SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO
RIMOZIONE PER OSTACOLO ALLE CONVOCAZIONI
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica
quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli
studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";
CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n.
53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;
CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti
di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai
principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;
EMANANO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI
Art. 1 - Oggetto - Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la
definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di
tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della
struttura scolastica.
Art. 2 - Tipologia degli interventi - La somministrazione di farmaci deve
avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente
servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di
cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità
tecnica da parte dell'adulto.
Art. 3 - Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in
orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e
competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso
d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il
rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle
somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la
definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le
istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.
Art.4 - Modalità di intervento - La somministrazione di farmaci in orario
scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli
esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la
prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi
di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione
di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante
l'individuazione del luogo fisico idoneo er la conservazione e la
somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici
durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la
somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a
garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già
autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed
ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto
legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della
programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali,
specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi
Sociali e le Associazioni.
Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia
alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi
siano i requisiti professionali necessari a garantire
l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito
delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia
scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio
con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici
possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite
convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi
sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il
ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana,
Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a
darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la
potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è
stata avanzata la relativa richiesta.
Art. 5 - Gestione delle emergenze - Resta prescritto in ricorso al Sistema
Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi
l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida
ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una
situazione di emergenza.
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