SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI: NO A VINCOLI TERRITORIALI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SONO QUALIFICABILI COME SERVIZIO PUBBLICO LOCALE
SENTENZA N
SENTENZA N. 10
ANNO
2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE
Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione
Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione
Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di
smaltimento siti nella Regione Puglia), promossi con ordinanze del 21 febbraio
2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di
Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, sezione prima, sui ricorsi proposti dalla Vergine S.r.l. ed altri
contro la Regione Puglia ed altri e dalla Società Recuperi Pugliesi S.r.l.
contro la Provincia di Bari ed altra, iscritte ai nn. 144 e 259 del registro
ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 37, prima serie speciale, dell'anno
2008.
Visti gli
atti di costituzione della Vergine S.r.l., del Comune di Faggiano ed altri e
del Comitato “Vigiliamo per la discarica”, della Società Recuperi Pugliesi
S.r.l. e della Regione Puglia;
udito
nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maria
Napolitano;
uditi
gli avvocati Pietro Quinto per la Vergine S.r.l., Antonio Lupo per il Comune di
Faggiano ed altri e per il Comitato “Vigiliamo per la discarica”, Giuseppe
Mariani per la Società Recuperi Pugliesi S.r.l., Bartolomeo Della Morte e Maria
Alessandra Sandulli per la Regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 21 febbraio 2008
(r.o. n. 144 del 2008), il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117,
terzo comma, 41 e 120 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31
ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che
transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento
siti nella Regione Puglia).
Secondo il rimettente, la norma regionale
denunciata non si conformerebbe ai principi fondamentali posti dalla
legislazione statale, con riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, in particolare dal decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, recante norme di «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio», il cui contenuto è stato trasfuso nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in
quanto verrebbe a porre delle limitazioni territoriali allo stesso.
1.1. – Il Tar Puglia ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale della citata disposizione nel corso di
un giudizio promosso dalla Società Vergine S.r.l. – titolare di una discarica
di rifiuti speciali non pericolosi, operante nel territorio del comune di
Taranto – per ottenere l'annullamento di una nota-provvedimento del Settore
Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, con la quale, secondo la
ricostruzione operata dal giudice a quo, si è vietato alla Società, in
applicazione della legge regionale n. 29 del 2007, lo smaltimento in Puglia di
rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altre Regioni.
1.2. – Quanto al profilo della rilevanza,
il giudice a quo – data la
natura provvedimentale della richiamata nota e lo stretto collegamento
esistente tra la nuova disciplina sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
prodotti al di fuori della Regione Puglia, di cui alla legge regionale n. 29
del 2007, ed il contenuto dell'atto impugnato – ritiene che la decisione del
ricorso non possa prescindere dalla soluzione della questione di legittimità
costituzionale della norma censurata, regolatrice della fattispecie di cui
trattasi.
1.3.
– Quindi, secondo il rimettente, non inciderebbe sulla questione di
costituzionalità la normativa comunitaria vigente in materia di smaltimento di
rifiuti – direttiva n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) e regolamento 2006/1013/CE del 14
giugno 2006 (Regolamento 2006/1013/CE del 14 giugno 2006, relativo alla
spedizione dei rifiuti) – in quanto sia la citata direttiva che il regolamento
CE, pur conferendo agli Stati membri la facoltà di limitare la movimentazione
dei rifiuti, non contengono prescrizioni precise e di automatica esecuzione,
che possano trovare applicazione alla fattispecie oggetto del giudizio a quo.
1.4. – Quanto alla non manifesta
infondatezza, il Tar rimettente richiama – per estenderne la portata anche al
fine di risolvere l'odierno incidente di costituzionalità – le affermazioni
contenute in diverse sentenze rese dalla Corte costituzionale in materia
(sentenze n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335 del 2001, n.
281 del 2000 e n. 196 del 1998), secondo cui, in sintesi, il principio
dell'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, di
cui all'art. 182, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – nel quale è stato
trasfuso l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – non è applicabile nei confronti dei rifiuti
pericolosi o speciali, rispetto ai quali è invece prevalente il criterio della
necessaria individuazione di impianti appropriati per la relativa eliminazione,
criterio la cui applicazione non consente di predeterminare un ambito
territoriale di smaltimento.
Pertanto,
secondo il Tar, la norma denunciata, limitando lo smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale
alle sole ipotesi in cui le strutture site nella regione Puglia costituiscano
gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei
medesimi rifiuti speciali, integra (nei termini di cui alla sentenza n. 505 del
2002) un “divieto relativo” allo smaltimento che, sulla base della citata
giurisprudenza della Corte Costituzionale, contrasterebbe con gli artt. 117,
terzo comma, 120 e 41 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, infatti, l'art.
3, comma 1, della legge regionale Puglia n. 29 del 2007, si porrebbe in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettoso dei
principi fondamentali previsti dalla legislazione statale, ed, in particolare,
dal d.lgs. n. 152 del 2006. La norma regionale verrebbe altresì a violare
l'art. 120 Cost., in quanto l'impugnata normativa regionale determinerebbe una
ingiustificata limitazione della libertà di circolazione delle cose tra le
Regioni, nonché l'art. 41 Cos......