SPESE REFERENDUM
QUANDO IL CIRCOLO PRIVATO DIVENTA PUBBLICO ESERCIZIO
Circolare F
Circolare F.L. 15/2005
AI PREFETTI DELLA
REPUBBLICA
LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura
AOSTA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO
e, p.c.
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
AOSTA
N.C. CIRCOLARE TELEGRAFICA F.L. NUMERO 15/00.120508/Ref.
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DELLA
FINANZA LOCALE.
LA SOCIETA' POSTE ITALIANE, ACCOGLIENDO LA RICHIESTA DI QUESTO MINISTERO, HA
DIRAMATO A TUTTE LE FILIALI, CON CIRCOLARE DIR 168 DEL 2 MAGGIO 2005, LE
ISTRUZIONI CHE SARANNO SUBITO APPLICATE E VALIDE SINO AL DECIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DELLE CONSULTAZIONI, PER CONSENTIRE LE FACILITAZIONI DI
PAGAMENTO DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E
L'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2005. PERTANTO LA
CORRISPONDENZA DI SEGUITO ELENCATA, RECANTE LA LEGENDA "STATO SERVIZIO
ELETTORALE- REFERENDUM POPOLARE 12 GIUGNO 2005", SARA' ACCETTATA SENZA IL
PAGAMENTO DELLE RELATIVE TASSE:
1) I PIEGHI, ANCHE SE RACCOMANDATI O ASSICURATI, CONTENENTI GLI ATTI RELATIVI
ALLA REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI, SPEDITI DAI
SINDACI AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, AGLI UFFICI DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE, ALLE AUTORITA' PROVINCIALI DI PUBBLICA SICUREZZA, ALLE PREFETTURE,
ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, ALLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI
NONCHE' AD ALTRI SINDACI;
2) I PIEGHI, ANCHE SE RACCOMANDATI, CONTENENTI LE TESSERE ELETTORALI SPEDITI
DAI SINDACI AD ALTRI SINDACI O A COMANDI DI FORZE ARMATE O DI ALTRI CORPI
MILITARMENTE ORGANIZZATI;
3) LE CARTOLINE CON LE QUALI SI DA' AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
DELLA DATA DELLA CONSULTAZIONE. TALI CARTOLINE SARANNO SPEDITE, DA PARTE DEI
COMUNI, PER POSTA PRIORITARIA SIA PER I PAESI OLTREMARE CHE PER QUELLI EUROPEI;
4) I TELEGRAMMI SPEDITI DAI SINDACI, DAI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
ELETTORALI CIRCONDARIALI E DAI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI. DOVRA' ESSERE
CONSENTITA LA FACOLTA' AI SINDACI DEI COMUNI SPROVVISTI DI UFFICIO TELEGRAFICO
DI DETTARE TELEGRAMMI PER TELEFONO.
AL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE PROVVEDERANNO DIRETTAMENTE CODESTE SEDI,
SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DALLE LOCALI FILIALI DI POSTE ITALIANE,
CON IMPUTAZIONE AI FONDI CHE SARANNO ALL'UOPO ACCREDITATI DA QUESTO MINISTERO
SUL CAPITOLO 1312 DEL CORRENTE ESERCIZIO.
LA CORRISPONDENZA SPEDITA DA AUTORITA' DIVERSE DA QUELLE SOPRAINDICATE O IN
PERIODI DIVERSI SARA' ACCETTATA SECONDO LE CONSUETE MODALITA' E LE RELATIVE
TASSE DOVRANNO ESSERE ADDEBITATE ALLE AUTORITA' MITTENTI, IN BASE ALLE VIGENTI
TARIFFE.
PER LA SOLA REGIONE SARDEGNA SI RICHIAMA QUANTO GIA' COMUNICATO CON IL
TELEGRAMMA N. 1664/00130508 DEL 12 APRILE 2005, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI POSTALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 MAGGIO 2005. IL
DIRGENTE DELL'AREA D'ANGICCO.
