SPESE DI NOTIFICA PER FERMO AMMINISTRATIVO
INDICAZIONI PER CUD 2006
Risoluzione del 27/12/2005 n
Risoluzione del
27/12/2005 n. 181
Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Amministrazione
Oggetto:Disciplina delle spese di notifica dei preavvisi di fermo amministrativo(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo: Con la nota indicata a margine codesta associazione ha chiesto allascrivente un "pronunciamento chiarificatore" in merito alla possibilita' omeno, per le societa' concessionarie del servizio nazionale dellariscossione, di addebitare al soggetto iscritto a ruolo (e, in ipotesi diinesigibilita', all'ente creditore) le spese di notifica dei c.d. "preavvisidi fermo amministrativo", da emettere in conformita' alla nota n. 57413 del9 aprile 2003 di questa Agenzia. Secondo codesta associazione, le predette societa' concessionariepotrebbero legittimamente effettuare tale addebito, in quanto: - ai sensi della citata nota del 9 aprile 2003, il preavviso di cui sopra assume, in caso di inadempimento del debitore, il valore di comunicazione di iscrizione del fermo, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data della stessa; - l'art. 4, comma 3, del regolamento approvato con il decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, stabilisce che le spese di notifica della predetta comunicazione di fermo sono a carico del contribuente in caso di riscossione e dell'ente creditore in caso di inesigibilita'; - l'art. 3, comma 41 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe "espressamente richiamato" le "vigenti disposizioni del DM n. 503 del 1998". In proposito, si evidenzia che, rispetto al momento dell'entrata invigore del citato DM n. 503/1998, la disciplina dei rimborsi delle spesesostenute dai concessionari nello svolgimento dell'attivita' di riscossionecoattiva e' stata completamente modificata a seguito dell'entrata in vigoredell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, aisensi del quale il riconoscimento agli stessi concessionari del diritto alrimborso di tali spese spetta sulla base della tabella approvata conapposito decreto ministeriale. Pertanto - come gia' chiarito da questa Agenzia con la risoluzione n. 1del 3 gennaio 2005 - il legislatore e' espressamente intervenuto in materiae ha previsto che le aziende concessionarie hanno diritto ad ottenereunicamente la restituzione delle specifiche tipologie di spesa contemplatein sede di attuazione del citato art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999,che, dunque, costituisce - salvo diversa successiva previsione normativa -la fonte esclusiva del diritto in parola nell'ambito del rapporto diconcessione del servizio nazionale della riscossione. L'attuazione di tale norma di legge e' avvenuta con il decreto delDirettore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delleFinanze del 21 novembre 2000, cui sono allegate due tabelle (A e B), la