SPESE LEGALI: RIMBORSI A COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI
Riconoscimento parte variabile della retribuzione
SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
SECONDA
APPELLO
Sentenza
30
2010
Responsabilità
08-02-2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati
dott. Carmelo
Geraci
Presidente
dott. Stefano
Imperiali
Consigliere relatore
dott. Mario
Pischedda
Consigliere
dott. Josef Hermann
Rössler
Consigliere
dott.ssa Angela Silveri
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello n. 21074 del
registro di segreteria, proposto dai sigg. Rodolfo Fabrizi, Gaetano
Fratarcangeli, Renato Genovesi, Ruggiero Mastrantoni, Pierino Milani e Silvana
Viti, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Colalillo con domicilio
in Roma alla via Albalonga 7, per l’annullamento della sentenza della Sezione
Giurisdizionale per il Lazio n. 1359 del 5.5.2004.
Visti gli atti e i documenti del
giudizio;
Uditi nella camera di consiglio
del 17.12.2009 il consigliere relatore, l’avv. Paola Conticiani per delega
dell’avv. Vincenzo Colalillo e il Vice Procuratore Generale dott.ssa Letizia De
Lieto Vollaro;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione del
13.12.2002, la Procura Regionale per il Lazio chiamò in giudizio i sigg.
Rodolfo Fabrizi, Gaetano Fratarcangeli, Renato Genovesi, Ruggiero Mastrantoni,
Pierino Milani, Arcangelo Savone e Silvana Viti, tutti ex amministratori del
Comune di Boville Ernica (FR), per il risarcimento di un danno pari a €
9.263,33, conseguente all’“indebito esborso delle spese legali disposto a
favore dei componenti della Commissione Edilizia in quanto assolti in un
procedimento penale nel quale erano imputati per avere favorito il sindaco
pro-tempore”, il quale, rilevava la Procura, “aveva commesso reati di
abusivismo edilizio, relativi alla propria abitazione, prontamente sanati dai
componenti della Commissione”.
Con sentenza n. 1359 del 5.5.2004,
la Sezione Giurisdizionale per il Lazio ha ritenuto che i rimborsi in questione
- disposti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 570 del 1997, n. 624
del 1997, n. 728 del 1997, n. 165 del 1998 e n. 226 del 2000 - fossero
effettivamente ingiustificati. Ha pertanto condannato i convenuti a pagare, in
tutti i casi con rivalutazione, interessi e spese: Rodolfo Fabrizi € 1.097,87;
Gaetano Fratarcangeli € 1.646,81; Renato Genovesi € 1.372,34; Ruggero
Mastrantoni € 1.097,87; Pierino Milani € 274,46; Arcangelo Savone € 274,46;
Silvana Viti € 1.646,81.
2. Con atto notificato il 7.7.2004 e
depositato il 26.7.2004, i sigg. Fabrizi, Fratarcangeli, Genovesi, Mastrantoni,
Milani e Viti hanno proposto appello avverso la sentenza della Sezione
territoriale, affermando che questa “non spiega perché - concretamente - non
spettasse il rimborso agli imputati”, che erano stati “assolti con
formula piena (perché il fatto non costituisce reato)”. Si sostiene inoltre
che “la condotta degli appellanti” non era comunque “riconducibile al
concetto di colpa grave”, poiché la Giunta aveva acquisito tutti i pareri
necessari, compreso quello di legittimità del segretario comunale, e aveva
inoltre inteso evitare giudizi nei confronti del Comune con il conseguente “rischio
di maggiori oneri”. Si precisa infine che la decisione impugnata “ha
condannato gli odierni appellanti anche con riferimento alla deliberazione di
G.C. n. 728 dell’11 dicembre 1997”, già oggetto di un distinto
giudizio di responsabilità davanti a questa Corte.
