SOGGETTI A TASSAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI
Iva e servizi di depurazione
Risoluzione del 16/07/2002 n
Risoluzione
del 16/07/2002 n. 232
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Interpello n....... Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig XY. Istanza
prot... del 18/03/2002. Dlgs n. 314 del 2 settembre 1997 - Rimborso spese e
indennita' per servizio di notifica.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, e' stato chiesto il parere della scrivente in merito alla
questione di seguito rappresentata.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il signor XY, dipendente presso il Concessionario del servizio di riscossione
tributi con la qualifica di ufficiale di riscossione, nell'espletamento della
propria attivita', ha necessita' di recarsi quotidianamente al di fuori della
propria sede di lavoro. Tali spostamenti avvengono nell'ambito del comune di
appartenenza e tramite l'utilizzo del mezzo proprio. A tal fine chiede di
sapere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini
Irpef, ai rimborsi spese ed alle indennita' per servizio di notifica e per gli
atti esecutivi, percepiti in dipendenza del predetto rapporto di lavoro.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Sig. XY ritiene che i rimborsi chilometrici non debbano essere sottoposti a
tassazione per l'intero ammontare, in quanto il soggetto percipiente deve
essere considerato "in trasferta" e detti rimborsi assumono natura
risarcitoria. Per quanto concerne le indennita' di notifica ritiene che debbano
essere assoggettate a tassazione per il 50% del loro ammontare, ai sensi
dell'art. 48, comma 6, del TUIR, allo stesso modo delle indennita' di notifica
percepite dagli ufficiali giudiziari.
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'interpello pervenuto, si formulano le seguenti
osservazioni.
Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti in merito al trattamento
tributario da applicare ai rimborsi spese corrisposti a seguito delle trasferte
effettuate dal contribuente nell'ambito del comune per la prestazione
dell'attivita' lavorativa si osserva quanto segue.
Come e' noto il lavoratore dipendente e' tenuto, tra l'altro, a svolgere la
propria prestazione di lavoro nel luogo stabilito dal datore di lavoro che e'
generalmente indicato nella lettera o nel contratto di assunzione.
L'individuazione della sede di lavoro e', dunque, rimessa alla libera decisione
delle parti contrattuali. Cio' premesso, occorre tenere presente che il
legislatore ha differenziato il trattamento dell'indennita' di trasferta a
seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio
comunale in cui e' stabilita la sede di lavoro del dipendente.
Nel caso specifico si ritiene che i rimborsi spese oggetto del quesito
concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 48,
comma 5 ultimo periodo del TUIR, il quale dispone che "Le indennita' o
rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne
i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito".
Cio' in quanto le trasferte in relazione alle quali vengono erogati i rimborsi
spese si realizzano nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede
di lavoro e non si versa nell'ipotesi di spese di trasporto comprovate da
documento rilasciato dal vettore, che consentirebbe l'esclusione del rimborso
dal concorso al reddito imponibile.
Per quanto concerne l'altra richiesta di chiarimenti, in merito alla
possibilita' di assoggettare a tassazione per il 50% del loro ammontare, ai
sensi dell'art. 48, comma 6, del TUIR, le indennita' per servizio di notifica e
per gli atti esecutivi effettuati dagli ufficiali di riscossione, alla stessa
stregua delle indennita' di notifica percepite dagli ufficiali giudiziari, si
osserva quanto segue.
Il citato comma 6 dell'art. 48 del TUIR contiene una deroga al principio
dell'integrale tassazione di tutte le somme e i valori che il dipendente
percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto
di lavoro.
In particolare, prevede una tassazione limitata al 50% per i seguenti
emolumenti:
1. indennita' e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti
per contratto all'espletamento delle attivit\ lavorative in luoghi sempre
variabili e diversi (cosi' detti "trasferisti");
2. indennita' di volo e di navigazione;
3. indennita' di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi
dell'art. 133 del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229.
I rimborsi spese e le indennita' per notifiche ed atti esecutivi, percepiti dal
contribuente istante, non rientrano tra gli emolumenti indicati sub 1) in
quanto gli ufficiali di riscossione dei concessionari del servizio riscossione
non appartengono alla categoria dei trasferisti, dato che dispongono di una
sede di lavoro specificamente individuata.
I predetti rimborsi ed indennita' spettanti al contribuente istante non possono
neppure essere ricondotti all'ipotesi sopra indicata sub 3) in quanto il
disposto letterale dell'art. 48, comma 6, del TUIR, tramite il rinvio all'art.
133 della legge n. 1229 del 1959, riferisce la previsione di tassazione
agevolata alla sola indennita' di notifica percepita dagli Ufficiali
Giudiziari, senza possibilita' di estensione analogica agli Ufficiali di
riscossione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale............, viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile
2001, n. 209.
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