SMALTIMENTO RIFIUTI: SOLO AFFIDAMENTO CON GARA
ESCLUSIONE DALLA GARA SE NON SI STIPULA UNA POLIZZA ALL-RISK
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 156/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1847
REG. RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2006
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 1847/2006, proposto dal CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Vittore Davini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Cervone
in Roma, Via Giacomo Caneva n. 19;
c o n t r o
COGES SCRL, con sede legale in
Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e
Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via
F, Gonfalonieri n. 5;
e nei confronti di
COMUNE DI GOLFO ARANCI, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiuseppe Lai e
Cristina Scarfò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Azzariti
in Roma, Via Otranto n. 39;
DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona
del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Contu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Massimi n. 154;
per la riforma
della sentenza n. 13, in data 16
gennaio 2006, della Sezione I del T.A.R. per la Sardegna che, previa riunione,
ha deciso sui ricorsi n. 780/2005, proposto da De Vizia Transfer s.p.a., e n.
782/2005 proposto da Coges scrl;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio delle parti appellate;
Visto il controricorso, con appello
incidentale, proposto dal Comune di Golfo Aranci;
Vista la dichiarazione di rinuncia
al predetto atto;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del
15 maggio 2007, il Consigliere Francesco
GIORDANO;
Uditi, altresì,gli avvocati Bazzoni
per delega di Davini, Manzi e Contu;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
F A T
T O
L’attuale appellante impugna la
sentenza specificata in epigrafe, con cui il T.A.R. per la Sardegna ha accolto
i ricorsi proposti in primo grado nn. 780-782/05, previamente riuniti, per
l’annullamento della delibera consiliare del Comune di Golfo Aranci n. 21 del
24 maggio 2005, che aveva disposto l’affidamento al C.I.N.E.S. del servizio di
igiene urbana ed annessi, nonché delle successive delibere giuntali n. 80 e n.
109 del 2005.
Con provvedimento n. 21 del 24
maggio 2005 il Consiglio comunale di Golfo Aranci aveva deliberato
l’affidamento al C.I.N.E.S., con sede in Olbia, della gestione del ciclo dei
rifiuti nel territorio comunale.
Con successive delibere giuntali n.
80 del 27 maggio 2005 e n. 82 del 19 luglio 2005 erano stati stabiliti due
affidamenti temporanei, rispettivamente, di 45 giorni e di 110 giorni, per
consentire la presumibile definizione dei ricorsi medio tempore proposti dalle odierne appellate.
Avverso la sentenza del giudice di
prime cure a lui sfavorevole, l’intestato Consorzio deduce ora i seguenti
motivi d’appello:
1) Inammissibilità del ricorso di primo grado. Error in iudicando.
Si ribadisce l’eccezione di
inammissibilità del ricorso (n. 782/05) proposto dalla Coges scrl, concernente
la mancata iscrizione della Cooperativa ricorrente all’Albo Nazionale gestore
rifiuti - Sezione Sardegna.
L’omessa prova di tale iscrizione
non solo renderebbe inconfigurabile una posizione differenziata della predetta,
ma neppure consentirebbe di ipotizzare una partecipazione in una eventuale ATI
in sede di espletamento della gara.
2) Sull’infondatezza del primo motivo di ricorso. Error in iudicando.
Il motivo del ricorso di primo
grado, che qui viene in considerazione, si riferisce al contrasto della
procedura seguita dal Comune per l’affidamento dei servizi di igiene urbana ed
annessi, con il principio del necessario espletamento di gare con procedura
concorsuale ad
evidenza pubblica, nell’assegnazione
della gestione di reti ed erogazione di servizi pubblici locali di
rilevanza economica.
L’intimata Amministrazione comunale
aveva ritenuto applicabile, in fattispecie, l’art. 113, comma 14° del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che consente agli enti locali di affidare la
gestione di servizi o loro segmenti a soggetti distinti da essi, che siano
proprietari delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per la gestione
dei servizi stessi.
Infatti, secondo il Comune,
esisterebbe la rete, di proprietà del CINES, per la gestione del servizio di
igiene pubblica nel suo territorio, la quale consisterebbe nei cassonetti di
raccolta, nei camion appositi e negli impianti di smaltimento.
Il TAR per la Sardegna avrebbe,
quindi, errato per varie ragioni nel ritenere che tali impianti non abbiano le
caratteristiche che consentono l’autorizzazione alla gestione del servizio ex
art. 113, comma 14°.
In sintesi, l’attuale appellante, essendo
titolare delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali necessari e
complementari alla gestione del ciclo unitario dei rifiuti, sarebbe in possesso
dell’idoneità tecnico-economica, nonché dei titoli e delle iscrizioni richiesti
per operare nello specifico settore.
Ha resistito alle argomentazioni di
controparte la Co.ge.s. scrl, la quale nei suoi scritti difensivi ha contestato
il contenuto dell’avverso ricorso, confutando puntualmente le dedotte censure e
concludendo per il rigetto dell’interposto appello, con vittoria di spese ed
onorari del presente grado di giudizio.
Si è costituita formalmente in
giudizio la De Vizia Transfer s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso in
appello con ogni consequenziale pronunzia come per legge.
Dal canto suo, il Comune di Golfo
Aranci ha depositato un controricorso con appello incidentale al quale ha,
peraltro, successivamente rinunciato con atto di cui le altre parti del
giudizio hanno attestato di aver preso conoscenza con dichiarazione
sottoscritta in calce, precisando di prestare adesione alla clausola di
compensazione delle spese.
D I R I T T O
Il contenzioso che forma oggetto
dell’odierno giudizio di secondo grado nasce dalla deliberazione con cui il
Comune di Golfo Aranci ha divisato di affidare direttamente al C.I.N.E.S. il
servizio di igiene urbana ed
annessi, facendo applicazione al caso di specie della disposizione di cui
all’art. 113, comma 14° del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed
integrazioni, che consente di prescindere dal principio generale vigente in
materia, in virtù del quale è richiesto l’esperimento di una gara con procedura
concorsuale ad evidenza pubblica, ai fini dell’assegnazione della gestione ed
erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
L’appello è infondato.
Privo di pregio è il primo motivo
di appello, con cui il CINES ha riproposto, aderendovi, l’eccezione di
inammissibilità del ricorso di primo grado, che il Comune di Golfo Aranci aveva
formulato contes......