3. Con conclusioni del 23.10.2006,
la Procura Generale ha affermato che “la fattispecie dannosa riconducibile
alla predetta delibera di G.M. n. 728/97 dovrebbe essere stralciata dal
presente giudizio”; “il conflitto d’interesse” nella fattispecie
riguarda “gli Assessori ed il Sindaco, da un canto, e l’ente locale,
dall’altro”; “il parere di legittimità da parte del Segretario Comunale”
si risolveva in un “particolare atto di controllo preventivo”; la
Sezione potrebbe eventualmente esercitare il suo potere riduttivo dell’addebito,
nella misura del 50%, “in favore di tutti gli appellanti escluso il dott.
Mastrantoni Ruggero, sindaco p.t. del Comune di Boville Ernica”.
Con memoria depositata il
24.11.2009, gli appellanti hanno ribadito le argomentazioni del gravame,
precisando che la deliberazione n. 728 del 1997 è stata oggetto di altro
giudizio definito da questa Sezione con sentenza n. 34 del 28.1.2008, che ha
escluso una colpa grave dei convenuti.
4. All’udienza del 17.12.2009,
l’avv. Paola Conticiani ha insistito per l’accoglimento dell’appello. Il
rappresentante della Procura Generale si è invece rimesso alle valutazioni
della Sezione, richiamando la decisione già presa, in fattispecie analoga, con
la citata sentenza n. 34 del 2008.
Considerato in
DIRITTO
1. Si premette che la deliberazione
della Giunta Comunale di Boville Ernica n. 728 dell’11.12.1997 aveva disposto
due distinti rimborsi di spese legali: uno di lire 4.896.000 a favore del
sindaco dott. Ruggiero Mastrantoni e un altro di lire 2.430.000 a favore del componente
della Commissione Edilizia Comunale sig. Antonio Fabrizi.
Il primo rimborso è stato oggetto
del giudizio definito in secondo grado con la sentenza di questa Sezione n. 34
del 2008. Il secondo rimborso rientra invece nella controversia decisa in primo
grado con la sentenza in questa sede impugnata.
Non vi è stata, pertanto, alcuna
indebita duplicazione di giudizi.
2. Ciò posto, si rileva che l’art.
67 del d.P.R n. 268 del 1987 sul personale degli enti locali stabilisce: “l’ente,
anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di
un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio
e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa sin
dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di
comune gradimento”.
In sostanza, il rimborso delle
spese legali è possibile solo qualora il procedimento che ha coinvolto il
dipendente dell’ente locale non abbia evidenziato un conflitto d’interessi
con l’amministrazione di appartenenza. E questo presupposto di legittimità del
rimborso può ravvisarsi solo nei casi in cui al dipendente non sia stata
contestata, o comunque risulti ex post esclusa dalla decisione che ha
chiuso il procedimento, una condotta contraria agli interessi dell’amministrazione
di appartenenza.
3. Nella vicenda in esame, ai
componenti della Commissione Edilizia Comunale era stato invece contestato, in
sede penale, di aver illecitamente favorito la sanatoria di abusi edilizi
commessi dal sindaco Mastrantoni. E il Giudice per l’Udienza Preliminare di
Frosinone aveva sì dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli
imputati perché il fatto non costituiva reato, ma aveva anche evidenziato “l’illegittimità
della condotta del Mastrantoni e delle decisioni assunte dalla CEC”.
Orbene, proprio questa illegittimità
esclude la riconducibilità dell’attività dei componenti della Commissione agli interessi
dell’amministrazione comunale, ovverosia quell’assenza di un conflitto di
interessi che costituisce, come si è detto, il necessario presupposto del
rimborso delle spese legali.
In definitiva non spettava, nella
fattispecie, alcun rimborso.
4. Senonché, va considerato che il
procedimento penale che aveva dato luogo alle spese legali di cui fu disposto
il rimborso con le deliberazioni in questione aveva comunque avuto un esito
favorevole agli imputati. E va anche considerato che nella sentenza impugnata
risulta accertato - senza contestazioni e tanto meno appelli da parte
della Procura Regionale o di quella Generale - che le deliberazioni
della Giunta Comuna......