STRANIERI “REGOLARI”: ISCRIZIONE DI FIGLI MINORI
CODICE ETICO PER SINDACI E ASSESSORI
IMMIGRATI - IL FIGLIO MINORE SINO A 14 ANNI SI ISCRIVE NEL PERMESSO DI
SOGGIORNO DEI GENITORI
IMMIGRATI
- IL FIGLIO MINORE SINO A 14 ANNI SI ISCRIVE NEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEI
GENITORI
Secondo i principi generali, il minore segue la condizione giuridica dei
genitori, anche nel caso di immigrati nel nostro Paese. Di conseguenza, il
figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante in Italia è
iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno, o di entrambi i
genitori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età. E’ quanto
ribadito, da ultimo, dal Consiglio di Stato, interpellato a seguito di numerosi
dubbi interpretativi e quesiti giunti da amministrazioni locali. L’orientamento
è ribadito in una Circolare del Ministero dell’Interno, la n.32 del 12 luglio
scorso.
"L’iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri
regolarmente residenti – si legge in un passaggio della Circolare del Viminale
- risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del d.P.R. n. 223 del
1989 e l’Ufficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di
cui all’art. 17 del medesimo regolamento, salvo l’evenienza in cui debbano
essere effettuati gli accertamenti d’ufficio”. Il parere del Consiglio di Stato
è invece consultabile sul sito www.servizidemografici.interno.it.
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Roma, 12 Luglio 2004
Prot. n. 04007115/15100/325
CIRCOLARE N. 32 (2004)
- AI SIGGRI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA 38100 TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL GABINETTO DEL MINISTRO S E D E
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA S E D E
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE S E D E
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35/E-F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA De.A. – Demografici Associati – c/o
Amministrazione Comunale – V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI S E D E
OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione
anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.
Con circolare del 19 giugno 2003, venne evidenziata l’esigenza che per
procedere all’iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da stranieri
regolarmente residenti, l’Ufficiale di anagrafe, una volta ricevute le
comunicazioni di stato civile concernenti la nascita, anzicché effettuare
automaticamente l’iscrizione nei registri della popolazione residente,
richiedesse ai genitori la preventiva iscrizione del minore nel titolo di
soggiorno di uno di essi.
In sede di attuazione, l’orientamento ministeriale di cui si è detto ha,
tuttavia, ingenerato problemi cui hanno fatto seguito richieste di chiarimenti.
Da parte degli Uffici direttamente interessati veniva, infatti, rappresentato
che l’indirizzo interpretativo formulato impediva di ottemperare correttamente
agli obblighi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 223/1989, rilevando che, una
volta ricevuta la comunicazione dall’Ufficiale di Stato Civile, quello di
Anagrafe non poteva ritardare la registrazione, salvo l’evenienza in cui
dovesse effettuare gli accertamenti di ufficio.
Attesa la rilevanza delle argomentazioni addotte e la necessità di pervenire ad
una univoca e puntuale linea interpretativa, si è ravvisata l’opportunità di
sottoporre la questione al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.
L’Alto Consesso ha, innanzitutto, confermato che, coerentemente ai principi
generali, il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la
conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di
entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (art.
31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998).
Da siffatto regime giuridico, tuttavia, non discende la preventiva necessità
dell’inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini
dell’iscrizione anagrafica del minore stesso, la quale consegue, invece,
direttamente dalla nascita (art. 7, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 223 del
1989) ed è normalmente il frutto di una dichiarazione resa a tal fine (art. 13
d.P.R. n. 223 del 1989) dallo straniero già regolarmente residente nel comune
ed avente, quindi, in esso, dimora abituale (art. 3, comma 1, d.P.R. n. 223 del
1989).
Tanto ha ritenuto l’Alto Consesso sulla base della considerazione che
l’iscrizione anagrafica del minore nato da stranieri regolarmente residenti in
Italia, e cioè da stranieri già inclusi nel registro della popolazione
residente di un determinato comune, in quanto abitualmente dimoranti, non può
equipararsi sostanzialmente all’iscrizione anagrafica dello straniero
maggiorenne regolarmente soggiornante.
Per quest’ultimo, infatti, ai fini dell’inserimento nel registro della
popolazione residente, è necessario il possesso del permesso o della carta di
soggiorno, in quanto lo straniero regolarmente soggiornante è, appunto, quello
che ha conseguito i predetti titoli abilitativi, mentre per il minore, fino al
compimento del quattordicesimo anno di età, non è richiesto un autonomo titolo
di soggiorno,ma è sufficiente quello di uno dei genitori, nel quale egli viene,
appunto, iscritto.
Alla luce del cennato parere, quindi, l’iscrizione anagrafica dei minori nati
da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente
dal citato art. 7 del d.P.R. n. 223 del 1989 e l’Ufficiale di anagrafe deve
procedere a tale iscrizione nel termine di cui all’art. 17 del medesimo
regolamento,salvo l’evenienza in cui debbano essere effettuati gli accertamenti
d’ufficio.
Il parere del Consiglio di Stato è, comunque, consultabile sul sito
www.servizidemografici.interno.it. Area anagrafe – settore normativa.
Si prega di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della
presente circolare.
Si ringrazia.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)
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