SOFTWARE PER RATEIZZAZIONE PAGAMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PERMESSI POST-PARTUM AL PADRE
Controllo automatico e formale calcolo delle rate
Controllo automatico e
formale calcolo delle rate
Dal 2008 è possibile
rateizzare le somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo
formale delle dichiarazioni (art. 3-bis d.lgs n° 462/97). Le rate sono
trimestrali e di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi al tasso del 3,5% annuo.
LŽAgenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi
delle rate e dei relativi interessi, ha predisposto unŽapposita applicazione
che consente anche la stampa dei modelli F24.
Numero massimo di rate consentito
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione
allŽimporto da versare:
Fino a 5.000,00 euro possono essere versate un
numero massimo di 6 rate trimestrali;
tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere
versate un numero massimo di 20 rate trimestrali;
oltre 50.000,00 euro possono essere versate un
numero massimo di 20 rate trimestrali, previa prestazione delle garanzie
previste dalla legge, che devono essere prodotte allŽufficio entro dieci
giorni dal versamento della prima rata.
Attenzione: se la somma da versare è
inferiore a 500 euro con riferimento alle comunicazioni relative alla
tassazione separata (T.F.R., arretrati, ecc.) ovvero 2.000 euro con riferimento
alle comunicazioni relative al controllo automatizzato o al controllo formale
delle dichiarazioni, è possibile rateizzare lŽimporto dovuto (numero massimo di
sei rate trimestrali) a condizione che lŽufficio dellŽAgenzia riconosca la
temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine,
lŽinteressato deve presentare apposita richiesta allŽufficio entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della
stessa, effettuare il versamento della prima rata entro i medesimi trenta
giorni.
SullŽimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione (data riportata
sulla prima pagina della stessa) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza
della rata.
Termini di versamento delle rate
Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare
il versamento della prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve
la comunicazione. Le rate successive devono essere versate entro lŽultimo
giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata.
Esempio: un contribuente riceve la comunicazione del controllo
formale il 5 maggio 2008. La prima rata deve essere versata entro il 4 giugno
2008; la seconda rata entro il 30 settembre 2008 (ultimo giorno del terzo mese
successivo al 4 giugno 2008); le rate successive vanno versate entro il 31
dicembre 2008, 31 marzo 2009 e così via.
Compilazione dei modelli F24
Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il
modello di pagamento F24, indicando separatamente gli importi della rata e
degli interessi dovuti per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici
tributo secondo il prospetto di seguito riportato:
Tipologia di atto
Codice tributo relativo alla
rata
Codice tributo relativo agli
interessi di rateazione
art. 36
bis
9001
9002
art. 36
ter
9006
9007
art. 36
bis - T.F.R.
9526
9003
art. 36
bis - Arretrati
9527
9004
Decadenza dal beneficio della
rateazione
Il mancato pagamento delle somme dovute alla scadenza
prevista comporta la decadenza dalla rateazione e lŽimporto dovuto per imposte,
interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene
iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo.
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