SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE PROJECT FINANCING
Partecipanti alle gare e accesso agli atti
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo dell'Umbria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 143/2002 proposto dalla TODINI
COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., con sede in Roma, in persona
dell’amministratore delegato legale rappresentante pro-tempore Gennarino Tozzi, in proprio e nella qualità di
mandataria dell’a.t.i. con la Ediltevere S.p.a., rappresentata e difesa
dall’avv. Angelo Clarizia e con lui elettivamente domiciliata in Perugia presso
lo studio dell’avv. Mario Rampini, al Viale Indipendenza n. 49;
C O N T R O
il Comune di Terni,
in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Alessandro ed elettivamente
domiciliato in Perugia presso l’Avvocatura della Provincia, alla Piazza Italia
n. 11;
e nei confronti
delle imprese,
temporaneamente riunite, Ponteggia Costruzioni S.r.l., Ing. Catasti e
Partners S.r.l., Azienda Trasporti Consorziali S.p.a., tutte con
sede in Terni, la prima delle quali costituita in giudizio, in proprio e quale
capogruppo dell’a.t.i. con le altre, in persona dell’amministratore legale
rappresentante pro-tempore Massimo
Augusto Ponteggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Minucci, Roberto
Ponteggia e Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata in Perugia presso lo
studio dell’avv. Coaccioli, alla Via Vincioli n. 3;
per l'annullamento
- del provvedimento
con il quale il Comune di Terni, nell’ambito del procedimento ex artt. 37-bis
ss. della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni volto alla
concessione degli interventi di completamento del Corso del Popolo, ha
consentito al promotore a.t.i. Ponteggia-Catasti di associare l’Azienda
Trasporti Consorziali S.p.a. di Terni; della nota del responsabile del
procedimento prot. 15250 in data 22 febbraio 2002; del provvedimento con il
quale il medesimo promotore è stato ammesso al prosieguo della procedura
negoziata;
- del verbale della
commissione di gara in data 11 febbraio 2002; della nota del responsabile del
procedimento prot. 475 in data 12 febbraio 2002; della nota del dirigente della
Direzione Servizi finanziari n. 272 in data 20 febbraio 2002; della delibera
della Giunta comunale n. 148 in data 18 aprile 2002; della nota prot. 31533 in
data 22 aprile 2002; dei verbali della commissione di gara in data 18 febbraio,
25 febbraio, 4 marzo e 11 marzo 2002;
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
Visto il ricorso per
motivi aggiunti;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Comune di Terni e della Ponteggia Costruzioni
S.r.l.;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla pubblica udienza
del 17 luglio 2002, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari,
udite le parti come da verbale.
Ritenuto e
considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E DIRITTO
1. A seguito
dell’avviso pubblicato dal Comune di Terni in data 2 maggio 2000, l’a.t.i. tra
la Ponteggia Costruzioni S.r.l. e la Ing. Catasti e Partners S.r.l. ha
presentato una proposta di project
financing ai sensi dell’art. 37-bis della legge 109/1994 (aggiunto dalla
legge 415/1998), per la realizzazione degli interventi nella zona di Corso del
Popolo previsti dal Piano Particolareggiato approvato con deliberazione
consiliare n. 87/1997.
Gli interventi,
inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2000-2002 approvato con deliberazione
consiliare n. 59/2000, consistono nella realizzazione di edifici per
complessivi 65.000 mc, a destinazione mista direzionale, commerciale e
residenziale, di un parcheggio pubblico (da gestire in concessione), della
relativa viabilità e nella sistemazione urbanistica della zona.
La proposta prevede
l’acquisto dal Comune dell’area, a fronte della cessione di alcuni degli
edifici, del parcheggio e di un corrispettivo in denaro, ed è stata ritenuta di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37-ter, l. cit., con deliberazione della
Giunta Comunale n. 518/2000.
Con bando in data 21
marzo 2001, è stata quindi indetta una licitazione privata ai sensi dell’art.
37-quater, comma 1, lettera a), l. cit., sulla base del progetto preliminare
presentato dal promotore, al fine di selezionare le due migliori proposte da
confrontare con quella del promotore nell’ambito della procedura negoziata di
cui alla lettera b) della predetta disposizione.
All’esito della gara,
con determinazione dirigenziale n. 88/2001, è stata individuata l’offerta
economicamente più vantaggiosa nella (unica) proposta presentata dalla a.t.i.
costituita dalla ricorrente Todini Costruzioni Generali S.p.a. con la
Ediltevere S.p.a..
Con deliberazione della
Giunta n. 554 in data 13 dicembre 2001, è stata prevista l’articolazione della
procedura negoziata in due sub-fasi endoprocedimentali: la prima, definita di
”allineamento” del promotore all’offerta predetta, migliorativa rispetto alla
proposta da lui presentata; la seconda, definita “conclusiva”, consistente nel
confronto tra i due concorrenti, tramite un unico rilancio migliorativo basato
sul parametro “dell’offerta economicamente aggiuntiva per l’acquisizione della
proprietà dell’area edificabile”, ai fini dell’aggiudicazione della concessione.
Con determinazione
dirigenziale n. 104 in data 20 dicembre 2001, comunicata con nota n.
93508/2001, è stato assegnato al promotore un termine per prendere visione
dell’offerta migliorativa, depositare la documentazione relativa
all’adeguamento dei parametri tecnici, economico-finanziari, convenzionali e
gestionali (plico B), oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.P.R. 554/1999 (plico A),
dandosi così avvio alla sub-fase dell’allineamento.
2. Il promotore ha
associato l’Azienda Trasporti Consorziale S.p.a. (nel prosieguo: A.T.C.) e, con
riferimento alla nuova compagine, ha presentato la documentazione richiesta.
Con nota prot. 15250 in
data 22 febbraio 2002, a seguito di diffida della ricorrente, il responsabile
del procedimento ha precisato di non ravvisare profili di inammissibilità in
relazione al mutamento della compagine del promotore.
E’ con riferimento a
tale momento procedimentale che viene proposto il ricorso introduttivo del
presente giudizio.
La ricorrente –in
proprio, nonché quale mandataria dell’a.t.i. suindicata- ha impugnato la
predetta nota 15250/2002 e gli altri provvedimenti (al momento della
proposizione del ricorso non ancora individuati) con i quali il Comune ha
ammesso che il promotore, ai fini della verifica di ammissibilità
dell’allineamento, ampliasse la propria composizione associando l’A.T.C..
Deduce a tal fine vizi
di violazione degli artt. 13, comma 5-bis, 37-bis, 37-ter e 37-quater della
legge 109/1994, 95, 98 e 99 del D.P.R. 554/1999, della lex specialis, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché di erroneità nei
presupposti, disparità di trattamento, contraddittorietà, carenza di
motivazione, incompetenza e sviamento.
Prospetta le
argomentazioni di censura appresso sintetizzate :
2.1. Poiché la proposta
del promotore, ai sensi dell’art. 37-quater, comma 2, in assenza di
presentazione di altre offerte può determinare l’aggiudicazione senza necessità
di ulteriori fasi procedimentali, deve ritenersi applicabile l’art. 13, comma 5-bis
della legge 109/1994 che vieta ogni modificazione alla composizione delle
a.t.i. rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta,
ed è necessario quindi che il promotore sia in possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 98 del D.P.R. 554/1999 sin dal momento della
presentazione dell’offerta.
Diversamente, si
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il promotore ed
i concorrenti.