SPETTA SEMPRE AL COMUNE LA TUTELA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Secondo acconto addizionale IRPEF 2001
TAR LAZIO, SEZ
TAR LAZIO, SEZ.
II – Sentenza 26 giugno 2002 n. 5904 –
per l'annullamento
dell’ordinanza
n. 64 del 21.5.1998, prot. n. 3595 emessa dal Sindaco del Comune intimato e con
la quale quest’organo ha ordinato alla ricorrente di attuare ogni adeguata
iniziativa per la protezione dell’inquinamento acustico della parte di
territorio comunale attraversato dalla autostrada Roma-Napoli, entro il termine
di giorni 90 dalla notifica della stessa; e di ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguenziale;
(omissis)
e per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 09 del 12.5.1999, con la quale si
ordina alla ricorrente "di predisporre e installare ogni idoneo intervento
per il contenimento dell’inquinamento acustico della parte del territorio del
Comune di Piedimonte San Germano attraversato dalla autostrada Roma-Napoli
….."
e di ogni altro
atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare della Relazione ASL
di Frosinone prot. n. 2788 del 3.4.1997 richiamata nell’ordinanza;
FATTO
A seguito di
relazione tecnica della ASL di Frosinone l’Amministrazione comunale di
Piedimonte San Germano diffidava la ricorrente Società autostrade, concessioni
e costruzioni autostrade p.a. ad adottare adeguate misure di protezione
dall’inquinamento acustico derivante dal transito degli autoveicoli
sull’autostrada Roma-Napoli.
La ricorrente
dava riscontro con nota del 23.6.1997 richiamando la legge 26 ottobre 1995;
rilevando che l’art. 11 della legge prevedeva Regolamenti d’esecuzione; che
soltanto dopo gli adempimenti di cui sopra sarebbe stata possibile sulla base
delle priorità individuate la bonifica acustica della rete autostradale di
competenza; che la situazione della zona segnalata era già stata esaminata ed
inserita nella banca dati; che comunque la Soc. Autostrade s.p.a. si dichiarava
"disponibile ad esaminare situazioni particolarmente critiche fornendo
ogni possibile collaborazione per individuare possibili interventi di
contenimento del rumore, nel caso in cui venga assicurata la partecipazione
alle relative spese da parte delle ditte e/o degli enti che richiedono
l’installazione delle opere di bonifica acustica, così come del resto è
avvenuto in casi analoghi in molti altri Comuni.
Il Sindaco del
Comune intimato, con il provvedimento n. 64 del 21.5.1998 sub I in
epigrafe, ordinava alla ricorrente "di attuare ogni adeguata iniziativa
per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale
attraversato dall’Autostrada"; fissava un termine di 90 giorni dalla
notifica; preannunciava, in caso di inottemperanza, che sarebbero state adìte
le vie legali "per il risarcimento dei danni procurati alle persone e alle
cose".
La ricorrente
ha impugnato la citata ordinanza n. 64 del 21.5.1998 con il ricorso n.
10328/1998 sub I in epigrafe, denunciando:
Incompetenza;
Violazione di legge -
Eccesso di potere (difetto di istruttoria).
La relativa
istanza cautelare era respinta da questo T.A.R. con ordinanza n. 2919/1999.
Con successivo
provvedimento n. 09 del 12.5.1999 il Sindaco, preso atto del rigetto della
suddetta istanza cautelare; riscontrato "che il danno causato dal traffico
autostradale agli abitanti delle numerosissime abitazioni ….(omissis)….
lungo l’arteria viaria di cui si tratta si è ulteriormente accresciuto";
ritenuto che "gli esiti analitici e la relativa relazione circa le
indagini eseguite dal settore ambiente del PMP dell’Azienda USL di Frosinone
hanno riscontrato valori di rumorosità considerevolmente superiori al
consentito"; ravvisata la necessità, "in attesa della definizione dei
valori limite di livello sonoro in corso di approvazione da parte di questo e
degli altri Comuni limitrofi interessati", di attivare l’intervento della
Soc. Autostrade s.p.a. per una adeguata e immediata protezione
dall’inquinamento acustico, ha ordinato alla stessa Soc. Autostrade s.p.a.
"predisporre e installare ogni idoneo intervento, per il contenimento
dell’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato
dall’Autostrada, almeno entro i limiti di tollerabilità individuati dalla ASL
di Frosinone in una relazione (la relazione prot. n. 2788 del 3.4.1997)
allegata all’ordinanza.
Avverso questa
ordinanza n. 09 del 12.5.1999 la ricorrente ha proposto:
per tuziorismo, motivi aggiunti nel precedente ricorso n.
10328/1998;
il ricorso n.
11026/1999 sub II in epigrafe.
In detto
ricorso n. 11026/1999 la ricorrente lamenta:
In via preliminare e
principale inammissibilità per carenza di potere;
In subordine:
incompetenza assoluta;
In via ancora
subordinata: violazione e falsa applicazione dell’art. 38 della legge n.
142/1990. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e
dell’art. 9 della legge n. 447/1995. Eccesso di potere per difetto dei
presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria,
contraddittorietà manifesta e sviamento;
Eccesso di potere per
contraddittorietà manifesta, violazione della legge n. 447/195 sotto altro
profilo, eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di
istruttoria.
Anche per il
ricorso n. 11026/1999 è stata respinta l’istanza cautelare.
Nel ricorso n.
10328/1998 si è costituito, resistendo, il Comune intimato.
Nel ricorso n.
11026/1999 si è costituita la intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La ricorrente
ed il Comune hanno prodotto memorie e documenti.
La ricorrente
ha depositato istanza di riunione dei due ricorsi.
La causa è
passata in decisione all’udienza del 27 febbraio 2002.
D I R I T T O
L’istanza di
riunione va accolta, data la connessione fra i due ricorsi.
Nel merito essi
sono infondati.
1.0 - Il
ricorso n. 10328/1998 impugna l’ordinanza n. 64 del 21.5.1998, la quale ha
ordinato alla ricorrente "di attuare ogni adeguata iniziativa per la
protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale
attraversato dall’Autostrada"; fissando un termine e preannunciando, in
caso di inottemperanza, che sarebbero state adìte le vie legali per il
risarcimento dei danni.
1.1 - La
ricorrente lamenta in primo luogo la incompetenza del Sindaco ad emanare quella
ordinanza.
Osserva la
ricorrente che quell’atto è stata emanato "vista la legge 26 ottobre 1995,
n. 447, ed in particolare, l’art. 6"; ma che questo art. 6 non prevede che
il Sindaco possa emettere ordinanze contigibili e urgenti nei confronti di
gestori di servizi pubblici essenziali: così come stabilito dal successivo art.
9 questa potestà sarebbe riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Il motivo è
infondato.
L’art. 6
("Competenze dei comuni") della legge n. 447/1995 ("Legge quadro
sull'inquinamento acustico") attribuisce, tra l’altro, alla competenza dei
Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la
classificazione del territorio comunale ai fini di cui alla legge medesima;
b) il
coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni
assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione
dei piani di risanamento acustico;
d) il controllo
del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto
del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive;
e) l'adozione
di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la
tutela dall'inquinamento acustico;
f) la
rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte
salve le disposizioni contenute nel Codice della strada;
g) i controlli
di cui all'articolo 14, comma 2 (sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti
il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e
dalle sorgenti fisse; della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività
svolte all'aperto; della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; della corrispondenza
alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi
dell'articolo 8, comma 5);
h)
l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per s......