SPESE PROCESSUALI E DANNO ERARIALE
ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE DIRIGENZIALI
N
N.359/2006REL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana composta dai seguenti
magistrati:
- dott. Francesco D' Isanto Presidente F.F.
- dott. Enrico Torri Consigliere
- dott. Angelo Bax Consigliere
Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità recante il
n. 54591/REL del registro di segreteria, promosso dal Sostituto
Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 3 maggio 2005
nei confronti dell'arch. Susanna Taddei,
rappresentata e difesa dall' avv.ssa Luisa Gracili, presso cui è elettivamente
domiciliata in Firenze, via dei Servi n. 38.
Uditi, nella pubblica udienza del 14
dicembre 2005, il consigliere relatore
dott. Angelo Bax, l' avv.ssa Luisa Gracili per la parte convenuta ed il
rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Nicola Bontempo.
Visto l' atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.
FATTO
Con atto introduttivo del giudizio
depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 3 maggio
2005, e ritualmente notificato, il Sostituto Procuratore Generale conveniva in giudizio davanti a questa
Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti la sig.ra arch. Susanna Taddei,
responsabile dell' Area 1 Urbanistica del Comune di Lastra a Signa, in quanto
ritenuta responsabile di un danno all' Erario del Comune di Lastra a Signa pari
a € 1.224,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio.
Il presunto danno erariale derivava dalla
sentenza resa dal T.A.R. per la Toscana ( n. 2567 in data 5 novembre 2002)
avente ad oggetto l' illegittimità del diniego di accesso opposto dalla
funzionaria del menzionato Comune, con consequenziale condanna dell'
Amministrazione comunale alle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00, oltre
IVA e CAP per la somma pari a € 1.224,00.
Nella specie la sig.ra Sonia Nardi,
titolare di un immobile ubicato in Lastra a Signa, convenuta in giudizio dai
proprietari di altre porzioni dell' immobile in cui era sita la sua unità
immobiliare i quali lamentavano danni asseritamente causati da lavori da ella
eseguiti, avendo appreso dell' esistenza di altro giudizio in cui gli stessi
attori si dolevano di analoghi danni per lavori eseguiti da altro soggetto
(sig. Giovanni Bongini), ed ai quali potevano verosimilmente ascriversi i danni
de quibus (nonché ulteriori danni causati all'odierna convenuta),
formulava al Comune di Lastra a Signa due istanze.
Con la prima ( istanza in data 5 marzo 2002
prot. n. 4223) la sig. ra Sonia Nardi chiedeva di conoscere se il sig. Giovanni
Bongini avesse eseguito gli adeguamenti statici richiesti dal Comune, mentre
con la seconda istanza ( in data 5 marzo 2002 prot. n. 5651) chiedeva il
rilascio della documentazione relativa alle concessioni in sanatoria rilasciate
ad altro terzo confinante ( sig. Piero Catarzi).
Il Comune di Lastra a Signa, in persona
dell' arch. Susanna Taddei, respingeva entrambe le istanze.
In ordine alla prima di esse con nota del
22 marzo 2002 (n. 5482) l' odierna convenuta in giudizio asseriva che gli artt.
22 segg. l. 241/1990 legittimavano l' accesso ad atti e documenti, ma non
l'ottenimento di informazioni, mentre in ordine alla seconda istanza (con nota
del 22 marzo 2002 n. 5858, cd. condono Catarzi) deduceva che la richiedente non
avesse dedotto un interesse personale e concreto alla conoscenza dei documenti
in questione.
La sig.ra Sonia Nardi si rivolgeva,
pertanto, al difensore civico della Regione Toscana, ai sensi dell' art. 25 l.
241/1990, siccome modificato dall' art. 15 l. 340/2000, il quale , con nota n.
2405 in data 29 aprile 2002, riteneva accoglibili le suddette istanze.
Di converso il Comune di Lastra a Signa,
con nota del 31 maggio 2002 n. 9533, a firma dell' arch. Susanna Taddei,
confermava il diniego di accesso, sicché la sig. Nardi si attivava giudizialmente
per ottenere il richiesto accesso che l' Amministrazione comunale consentiva ,
con nota n. 20810 del 20 novembre 2002, solo a seguito della menzionata
sentenza n. 2567/2002 del T.A.R. per la
Toscana.
