SOLO CHI VOTA CONTRO PUÒ IMPUGNARE LA DELIBERAZIONE
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Sez. V, 02-07-2010, n. 4238
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, nel
bacino Taranto 1, viene svolto attraverso l'impianto pubblico sito nel Comune
di Massafra e gestito dalla concessionaria C. s.p.a..
La normativa attualmente in vigore è contenuta nei
decreti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia,
rispettivamente n. 296 del 30 settembre 2002 e n. 187 del 9 dicembre 2005.
Essa stabilisce in particolare che il Comune, sede
dell'impianto a servizio del bacino di riferimento, ha diritto a percepire un
ristoro ambientale la cui esatta determinazione è rimessa alla competenza della
Assemblea dell'ATO, la cui presidenza spetta al Sindaco del Comune di Massafra
e di cui fa parte anche il Comune di Crispiano.
In data 7 febbraio 2008 la predetta assemblea veniva
convocata proprio al fine di fissare la misura del ristoro ambientale.
Nell'occasione, presente il Comune di Crispiano, veniva approvata la proposta
del Presidente dell'ATO, ossia del Sindaco del Comune di Massafra che prevedeva
la corresponsione di somme a carico dei rispettivi Comuni d'Ambito.
All'esito di un più approfondito esame, il Comune di
Crispiano si avvedeva tuttavia di un errore circa la quantificazione
dell'importo in questione.
In relazione all'incremento tariffario veniva dunque
proposto ricorso per violazione del decreto del Commissario Delegato n. 296 del
2002, nella parte in cui calcolava, nel determinare l'importo del ristoro
ambientale, la prevista aliquota del 10% su tutte le voci che concorrevano a
formare la tariffa rifiuti (ossia ammortamento, costo di esercizio, spese di
chiusura ed utile di impresa) e non soltanto sulle prime tre voci (dunque, con
esclusione degli utili).
Si costituiva in giudizio il Comune di Massafra, il
quale evidenziava la libertà di determinazione dell'importo a titolo di ristoro
ambientale da parte dell'autorità di bacino, atteso che la ridetta disposizione
commissariale prevedeva sì l'aliquota del 10%, ma "salva diversa
determinazione" dell'autorità di bacino.
Il TAR riteneva il ricorso fondato e per l'effetto
annullava la delibera impugnata.
Avverso la sentenza del TAR ha presentato appello il
Comune di Massafra eccependo, in primis, una serie di eccezioni in rito, e nel
merito, la erroneità della sentenza del primo giudice.
Osserva la Sezione che, come emerge dalla
deliberazione ATO del 3 febbraio 2008, il Comune di Crispiano era presente con
un proprio rappresentante all'assemblea che ha adottato all'unanimità l'atto
impugnato: il termine di impugnazione decorre dunque dal 7 febbraio 2008, data
della piena ed effettiva conoscenza. La notifica del ricorso introduttivo
risulta effettuata al Comune di Massafra ed all'ATO in data 18 aprile 2008, ben
oltre i rituali 60 giorni richiesti per la proposizione del gravame.
Pertanto il TAR avrebbe dovuto dichiarare irricevibile
il ricorso.
Quanto poi alla eccepita carenza di interesse, osserva
la Sezione che se è vero che non puo" disconoscersi la astratta
legittimazione del Comune a impugnare le delibere dell'ATO che sono lesive di
posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, in ogni caso la
ammissibilità della impugnazione non può prescindere dai principi generali in
materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti
dell'organo che hanno partecipato all'atto deliberativo.
Pertanto è regola che il componente dell'organo
collegiale che non sia assente dalla seduta, manifesti il proprio dissenso alla
delibera e che il dissenso venga verbalizzato decadendo altrimenti dalla stessa
possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione
attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della
delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente
non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento (Consiglio Stato, sez.
V, 7 novembre 2007, n. 5759).
L'appello pertanto merita accoglimento, la sentenza di
primo grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado dichiarato
irricevibile e sotto altro profilo inammissibile.
Spese ed onorari dei due gradi tuttavia per la
peculiarità della vicenda possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta
Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza appellata
accoglie l'appello in epigrafe indicato e per l'effetto dichiara irricevibile e
sotto altro profilo inammissibile il ricorso di primo grado..
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 16 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
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