il
fumus commissi delicti nella circostanza che i beni immobili sequestrati sono
la causa dell'evento franoso, per le modalità con le quali sono stati costruiti
e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell'acqua, e nel
fatto che l'omessa esecuzione dei lavori, necessari per consentire il drenaggio
del terreno, determina il concreto pericolo dell'estendersi del fenomeno
franoso e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone
circolanti in prossimità delle case, dei giardini e del campo di calcio.
Inoltre la prossimità del fronte franoso alle case rende imminente il pericolo,
fino ad ora scongiurato probabilmente proprio dalla palificazione delle
fondamenta e in tal senso deve essere corretta la motivazione che aveva
travisato sul punto la relazione tecnica.
Quanto al periculum in mora correttamente ne ha ravvisato la sussistenza nella
circostanza che la libera disponibilità del bene consentirebbe la libera
utilizzazione delle aree di proprietà ed il pericolo concreto che ulteriori
smottamenti o la rovina degli edifici possa coinvolgere persone.
Lo strumento del sequestro è stato ritenuto idoneo ad impedire che il reato
venga portato a ulteriori conseguenze in quanto l'unico tipo di utilizzo del
bene consentito è quello volto all'eliminazione della causa dello smottamento,
così come emerge dalla ordinanza del tribunale e dalla relazione a firma del
geometra e dell'Ingegnere dell'Ufficio Tecnico del Comune, almeno fino a quando
i proprietari non si siano attivati per eliminare la causa del pericolo.
Per quanto attiene agli altri motivi di ricorso deve rilevarsi che la
motivazione appare congrua e logica, rispettosa dei criteri di diritto fissati
dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fase cautelare in cui ci
si trova. Di contro i motivi di ricorso contestano l'interpretazione che di
determinati fatti hanno operato i giudici di merito ed è operazione non consentita
in sede di legittimità. Anche i motivi denominati travisamento del fatto
costituiscono una richiesta di rivalutazione di fonti di prova e non tengono
conto della concretezza del pericolo come emerge dal materiale fotografico
presente in atti e richiamato dalla stessa ordinanza. Ogni questione attinente
all'esatta individuazione dei responsabili del reato ha avuto adeguata risposta
da parte del tribunale con riguardo all'individuazione dei beni oggetto di
sequestro sulla base delle particelle catastali.
I ricorrenti debbono essere condannati singolarmente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali.
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