SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
Recupero dei emolumenti non dovuti, anche se percepiti in buona fede
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AMBITO DEL
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN
MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
Il giorno 19 settembre 2002, alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro
tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e
le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato
Organizzazioni Sindacali
CGIL-fp/Enti Locali________________firmato
CISL/FPS ________________firmato
UIL/FPL________________firmato
Coordinamento Sindacale
Autonomo
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti
Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) ________________firmato
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Fenal, Snalcc,
Sulpm)________________firmato
Confederazioni Sindacali
CGIL ________________firmato
CISL ________________firmato
UIL ________________firmato
CISAL ________________firmato
USAE ________________firmato
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo collettivo
nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi
pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE
LOCALI
INDICE
Art. 1 Campo di applicazione e finalità
Art. 2 Servizi pubblici essenziali
Art. 3 Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne
e delle altre scuole gestite dagli enti locali
Art. 4 Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido
Art. 5 Contingenti di personale
Art. 6 Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 7 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 8 Norme finali
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000,
n.83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le
prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei
contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per
l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti,
secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per
le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni
sindacali.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative
alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a
livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di
preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze
relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi
lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all'art.5 del CCNQ del
2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed
integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le
modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, esclusivamente la continuità delle
seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il
regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi
agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione
delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per
assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione
del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite
strutture a carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della
macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da
macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione
ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi),
idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto
intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli
impianti, nonché alle misure di prevenzione per
la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero
di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre
di pronto intervento ove normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente
all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia
degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale
adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di
trattamenti sanitari obbligatori;
b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
c. attività di pronto intervento;
d. attività della centrale operativa;
e. vigilanza casa municipale;
f. assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei
beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con
funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte
per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo
giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso
che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale,
per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni
mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di
settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza,
confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli artt. 3 e 4
del presente accordo;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono
garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi
comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di
urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce
(carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove
previste;
- registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lett. c), d) e) ed f), e
14), sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria
nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 3
Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne
e delle altre scuole gestite dagli enti locali
1. In relazione ai servizi concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art.2,
comma 1, lett. g), ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione
di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e
degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami
finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza
elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di
licenza d'arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei
casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio
invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione
volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla
base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del
servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno
cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività
educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si
ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico,
espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera
d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività
connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico
il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico),
nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di anno
scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due
giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può
superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli
scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i
due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere
previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare
la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di
altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino
di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la
proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il
preavviso di cui all'art.5, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima
ora di lezione o di attività educative. In caso di organizzazione delle
attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella
prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in
orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno
antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello
sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero
riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del
raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero
breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi
per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con
riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali
non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze
fissate dal calendario scolastico;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi
precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente
accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art.5.
Art. 4
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido
1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra quelli
concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art.2, comma 1, lett. g), ai sensi
dell'art.1, comma 2, lett.d) della legge n.146/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni, ai fini della effettività del suo contenuto, in occasione di
uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili:
a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio
invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine,
sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del
servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno
cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. L'astensione
individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di
lavoro legittimamente rifiutabile dal dirigente o dal responsabile del
servizio.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell'articolo 2, comma 2, n.18) e nel comma 1 del
presente articolo:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera
d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40
ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero,
all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata
lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la
medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore
consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni
festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di
scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono
sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra
l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è
fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art.6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell'ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività
su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o
nell'ultim......