SOCIETA' PARTECIPATA DISECONOMICA
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE
SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
UMBRIA
Sentenza
354
2006
Responsabilità
08-11-2006
Sent. n.354/E.L./2006
REPUBBLICA
ITALIANA
In
Nome del Popolo Italiano
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione
Giurisdizionale Regionale dell'Umbria
composta dai seguenti
Magistrati :
Dott. Lodovico
Principato Presidente
Dott. Fulvio Maria
Longavita Consigliere
rel.
Dott. Cesare Vetrella Consigliere
ha pronunciato la
seguente
S
E N T E N Z A
nel giudizio di
responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg. : 1)
****** ******, 2) ****** ******, 3) ****** ******, 4) ****** ******, 5) ******
******, 6) ****** ******, 7) ****** ******, 8) ****** ******, 9) ****** ******,
10) ****** ******, 11) ****** ******, 12) ****** ******, 13) ****** ******, 14)
****** ******, 15) ****** ****** e 16) ****** ******.
Visto l'atto
introduttivo della causa, iscritto al n°10680/EL del registro di Segreteria, e
gli altri atti e documenti tutti della causa.
Uditi, alla pubblica
udienza del 4/7/2006, con l'assistenza del Segretario, dr. Pierluigi Cammarota:
il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella
persona del dr. Massimiliano Minerva; l'avv. Giuseppe Caforio, nell'interesse
dei sigg. *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******,
*******, *******, ******* e *******; l'avv. Simone Budelli, su delega dell'avv.
Paolo Rossi, nell'interesse del sig. *******; l'avv. Maurizio Pedetta,
nell'interesse del sig. *******; l'avv. Riccardo Petroni, nell'interesse dei
sigg. *******, ******* e *******.
FATTO
I)-
Con atto di citazione in data 20/2/2006, la Procura Regionale presso questa
Sezione ha convenuto in giudizio i sigg. ****** ******, ****** ******, ******
******, ****** ******, ****** ******, ****** ******, ****** ******, ******
******, ****** ******, ****** ******, ****** ******, ****** ******, ******
******, ****** ******, ****** ****** e ****** ******, quali: presidente,
vicepresidente, direttori, componenti della Deputazione Amministrativa e
componenti del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio della
Bonificazione Umbra di *******, per ivi sentirli condannare, nelle indicate
qualità ed a favore del predetto Consorzio, alla complessiva somma di €
115.112,78, corrispondente -a dire della Procura medesima- al danno risentito
dal cennato Consorzio per la partecipazione del Consorzio stesso, quale socio
di maggioranza, alla SEDIT S.r.l. (Società Elaborazione Dati Informatici
Territoriali).
II)- Riferisce la citazione che la Procura, “a seguito di
denuncia (su) presunti sprechi di pubblico denaro derivanti dalla costituzione
della (predetta) società da parte del (menzionato) Consorzio”, ha avviato
l'istruttoria di competenza, dalla quale è emerso che:
a) il ripetuto
Consorzio, “con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°9/C del 22/12/1997,
assunta su proposta della Deputazione amministrativa, ha approvato la propria
partecipazione, quale socio di maggioranza”, con una quota del 74% del capitale
sociale (€ 25.822,84), pari ad € 19.108,91;
b) alla SEDIT
hanno partecipato anche il Consorzio della Bonifica della Val di Chiana, la
Società Sigma Distribuzione, la Federazione Regionale degli Agricoltori Umbri ,
la Confederazione Coltivatori Diretti di Perugia, la Confederazione Italiana
Agricoltori-CIA dell'Umbria;
c) la SEDIT ha
“formalmente avuto sede, dalla (sua) costituzione (luglio 1998) fino al
12/7/2004, a ******, via ********, ma l'immobile corrispondente a tale
indirizzo era inagibile già da prima (e perciò) la Società ha avuto sede, di
fatto, in via ************, presso gli stessi uffici del Consorzio della
Bonificazione Umbra”;
c) peraltro, “non
risultano atti di locazione, né pagamenti della Società a favore del
Consorzio”, almeno fino al 12/7/2004, allorquando “la SEDIT (ha stipulato) una
locazione per l'utilizzo di tre uffici di proprietà del Consorzio, siti in
********, (al) canone annuo di € 9.053,57”;
d) l'attività propria
della SEDIT “concerne principalmente l' erogazione ai consorzi di
bonifica ed altre entità pubbliche ………. di servizi di natura tecnica ed informativa,
con particolare riguardo ad aspetti relativi al campo dell'informatica
applicata al monitoraggio ed alla conoscenza del territorio, nonché la gestione
