SPESE PER LE ELEZIONI DEL 28 E 29 MARZO
PGT IN ITINERE: CONSULTAZIONE, MA NON COPIE
Circolare F
Circolare F.L. 1/2010
AI SIGG. PREFETTI DELLA
REPUBBLICA
Alessandria, Ancona,
Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Biella, Bologna,
Brindisi, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Cuneo, Ferrara, Firenze,
Foggia, Forlì Cesena, Frosinone, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Lucca,
Macerata, Massa Carrara, Modena, Napoli, Novara, Parma, Perugia, Pesaro Urbino,
Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti,
Rimini, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Torino, Verbano Cusio Ossola,
Vercelli, Vibo Valentia, Viterbo
OGGETTO: Spese per
l'attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali
del 28 e 29 marzo 2010.
1. - Competenza
generale degli oneri
Per la competenza degli
oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di
attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto
principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile
1976, n. 136.
In caso di elezioni
regionali singole tutte le spese per l’organizzazione ed attuazione delle
elezioni sono a carico delle regioni. Dette spese sono state disciplinate
mediante apposite intese intercorse tra codeste Regioni ed i Prefetti delle
Regioni medesime.
In caso di elezioni
regionali abbinate alle elezioni provinciali e/o comunali, le spese relative ad
adempimenti comuni vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati
alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
Inoltre, in presenza di
detti abbinamenti, per le sole amministrazioni provinciali e comunali continua
a sussistere l’intervento statale per le spese di cui all’articolo 17, comma 3
della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché per quelle di cui all’articolo 5
della legge 16 aprile 2002, n. 62. Pertanto le stesse saranno ripartite in
ragione di metà o di due terzi tra lo Stato e le Regioni in funzione dei vari
abbinamenti.
2. - Spese delle
amministrazioni interessate alle consultazioni
2.1 - Organizzazione
tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.
A norma del citato
articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle
regioni, delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione
tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli.
Sono, inoltre, a carico
dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni
circoscrizionali.
Il periodo di
effettuazione del lavoro straordinario, di cui all’articolo 15 del decreto
legge 18/01/1993, n. 8, decorre dalla data di affissione del manifesto di
convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data
delle consultazioni. In caso di secondo turno do votazione (solo per le
consultazioni provinciali e comunali) il termine ultimo per l'effettuazione del
lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo all’11 aprile 2010,
data del secondo turno elettorale (ballottaggio).
Per l’espletamento degli
adempimenti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n.
43, gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti
comunali rese nel periodo antecedente la data di affissione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali saranno addebitate alle Regioni in quanto
trattasi di adempimenti connessi alla sottoscrizione delle liste dei canditati
alle elezioni dei Consigli regionali
Per quanto concerne gli
onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di
sezione, si ritiene opportuno far presente che gli importi da corrispondere
sono quelli previsti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come
sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.
Al riguardo, in esito
alla prosecuzione dell’intervento statale di cui al precedente paragrafo 1, per
le sole Amministrazioni provinciali e comunali interessate dall’abbinamento con
le elezioni regionali l’onere derivante dalla predetta legge 62/2002 (€ 30,00
Presidenti e € 24,00 Scrutatori e segretari per i seggi ordinari; € 18,00
Presidenti e € 12,00 Scrutatori per i seggi speciali) sarà ripartito in ragione
di metà o di due terzi tra Stato e Regioni in relazione agli abbinamenti, come
successivamente indicato.
a) ELEZIONI REGIONALI SINGOLE
- Seggi Ordinari
- Presidenti:
€ 150,00
- Scrutatori e Segretari:
€ 120,00
Per ogni consultazione da
effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati,
rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non sono
stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002.