Roma lì, 9 maggio 2005
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Circolare F.L. 16/2005
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA
AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO
NELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SARDA
CAGLIARI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza:
ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ENTI LOCALI
UFFICIO ELETTORALE
PALERMO
AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE
PROVINCIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Spese per i referendum del 12 e 13 giugno 2005. Disciplina delle
spese.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi
adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 12 e 13
giugno 2005, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse
amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare
l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di
garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si
impartiscono le seguenti istruzioni.
SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE
§ 1 - Finanziamento.
Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è stata inoltrata
al Ministero dell'economia e delle finanze apposita richiesta di stanziamento
di fondi da assegnare sul capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa
di questo Ministero per il corrente anno 2005 (competenza).
Esso è destinato al finanziamento delle spese relative al trattamento economico
dei componenti dei seggi elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario
del personale comunale, all'allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali
stampati non forniti direttamente dallo Stato, alla disciplina della propaganda
elettorale, ai trasporti, alle spese di codesti uffici, ecc..
Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL.,
ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale il
cui ammontare sarà determinato da questo Ufficio non appena il Ministero dell'economia
e delle finanze avrà stanziato i fondi.
Con lettere separate saranno comunicate le assegnazioni di fondi per il
finanziamento delle spese organizzative entro le quali le SS.LL. avranno cura
di disporre che siano contenute le erogazioni, assicurando - nel contempo - il
pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.
Con l'occasione si rammenta che l'articolo 55, comma 8, della legge finanziaria
27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le amministrazioni preposte
all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbono
comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore
contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.
Il medesimo comma 8, ha previsto, a tale scopo, che in occasione della
convocazione dei comizi elettorali, con decreto interministeriale tra il
Ministro dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia, venga
fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali, ivi comprese le somme da rimborsare ai Comuni
per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e successive modificazioni, sono a
carico dello Stato.
§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture - Uffici territoriali
del Governo.
A carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul citato
capitolo, saranno imputate le spese relative ai seguenti adempimenti:
a) fornitura della cancelleria occorrente per gli uffici elettorali
provinciali, del materiale per la confezione dei pacchi elettorali, ecc..
Giova, al riguardo, richiamare, l'attenzione delle SS.LL. che in merito al
lavoro di confezione dei pacchi elettorali potranno trovare imputazione esclusivamente
le spese per il materiale occorrente, in quanto l'attività lavorativa connessa
dovrà essere espletata dal personale di codesti Uffici, che sarà retribuito,
come prestazione straordinaria, con fondi assegnati dalla Direzione centrale
per le risorse finanziarie e strumentali di questo Dipartimento. Solo in via
eccezionale sarà possibile affidare il lavoro di confezione dei pacchi a ditte
specializzate, sotto il controllo responsabile degli uffici elettorali
provinciali. Le spese diverse da quelle relative al materiale non dovranno,
ovviamente, riguardare i compensi al personale e dovranno essere documentate
con regolari fatture;
b) trasporti e facchinaggi per la distribuzione del materiale elettorale, delle
schede per la votazione, degli stampati, ecc., ove non sia possibile avvalersi
degli automezzi e del personale in servizio presso il servizio elettorale.
Dovrà porsi particolare attenzione sul fatto che le fatture relative a
trasporti noleggiati siano inserite nello stesso rendiconto nel quale saranno
contabilizzate le spese per eventuali indennità di missione al personale;
c) indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio al personale civile
per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni, per la
raccolta dei dati statistici sui risultati delle consultazioni nonchè per la
vigilanza sugli stabilimenti incaricati della stampa delle schede. Per le
relative spese dovranno essere tenute presenti le disposizioni in vigore per le
missioni a carico dello Stato. Per tali esigenze, codesti Uffici già
dispongono, in via esclusiva, di apposite autovetture della pubblica sicurezza.
