SPESE ELETTORALI: LIMITI E MODALITA'
MODIFICA TASSO RATEAZIONE E DILAZIONE PREMI INAIL
Circolare F
Circolare F.L. 7/2009
AI SIGG. PREFETTI DELLA
REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL
GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA
REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA
OGGETTO:
Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti
d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento
contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009.
Capitolo 1310 -PG 3.
Ai sensi delle vigenti
disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i
Comuni e le Prefetture in occasione delle prossime elezioni europee ed
amministrative del 6 e 7 giugno 2009, sono posti direttamente o indirettamente
a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze.
Allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle
predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare, tempestivo
pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.
§ 1 -
Finanziamento.
Per il finanziamento delle
consultazioni in oggetto indicate è in corso apposita richiesta di stanziamento
di fondi al Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare sul capitolo
1310 -PG 3- dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il
corrente anno 2009 (competenza), destinata al finanziamento delle spese
ritenute indispensabili per l’attuazione dello svolgimento delle elezioni
quali, ad esempio, il trattamento economico dei componenti dei seggi
elettorali, la retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale,
l’allestimento dei seggi, la provvista di eventuali stampati non forniti
direttamente dallo Stato, la disciplina della propaganda elettorale, i
trasporti ecc, come meglio di seguito specificato.
Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL.,
ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale, il
cui ammontare sarà determinato da questo Ufficio non appena il Ministero
dell'economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.
Ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla
legge 25 marzo 2009, n. 26, l’importo massimo delle spese da rimborsare ai
comuni di ciascuna Provincia per l’organizzazione tecnica delle elezioni del
Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti
di seggio, è stabilito, nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per
lo scopo, con decreto ministeriale, secondo distinti parametri per elettore e
per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e
di un terzo sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni
con non più di 5 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono
vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.
Quando questo Ufficio
conoscerà l’ammontare del finanziamento disposto dal competente Ministero
dell’economia e delle finanze, con lettere separate, comunicherà le
assegnazioni di fondi per le spese organizzative entro le quali le SS.LL.
avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni agli enti locali,
assicurando - nel contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le
operazioni. Nelle more, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le
spese nei limiti strettamente indispensabili in quanto le eventuali spese
eccedenti le predette assegnazioni resteranno a carico dei comuni medesimi.
§ 2 - Spese da
sostenere direttamente dalle Prefetture, dai Commissariati di Trento e Bolzano
e dall’Ufficio di Presidenza della Valle D’Aosta.
A partire dal corrente
esercizio finanziario, a seguito di intese intercorse tra questa Direzione
centrale e la Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per
le risorse finanziarie e strumentali di questo Ministero, le spese da
sostenersi direttamente da parte di codeste sedi saranno suddivise tra le due
Direzioni centrali e, conseguentemente, graveranno su diversi capitoli di
spesa.
Pertanto, a carico degli
accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul capitolo 1310 -PG 3,
continuano a gravare e dovranno, quindi, essere imputate le spese relative ai
seguenti adempimenti:
a)
spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari
degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di
votare nel luogo di cura;
b)
spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o
dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei
degenti di votare nel luogo di cura;
c)
spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle autorità indicate
sull'apposita nota n. 2067 dell’8 aprile 2009, diramata tramite comunicato
INTRANET dell’8 aprile 2009. Le spese in parola verranno rimborsate
direttamente dalle Prefetture dietro presentazione di elenchi riepilogativi
relativi alle somme addebitate.
In merito alla lettera c), si prega di intervenire tempestivamente presso le
locali filiali di Poste Italiane affinché trasmettano la documentazione
necessaria per il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del
capitolo. Oltre tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di
rimborso.
§ 3 - Spese dei
Comuni rimborsabili dallo Stato.
In base alle disposizioni
citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il
trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli
adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico
direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei
propri uffici.
A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul
citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai
titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.
a) Spese per le competenze
corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.
Ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera n) del citato decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, ai
componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori
e n. 1 segretario) spettano i compensi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2, 3
e 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo
3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.
Pertanto, gli importi da
corrispondere per le consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono, a
seconda dei vari abbinamenti, i seguenti:
- Seggi
ordinari
- in
caso di sola elezione del Parlamento europeo
- Presidenti: €. 150,00
- Scrutatori e Segretari: € 120,00
Per ogni consultazione da
effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati,
rispettivamente di € 37,00 e € 25,00, pertanto;
- in
caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni provinciali o comunali
- Presidenti: €. 187,00
- Scrutatori e Segretari: € 145,00
- in
caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni provinciali e
comunali o ad elezioni comunali e
circoscrizionali
- Presidenti: €. 224,00
- Scrutatori e Segretari: € 170,00
- in
caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali
- Presidenti: €. 261,00
- Scrutatori e Segretari: € 195,00
- Seggi
speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).
- Presidenti: € 90,00
- Scrutatori: € 61,00
Dette spese dovranno
essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in
quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli
onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso
spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese
quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito
le istruzioni contenute nell’apposita circolare in fase di emanazione.
Spetta, altresì, ai soli
presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art.
4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai
dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte
dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria
2006).
b) Spese per la
retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.
Il periodo elettorale, ai
fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 3 aprile 2009, data di
pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 7 luglio
2009, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.
Le spese per le prestazioni
rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di
pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, dovranno
rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei
contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono
posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti
contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre,
un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per
il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante
l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto
trasmesso alla Prefettura.
L’articolo 15 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze
lavorative connesse con le predette consultazioni e il termine entro il quale
adottare la necessaria determina autorizzativa all’effettuazione delle ore
straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali,
nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio. In
merito, corre l’obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata
con le norme in materia di organizzazione dell’orario di lavoro contenute nel
decreto legislativo n. 66/2003, come modificato dal decreto legislativo 6
agosto 2008, n. 133.
Inoltre, nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10 giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere
indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo,
il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da
assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei
compensi per il periodo già decorso.
Dette determine devono
essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati
dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali,
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Questo Ministero ribadisce
l’importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate
in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative
del citato testo unico.
In merito alla successiva
rendicontazione da produrre da parte degli Enti locali per le spese inerenti il
lavoro straordinario, si rimanda al paragrafo 5, punto 5a) delle presenti
istruzioni.
Le spese per il lavoro
straordinario, ivi comprese quelle per l’eventuale erogazione d......