- Seggi Speciali
- Presidenti: € 90,00
- Scrutatori: € 61,00
b) ELEZIONI REGIONALI ABBINATE ALLE
ELEZIONI PROVINCIALI O COMUNALI
- Seggi Ordinari
- Presidenti: €
187,00
di cui € 15,00 a carico Stato (pari a metà di € 30,00); € 93,50 a carico
Regione ed € 78,50 a carico Provincia o Comune
- Scrutatori e Segretari:
€ 145,00 di cui € 12,00 a carico
Stato(pari a metà di € 24,00); € 72,50 a carico Regione ed € 60,50 a
carico Provincia o Comune)
- Seggi
Speciali
- Presidenti: € 90,00
di cui € 9,00 a carico Stato (pari a metà di € 18,00); € 45,00 a carico Regione
ed € 36,00 a carico Provincia o Comune)
- Scrutatori: €
61,00
di cui € 6,00 a carico Stato (pari a metà di € 12,00); € 30,50 a carico Regione
ed € 24,5 a carico Provincia o Comune)
c) ELEZIONI REGIONALI ABBINATE ALLE
ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI
- Seggi
Ordinari
- Presidenti: €
224,00
di cui € 20,00 a carico Stato (pari a 2/3 di € 30,00) ; € 74,66 a carico
Regione ed € 64,67 a carico Provincia ed e 64,67 a carico Comune
- Scrutatori e Segretari:
€ 170,00 di cui € 16,00 a carico dello
Stato (pari a 2/3 di € 24,00); € 56,66 a carico Regione; € 48,67 a carico
Provincia ed € 48,67 a carico Comune
- Seggi
Speciali
- Presidenti: € 90,00
di cui € 12,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 18,00); € 30,00 a carico
Regione; € 24,00 a carico Provincia ed € 24,00 a carico Comune
- Scrutatori: €
61,00
di cui € 8,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 12,00); € 20,34 a carico
Regione; € 16,33 a carico Provincia ed € 16,33 a carico Comune
d)ELEZIONI REGIONALI ABBINATE ALLE
ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI
- Seggi
Ordinari
- Presidenti: €
224,00
di cui € 20,00 a carico Stato (pari a 2/3 di € 30,00) ; € 74,66 a carico
Regione ed € 129,34 a carico Comune
- Scrutatori e Segretari:
€ 170,00 di cui € 16,00 a carico dello
Stato (pari a 2/3 di € 24,00); € 56,66 ed € 97,34 a carico Comune
- Seggi
Speciali
- Presidenti: € 90,00
di cui € 12,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 18,00); € 30,00 a carico
Regione ed € 48,00 a carico Comune
- Scrutatori: €
61,00
di cui € 8,00 a carico dello Stato (pari a 2/3 di € 12,00); € 20,34 ed € 32,66
a carico Comune
2.2 - Disciplina dei
riparti
Nel caso di
contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali variamente combinate con
le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il riparto delle
spese per gli adempimenti comuni, dovrà essere reso esecutivo dal Prefetto del
capoluogo di Regione, sulla base della rendicontazione resa dai comuni stessi
(art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
.
Ai fini della presentazione dei rendiconti dei comuni, si rappresenta quanto
segue:
1) Elezioni Regionali singole
I rendiconti
delle spese dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla rispettiva
Amministrazione regionale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data
delle consultazioni (art. 21 legge 108/68).
2) Abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali.
2a) I rendiconti delle
spese derivanti dalla cennata legge 62/2002 (adeguamento degli onorari ai
componenti i seggi limitatamente alla differenza tra i nuovi e i vecchi importi
nelle misure indicate al precedente paragrafo 2.1; quota parte dei rimborsi
spese ai Presidenti di seggio in esito al prolungamento della giornata di
votazione; eventuale acquisto di cabine) da ripartirsi in funzione di metà o di
due terzi in relazione ai vari abbinamenti, dovranno essere trasmessi, a cura
dei comuni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della
consultazione alla Prefettura competente per territorio.
2b) I rendiconti delle
spese derivanti da adempimenti comuni, dovranno essere corredati da un prospetto
riepilogativo con l’indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni
interessate alle consultazioni e trasmessi, a cura dei comuni, al Prefetto del
capoluogo di Regione, per l’apposizione del necessario visto di esecutività.
3. - Spese delle
Prefetture – Uffici Territoriali del Governo
3.1 - Spedizione degli
atti elettorali da parte dei comuni
Al riguardo, la Società
Poste Italiane, su richiesta di questo Ministero, provvederà ad impartire alle
dipendenti filiali le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di
pagamento delle tasse postali occorrenti per le spedizioni necessarie
all’espletamento delle consultazioni.
Al pagamento delle spese
provvederanno direttamente le Regioni cui le locali filiali di Poste Italiane
invieranno la relativa documentazione.
Ai fini del riparto delle
spese postali inerenti l’intervento statale di cui al precedente paragrafo 1
(per i comuni nei quali si sono svolte le elezioni regionali abbinate a quelle
amministrative), le Regioni dovranno comunicare a codeste Sedi l’ammontare
della spesa a carico dello Stato che dovrà essere calcolata, per i soli comuni
interessati dai cennati abbinamenti, in ragione di metà o di due terzi del
totale risultante dalla documentazione inviata dalle predette filiali di Poste
italiane con esclusione delle spese telegrafiche le quali, in occasione di
consultazioni regionali ed amministrative, esulano dal rimborso a carico
dell’Erario.
Gli importi così
determinati saranno posti a carico dei fondi che saranno accreditati, previa segnalazione
di codeste Prefetture, sul capitolo 1310 PG 3- del corrente esercizio
finanziario.
Con l’occasione, si
pregano i Prefetti di Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Napoli,
Bari e Catanzaro di voler trasmettere, per opportuna conoscenza, alle
rispettive Amministrazioni Regionali , copia della presente circolare.
Infine, si rac......