SILENZIO-RIFIUTO E NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA
VALUTAZIONE DEL CARATTERE ANOMALO DELL’OFFERTA
N
N. 0914
ANNO 2004
REG. DEC.
N.474 Reg. Ric.
ANNO 2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLE MARCHE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.474 del 2004
proposto da LODOVICI Adriana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo e Franco
Tasselli ed elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi n.111, presso
lo studio del-l’avv. Alessandro Rocco;
contro
il COMUNE di SAN BENEDETTO del
TRONTO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Marina Di Concetto ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria
del Tribunale;
per
l’annullamento
del silenzio rifiuto intervenuto
sulla diffida del 16.2.2004, nonché degli atti connessi, compresa la nota
3.3.2004 del Settore assetto del territorio.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune intimato e le relative memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio
dell’8 giugno 2004, il Cons. Luigi Ranalli;
Uditi l’avv. Franco Tasselli per
la ricorrente e l’avv. Di Concetto per il Comune resistente;
Visto l’art.21/bis, della
legge 6 dicembre 1971 n.1034;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Lodovici
Adriana, quale proprietaria di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di
San Benedetto del Tronto (foglio 2, par-ticelle 93, 149, 239 e 241 di mq.22.000
circa), sul presupposto del-l’avvenuta decadenza dei relativi vincoli
sostanzialmente espropriativi previsti dall’art.49/7 delle N.T.A. ed imposti
con il P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale
Marche il 27 novembre 1990 n.8369, ha prima chiesto e poi diffidato, con atto
notificato il 16.2.2004, il Comune ad adottare entro trenta giorni i provvedimenti
per una nuova disciplina urbanistica dell’area di che trattasi.
Con
nota del 3.3.2004 il Sindaco le ha comunicato che il Comune stava procedendo ad
una “rivisitazione” delle varie destinazioni urbanistiche, tra cui quella delle
zone disciplinate dall’art.49/7 delle N.T.A., precisando però:
- che l’art.49/7 delle N.T.A.
consentivano “la realizzazione di edifici da destinare a strutture sociali,
sanitarie, assistenziali, ricreative, sportive, tutte poste al servizio di
impianti produttivi” tramite “intervento edilizio diretto” o “piano
particolareggiato di iniziativa pubblica o privata”, pertanto “non
necessariamente tramite procedure di esproprio dell’immobile”;
- che l’area era stata già oggetto
di approvazione definitiva di un piano particolareggiato d’iniziativa privata
presentato dalla suddetta proprietaria (deliberazioni consiliari 12.12.1987
n.630 e 21.3.1988 n.140), non seguita da stipula della relativa convenzione per
motivi non imputabili all’Amministrazione;
- che, di conseguenza, la
destinazione assegnata all’area sia dal P.R.G. del 1974 sia da quello vigente,
consentiva al proprietario di attuare il relativo piano particolareggiato e
tanto escludeva qualsiasi vincolo preordinato all’esproprio con conseguente
inconfigurabilità di una loro decadenza.
Con
il ricorso in esame, notificato il 26.4.2004 e depositato il 5.5.2004, la
sig.ra Adriana Lodovici ha impugnato il silenzio rifiuto intervenuto sulla
diffida e la nota del 3.3.2004, deducendo l’illegitti-mità del comportamento
omissivo del Comune e la contraddittorietà della nota sindacale del 3.3.2004,
dal momento che il richiamato piano di lottizzazione è ormai inefficace e
comunque inattuabile, mentre i vincoli previsti sono da considerare
concretamente espropriativi quando l’esproprio o la pianificazione
particolareggiata, pur sempre attivabile nella fattispecie per iniziativa
pubblica, non intervengono in tempi ragionevoli: nel caso specifico le
particelle nn.93, 149, 239 e 241 del foglio 2 ricadono da oltre 30 anni in zona
vincolata per attrezzature ed impianti di interesse generale.
Il
ricorso conclude perché il Tribunale stabilisca l’obbligo per il Comune di San
Benedetto del Tronto di adottare, entro un termine prefissato, una nuova
disciplina urbanistica dell’area di proprietà della ricorrente, provvedendo, in
caso di ulteriore inerzia, alla nomina di un Commissario ad acta.
La
difesa del Comune di San Benedetto del Tronto, con memorie depositate il 7.4.
ed il 7.6.2004, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato,
tenuto conto che le zone disciplinate dall’art.49/7 delle N.T.A. del P.R.G. non
sono preordinate all’esproprio ed inedificabili.
DIRITTO
Il
Collegio considera preliminarmente che il procedimento stabilito dall’art.21/bis della legge 6 dicembre 1971 n.1034,
come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n.205, proprio per la sua
peculiarità processuale e diversamente da quanto consentito prima della sua
emanazione, è esperibile solo in presenza di un effettivo silenzio-rifiuto a
provvedere da parte dell’Amministrazione sulla diffida ritualmente
notificatagli, cioè quando l’Amministrazione non adotta alcun provvedimento o
lo adotta in modo palesemente elusivo, ma non può essere esperito per censurare
la legittimità di un provvedimento pur sempre emanato a seguito della diffida o
per accertare l’obbligo ad ottenerlo con un contenuto dispositivo più o meno
predeterminato nella diffida stessa: in questi casi – se, ovviamente, ne
sussistono i presupposti, la tutela giudiziaria va esperita con i previsti, rispettivi
ricorsi ordinari.
Nel
caso specifico, il Sindaco di San Benedetto del Tronto, con la nota del
3.3.2004 ha pur sempre provveduto ad evadere la diffida ed in modo affatto
elusivo, anche se il suo contenuto è diverso dalle aspettative dalla richiedente,
dal momento che ha puntualmente indicato i motivi per i quali non era
ravvisabile alcuna decadenza di vincoli sul-l’area della proprietà della
ricorrente.
Il
ricorso è, dunque, infondato e va respinto.
Sussistono
motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2004, con
l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli -
Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere
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Pubblicata
nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 LUG. 2004
Ancona,
12 LUG. 2004......