informatica di banche dati per conto degli stessi soggetti pubblici, con
aggiornamento costante di informazioni ………, consulenza informatica ed
assunzione della qualifica di responsabile del trattamento dei dati”; l'oggetto
sociale, inoltre, è stato modificato con delibera della Deputazione n°307/D del
10/11/2003, che consente “alla SEDIT di acquisire la qualificazione
giuridica di società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 6, lettera B,
della c.d. Merloni Ter”;
e) la SEDIT ha
“sempre avuto un piccolo numero di clienti, (stimati dalla Procura in) non più
di dieci, e le forniture, in massima parte, sono state effettuate nei confronti
del Consorzio Bonifica Umbra”, che dal 2001 -ha precisato la Procura- “risulta
l'unico cliente”, se si escludono fatturazioni del tutto marginali per altri
clienti nel 2001 e nel 2002, neanche più rinvenibili -simili fatturazioni- nel
2003 e nel 2004;
f) i numerosi lavori
appaltati alla SEDIT dal Consorzio sono consistiti “per lo più in
servizi in senso generico, nonché in servizi di progettazione e studi, ……… (per
i quali) la SEDIT ha emesso fatture nei confronti del Consorzio …….. per lo
stesso importo (o) a volte per importi maggiori, rispetto a quelle dei (suoi)
fornitori”;
g) gli utili
distribuiti, ossia quelli “decurtati dalle perdite e degli accantonamenti a
riserva legale, ammontano a complessivi € 2.895,00, dalla costituzione (1998)
fino al 31/12/2003”;
h) la SEDIT, inoltre,
“non ha avuto lavoratori dipendenti, dalla sua costituzione al mese di aprile
2004, (e) si è saltuariamente avvalsa della collaborazione della (sig.ra)
****** *******, dipendente del Consorzio della Bonificazione Umbra”;
III)- Sulla scorta delle riferite risultanze istruttorie,
la Procura, con atto del 5/10/2005, ha invitato gli odierni convenuti a
dedurre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n°19/1994, addebitando loro il
complessivo danno di € 111.924,85, risentito dal Consorzio per la Bonificazione
Umbra “dalla partecipazione alla SEDIT, consistente nella mancanza di reali
benefici economici (per il Consorzio stesso), sia sotto forma di utili, sia
sotto forma di utilità comunque derivanti dalle attività della società
partecipata, a causa della totale assenza di valore aggiunto nelle
prestazioni fittizie effettuate dalla predetta società, la quale svolgeva le
funzioni di mero intermediario nell'acquisizione di beni e servizi per conto
del (predetto) Consorzio” (v. pag. 4 dell'invito).
Tale danno, nella prospettazione della Procura, risulta
composto:
a) quanto ad €
130.609,25, dall'importo complessivo di tutte le spese di “costituzione,
gestione e funzionamento della società”, ovviamente per la sola quota di
partecipazione societaria (del Consorzio) del 74% del loro importo, sostenute
dalla Società “dalla sua costituzione al 2004”, corrispondenti: per il 2004, ad
€ 36.904,21; per il 2003, ad € 17.119,63; per il 2002, ad € 6.498,95; per il
2001, ad € 18.016,50; per il 2000, ad € 12.136,57; per il 1999, ad € 5.442,59;
per il 1998, ad € 4.490,78;
b) quanto ad €
7.164,68, dall'importo complessivo dei “pagamenti, diversi dai precedenti, che
il Consorzio ha fatto a favore della SEDIT per beni o servizi utilizzati
esclusivamente dallo stesso Consorzio e per i quali la SEDIT ha -a sua
volta- eseguito i pagamenti ai propri fornitori”, distinguendo: (b1) “il caso
in cui il Consorzio ha pagato alla SEDIT una somma maggiore rispetto a
quella che la stessa ha pagato al proprio fornitore, …… nel quale caso il danno
(è stato considerato) pari al 26% della differenza positiva tra gli importi
pagati, (in quanto) la partecipazione (del Consorzio) ha comportato (un)
ritorno del 74% del plusvalore pagato”; (b2) il caso in cui il Consorzio ha
pagato un prezzo minore, nel quale “il danno (è) diminuito del 26% della
differenza negativa”;
c) quanto ad €
5.200,00, dall'importo complessivo “del 26% dell' ipotetico canone che (la SEDIT)
avrebbe dovuto corrispondere per 5 anni (1998-2003) per avere utilizzato, sia
pure saltuariamente, immobili e strutture del (Consorzio) a titolo gratuito, su
una base di canone annuale pari ad € 4.000,00, così calcolato in via
equitativa, ex art. 1226 cc”;
d) quanto ad €
2.353,92, dall'importo corrispondente al 26% “del mancato introito del (canone)
di locazione dell'immobile folignate (del Consorzio), fissato in € 9.053,57,
nel contratto stipulato il 12/7/2004.