SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: AFFIDAMENTO CON GARA
Rango delle norme dello "statuto del contribuente"
N
N. 08231/2010 REG.SEN.
N. 01774/2010 REG.RIC.
N. 01380/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso
numero di registro generale 1774 del 2010, proposto da:
Enel Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Cappuccilli e Diego Corapi, con
domicilio eletto presso Studio Legale Corapi in Roma, via Flaminia, N.318;
contro
Gemmo Spa,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Anna Romano, Filippo Satta e Giancarlo Tanzarella, con domicilio
eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1/A;
nei
confronti di
Comune di
Alessandria;
sul ricorso
numero di registro generale 1380 del 2010, proposto da:
Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Emanuele Gallo e Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso
Giuseppe Greco in Roma, via S. Caterina Da Siena, 46;
contro
Gemmo Spa,
come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
per la
riforma
quanto al
ricorso n. 1380 del 2010:
della
sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino: Sezione I n. 02329/2009, resa tra le
parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
quanto al
ricorso n. 1774 del 2010:
della
sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino: Sezione I n. 02329/2009, resa tra le
parti, concernente della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n.
02329/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Visti i
ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Gemmo Spa;
Viste le
memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il Cons. Francesco Caringella e
uditi per le parti gli avvocati Satta e Tanzarella;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il
provvedimento impugnato in primo grado la Giunta Comunale di Alessandria
affidava a Enel Sole S.r.l.. la gestione, separazione e messa a norma degli
impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale, ai sensi dell’art.
113 T.U.E.L.
I
presupposti dell’affidamento diretto venivano individuati nella considerazione
che, a fronte della sussistenza di più proprietari degli impianti di
illuminazione situazione insistenti sul territorio comunale (Enel Sole è
proprietaria di quota parte degli impianti di pubblica illuminazione presenti
sul territorio comunale mentre gli altri sono di proprietà comunale) e della
promiscuità delle linee (collegamento alla stessa rete di distribuzione
dell’energia elettrica), l’adozione di soluzioni diverse dall’affidamento
integrale in favore di Enel Sole S.rl.. avrebbe prodotto difficoltà sul piano
dell’organizzazione del servizio ed avrebbe implicato serie difficoltà di
carattere gestionale. Si riteneva quindi inopportuno procedere all’affidamento
dei lavori di manutenzione ordinaria e gestione della rete mediante gara ad
evidenza pubblica.
Con la
sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Gemmo
s.p.a. avverso il provvedimento di che trattasi.
Propongono
appello il Comune di Alessandria e Enel Sole s.p.a.
Resiste la
parte originariamente ricorrente.
Le parti
hanno affidato al deposito di apposite memore l’ulteriore illustrazione delle
rispettive tesi difensive.
All’udienza
del 2 luglio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.
2.
L’identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe
indicati.
3. La
Sezione conviene con il primo Giudice, a confutazione delle censure tese a
dedurre la carenza, in capo a Gemmo s.p.a., dell’interesse e della
legittimazione a ricorrere, che, alla stregua di un pacifico e condivisibile
principio giurisprudenziale, le imprese operanti in un determinato settore sono
legittimate ad impugnare la delibera di affidamento di un servizio a trattativa
privata ovvero le determinazioni che riguardano le modalità di conferimento e
di svolgimento del servizio, e ciò anche al fine di soddisfare l’interesse
strumentale all’indizione o alla ripetizione di una procedura di gara al fine
di spendere, in seno alla medesima, le proprie chance competitive.
Va soggiunto
che nella specie Gemmo s.p.a. ha allegato la proposta , inoltrata al Comune di
Alessandria, di aderire alla convenzione stipulata tra Gemmo e Consip per il
cosiddetto servizio luce al fine di usufruire in tal guisa del servizio di
gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica alle
condizioni ivi determinate. Risulta in tal modo suffragato l’assunto
dell’operatività della ricorrente nel settore interessato dall’affidamento
diretto oggetto di contestazione, operatività rafforzata dalla titolarità,
acquisita a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, della
convenzione con la Consip proprio con riferimento al servizio di che trattasi.
4. Con un
motivo di appello comune parti appellanti osservano che, a fronte della
titolarità, in capo ad Enel Sole s.p.a., della proprietà di una rilevante quota
parte degli impianti di illuminazione (per la precisione 7.625 su 12.474),
l’affidamento diretto disposto in suo favore dal Comune troverebbe fondamento
nel dettato dell’art. 113, comma 14, del D.Lgs n. 267/2000, norma la quale
attribuisce alle amministrazioni locali il potere di autorizzare i privati
proprietari dei beni patrimoniali strumentalmente necessari ”a gestire i
servizi o lo......