Quando particolari ed urgenti necessità lo impongano, le SS.LL. potranno fare
uso della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge n. 836 del
1973, per l'impiego di mezzi di trasporto noleggiati, sempre nei limiti dei
fondi che saranno assegnati e fino all'espletamento dei lavori inerenti alle
consultazioni ed in ogni caso, non oltre il decimo giorno successivo alle
consultazioni stesse. L'impiego di detti mezzi dovrà essere formalmente
autorizzato dalle SS.LL. in sede di incarico. Dovrà essere posta particolare
cura affinchè le spese per l'indennità di missione siano contabilizzate nello
stesso rendiconto in cui saranno comprese le spese sostenute per l'eventuale
mezzo di trasporto noleggiato col quale le missioni sono state espletate;
d) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari
degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di
votare nel luogo di cura;
e) spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi
o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei
degenti di votare nel luogo di cura;
f) spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle autorità
indicate sull'apposita circolare. Le spese in parola verranno rimborsate
direttamente dalle Prefetture dietro presentazione di elenchi riepilogativi
relativi alle somme addebitate.
In merito alle lettere d), e), ed f) si prega di intervenire tempestivamente
presso gli Enti in parola affinchè trasmettano la documentazione necessaria per
il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del capitolo. Oltre
tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rimborso.
Si precisa che l'imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi
sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti
previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2002 emanato in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, che regola per il
Ministero dell'interno i servizi da effettuarsi in economia.
Per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni gli Uffici in indirizzo
dovranno, comunque, attenersi a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio
2004, n. 191.
In relazione all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo
55 della legge 449 del 1997, con il quale viene fissata la misura massima del
finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si
ravvisa la necessità che anche le spese delle Prefetture vengano contenute nei
limiti strettamente necessari e, comunque, entro l'importo assegnato a ciascuna
sede.
§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.
In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad
anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le
altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle
facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il
funzionamento dei propri uffici.
A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul
citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai
titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.
a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.
Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici
elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 3 scrutatori e n. 1 segretario) per
i referendum del 12 e 13 giugno 2005 sono quelli previsti dall'articolo 1 della
legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16
aprile 2002, n. 62;
- Seggi ordinari
- Presidenti: €. 130,00
- Scrutatori e Segretari: € 104,00
Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari
sono maggiorati, rispettivamente di € 33,00 e € 22,00.
- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).
- Presidenti: € 79,00
- Scrutatori: € 53,00
Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna
ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21
marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali
costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o
imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono
alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si
richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposita, consueta
circolare.
Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se
dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura
corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello
Stato.
b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.
Il periodo elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 12
aprile 2005, data di pubblicazione dei D.P.R. di convocazione dei comizi, e
termina il 12 luglio 2005, trentesimo giorno successivo al giorno delle
consultazioni stesse.
Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto
all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per
l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi
assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a
carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da
versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico
prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in
questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto
versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla
Prefettura.
L'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, fissa il monte ore individuale
mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni e il
termine entro il quale adottare la necessaria determina autorizzativa
all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto
agli uffici elettorali, nonchè per quello che si intende assegnarvi quale
supporto provvisorio.
Si rappresenta che nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10
giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali,
debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di
ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le
funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il
pagamento dei compensi per il periodo già decorso.
Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili
dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge
sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili
dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie
e regolamentari attuative del citato testo unico.
Deve rammentarsi, peraltro, che con il Decreto legislativo n. 66/2003,
integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 213/2004, è stata data piena
attuazione, anche nel nostro ordinamento, alla direttiva comunitaria n.
93/104/CE e successive modifiche (vedasi circolare del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali 3 marzo 2005 n. 8 disciplinante alcuni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro), normative che si applicano nei
limiti indicati dallo stesso Decreto legislativo, anche alle pubbliche
amministrazioni.
Pertanto, l'adempimento agli obblighi derivanti dall'attuazione del succitato
decreto fa cogliere l'occasione di dare un assetto organico e definitivo in
materia di orario di lavoro gara......