SITI PROTETTI E IMPIANTI EOLICI
Spettanze 2010 per le comunità montane
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo
Sentenza della Corte (Prima
Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Azienda Agro-Zootecnica
Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia
(Causa C-2/10) ( 1 )
(Ambiente — Direttiva 92/43/CEE —
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche —
Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone speciali di
conservazione appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000 — Direttive
2009/28/CE e 2001/77/CE — Fonti energetiche rinnovabili — Norme nazionali —
Divieto di installare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo — Mancata
valutazione dell’incidenza del progetto sull’ambiente)
(2011/C 269/12)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Parti
Ricorrenti: Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl
Convenuta: Regione Puglia
Oggetto
Domanda di
pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia —
Interpretazione delle direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001,
2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283, pag.
33), del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag.
16), del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici (GU L 13, pag. 1), e del Consiglio 21 maggio 1992,
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Normativa nazionale e
regionale che vieta qualsiasi progetto di installazione di sistemi per la
produzione di energia eolica non destinati all’autoconsumo e ubicati in zone
SIC e ZPS inserite nella rete «Natura 2000» — Omessa effettuazione di una
valutazione d’impatto
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la direttiva del Consiglio
2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre
2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e la direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate
nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l’installazione di
aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo su siti appartenenti alla rete
ecologica europea Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza
ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i
principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati.
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