SOGGIORNO LEGITTIMO DURANTE IL RINNOVO DEL PERMESSO
RILEVANZA ECONOMICA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Ministero dell’Interno - Direttiva 5 agosto 2006 n
Ministero dell’Interno -
Direttiva 5 agosto 2006 n. 11050
OGGETTO: Diritti dello straniero nelle more del
rinnovo del permesso di soggiorno.
Visto l'art. 2 comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (...);
Visto l'art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico (...);
Visto l'art. 13, comma 2, lett. b) (...);
Visto il combinato disposto dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 11, comma 1,
lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 che prevede
l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento
dell'iscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di
rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilità accertata trascorso
un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;
Visto l'art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
che espressamente prevede la non decadenza dell'iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;
Vista la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II
del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, più volte
reiterate, per l'uscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli
stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta
di presentazione dell'istanza di rinnovo;
Considerato che i «diritti di soggiorno» goduti dal cittadino straniero
regolarmente soggiornante, a norma dell'art. 2 del Testo Unico, ricomprendono
tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio,
l'assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa,
l'acquisto di immobili, l'accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale,
ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso T.U. A norma del medesimo
articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste
dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Considerato che le citate norme in materia di immigrazione postulano la
continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha
chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del
relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con
pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive
giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la
documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di
rinnovo;
Considerato che il principio di continuità risulta altresì avvalorato, ex
adverso, dall'art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur
in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di
un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilità anche per
gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta
giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;
Considerato che l'oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del
permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri
interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, l'impossibilità, per
gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del
procedimento di rinnovo;
Considerato che nessuna esclusione è espressamente prevista - nell'ambito del
diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo
del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un
concorso di cause a lui non imputabili;
Ritenuta la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento
di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione
soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di
soggiorno stesso;
Emana
la seguente direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more
del rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la
conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide
sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad
esso connessi, qualora:
la domanda di
rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di
soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
sia stata verificata
la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta
di rinnovo;
sia stata rilasciata
dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti
esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in
caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno,
ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha
la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro,
alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla
circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina
internazionale.
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