SOGGETTIVITÀ TRIBUTARIA DELLE ONLUS DECENTRATE
Imponibile IRPEF i contributi erogati ai LSU per la formazione
Risoluzione del 20/11/2002 n
Risoluzione
del 20/11/2002 n. 363 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Associazione HY Onlus - Soggettivita' tributaria delle sezioni autonome.
Quesito. (Documento in fase di trattamento redazionale.)
Oggetto:
Associazione HY Onlus - Soggettivita' tributaria delle sezioni autonome.
Quesito.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con la nota n. 8149 del 23 aprile 2002, codesta Direzione Provinciale ha
chiesto chiarimenti in merito alla sussistenza della soggettivita'
tributaria delle associazioni locali facenti capo all'Associazione HY
ONLUS -.
Al riguardo, e' stato rappresentato che originariamente l'Associazione
era strutturata organizzativamente con una sede nazionale ed una serie di
sezioni locali.
Recentemente, nell'ambito di un processo di ristrutturazione
dell'organizzazione HY, e' stata prevista la costituzione di nuove
associazioni locali che svolgeranno l'attivita' sinora realizzata dalle
sezioni con autonomia giuridica e gestionale.
Tali associazioni, pur avendo un proprio atto costitutivo e statuto,
definito autonomamente con scopi e regole proprie, devono tuttavia
rispettare una serie di vincoli dettati dall' HY nazionale al fine di
salvaguardare il "marchio" HY a garanzia degli utenti disabili.
In particolare le suddette associazioni devono "adottare uno schema tipo
di carta dei servizi predisposta dall' HY ONLUS comprensiva dei livelli
minimi di qualita', e "uno schema tipo di bilancio predisposto dall' HY
ONLUS"; inoltre, "devono devolvere, in caso di scioglimento, il
patrimonio
residuo ad uno o piu' dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura
HY, aventi forma di ONLUS".
Secondo quanto rappresentato da codesta Direzione, in attuazione del
suesposto processo di autonomia, in data 18 gennaio 2002 si e' costituita a
... la nuova Associazione KW ONLUS che ha chiesto chiarimenti circa la
possibilita' di ottenere iscrizione autonoma presso l'Anagrafe delle Onlus.
Al riguardo codesta Direzione ha ritenuto, in base all'esame dello
statuto prodotto dall'Associazione, che il caso di specie abbia
caratteristiche diverse da quelle presenti nel caso esaminato con la
risoluzione n. 130 del 18 settembre 2001. Infatti, ad avviso di codesta
Direzione, sembra sussistere in capo alla KW ONLUS autonomia giuridica e
gestionale.
Quanto sopra rappresentato, si formulano le seguenti osservazioni.
Nella risoluzione citata si era affermato il principio secondo il quale
"sia nel caso in cui alle sezioni venga riconosciuto il carattere di
organo,
sia nel caso in cui venga riconosciuto il carattere di organizzazione
appartenente all'associazione, gli obblighi e gli oneri tributari dovranno
essere unitariamente adempiuti dall'Associazione nazionale, ivi compresa
l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS".
Tuttavia, per stabilire l'applicabilita' del principio sopra riportato,
occorre verificare il rapporto che s'instaura tra l'associazione nazionale e
quelle locali e, in particolare, l'ampiezza dell'autonomia di cui esse
dispongono.
Infatti, occorre provvedere all'esame delle singole fattispecie al fine
di individuare la sussistenza della soggettivita' tributaria comportante
l'autonomo assolvimento degli obblighi fiscali, in quanto non sussiste
un'univoca soluzione valida per tutti i casi che possono in concreto
verificarsi.
Nel caso in argomento, dall'esame della documentazione trasmessa, ed in
particolare dello statuto dell'associazione locale, emerge che
l'associazione istante e' un ente giuridicamente autonomo la cui autonomia
giuridica e gestionale non viene compromessa dal potere d'indirizzo di
carattere generale attribuito all'Associazione nazionale.
A sostegno di quanto sopra affermato, si rileva che la possibilita' per
una ONLUS di far parte di un'unitaria struttura, conservando la propria
autonomia giuridica e gestionale, emerge dalla lettura dell'articolo 10,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 che
stabilisce "il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura".
Per i motivi sopra esposti si ritiene che l'associazione locale KW abbia
un'autonoma soggettivita' tributaria che comporta l'assolvimento degli
obblighi tributari in capo alla medesima, ivi compresa la comunicazione di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
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