A fronte dell' accoglimento del ricorso e
della consequenziale condanna alle spese processuali dell' Amministrazione
comunale globalmente pari a € 1.224,00 (€ 1.000,00, oltre I.V.A. e CAP) la
Procura contabile, ravvisando un' ipotesi di danno erariale, provvedeva alla notifica dell' invito a dedurre
nei confronti dell'odierna convenuta, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del D.L.
n. 453 in data 15 novembre 1993, siccome convertito con L. n. 19 del 14 gennaio
1994.
La parte attorea, premesso che le difese
scritte ed orali non erano idonee a discolpare dagli addebiti prospettati in
sede preprocessuale, nell' atto introduttivo del giudizio evocava in causa
l'arch. Taddei, deducendo che il reiterato diniego opposto alle istanze
proposte dalla sig. ra Sonia Nardi, e la dichiarata illegittimità dell' attività
dell' Amministrazione dapprima ad opera del difensore civico, ed in seguito
dell' autorità giudiziaria amministrativa, aveva determinato un danno erariale.
Prive di fondamento dovevano ritenersi le
deduzioni della parte convenuta in riferimento sia all' esistenza di un gran
numero di istanze, condizione che non poteva giustificare l' illegittimo
diniego dell' accesso ex l. 241/1990, sia in ordine all' asserita assenza di
nesso eziologico tra la condotta dell' arch. Taddei e la condanna alle spese processuali, considerato il potere
discrezionale del giudice di condannare al pagamento delle spese di lite o di
compensare le spese stesse.
Deduceva, infatti la Procura, che in realtà
il principio generale in tema di regolamento delle spese di lite, ai sensi dell'
art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza, mentre la compensazione delle spese
costituisce un apprezzamento latamente discrezionale del giudice e, conseguendo ordinariamente la condanna alla
soccombenza, poteva ritenersi causalmente ascrivibile la condanna alle spese
processuali dell' Amministrazione comunale alla condotta dell' arch. Taddei.
Sicché con riferimento alla ritenuta
responsabilità amministrativa la parte
attorea citava in giudizio la sig.ra arch. Susanna Taddei per quivi sentirla
condannare al pagamento in favore dell'Erario del Comune di Lastra a Signa
della somma di € 1.224,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e
spese di giudizio.
Con determinazione del 27 giugno 2005 il
Presidente, ai sensi dell' art. 55 del R.D. 1214/1934 e 49 del R.D. 13 agosto
1933 n. 1038, vista l' istanza della sig. Procuratore Regionale, determinava in
€ 800,00 ( comprensivi della rivalutazione monetaria) l' addebito ridotto da
pagarsi all' Erario, assegnando il termine di 15 gg. per il deposito in
Segreteria della dichiarazione di accettazione, ai sensi del R.D. 13 agosto
1933 n. 1038.
Con memoria del 24 novembre 2005 si
costituiva in giudizio l'arch. Susanna Taddei a mezzo del legale difensore.
La convenuta precisava in via di fatto che
nel Comune di Lastra a Signa, tra un gruppo di abitanti in via di Naiale, e tra
essi protagonista non secondaria la sig.ra Sonia Nardi, si era creata una
situazione di alta conflittualità sfociata in liti giudiziarie civili, oltre
che in denunce penali, ed in un accesso indiscriminato ad atti ed informazioni
presso gli uffici comunali, spesso
caratterizzato da intenti emulativi, di cui il legale difensore dava
dettagliata resocontazione (pp. 4 - 27 della memoria di costituzione con
copiosa documentazione in atti).
In questo quadro era maturata la situazione
fattuale che aveva determinato la richiesta di accesso ad ulteriori
documentazioni ed informazioni, di cui supra in tema di narrativa di
fatto, che aveva poi dato luogo al diniego opposto dall' Amministrazione,
ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo.
La convenuta affermava che il diniego all'
accesso era avvenuto ritenendo che nell' un caso ( Bongini) il tipo di atti
richiesto fossero informazioni su pratiche di terzi e non visura di documenti,
dall' altro ( Catarzi) che non fosse stato evidenziato l' interesse all'
accesso.
Ribadiva la convenuta che, considerata la
situazione che si era venuta a creare in via di Naiale, e nonostante il
provvedimento del difensore civico, aveva ritenuto legittimo, anche sulla
scorta di alcuni orientamenti del giudice amministrativo, non consentire l'
accesso agli atti; né la sentenza di accoglimento del TAR, con consequenziale
condanna alle spese poteva ritenersi ex se fondante la responsabilità
amministrativa, atteso che l'Am......